Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 7 maggio 2007, n. 69
Regolamento recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nel testo modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 di riorganizzazione del Ministero (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004), modificato con decreto 22 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'articolo 2, comma 1-bis, che dispone che i criteri di organizzazione siano attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare le disposizioni relative al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto l'articolo 20, comma 1, in materia di trattamento di dati sensibili, che dispone che lo stesso e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge;
Visto l'articolo 21, comma 1, in materia di trattamento di dati giudiziari, che dispone che lo stesso e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali;
Considerato che i citati articoli 20 e 21 stabiliscono, altresi', che le disposizioni di legge o il provvedimento del Garante devono specificare le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;
Considerato che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 22 dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che ai sensi del citato articolo 20, commi 2 e 4, l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni da parte dei soggetti pubblici deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), aggiornata e integrata periodicamente;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'adozione dei decreti ministeriali di natura regolamentare previsti per legge;
Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, contenente un modello di riferimento per redigere il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, connesso in particolare all'adempimento di obblighi in materia di appalti e di comunicazioni e certificazioni antimafia, Capo IV, punto 2, di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006);
Considerato che i principi, i presupposti, le modalita' ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili e giudiziari, con particolari garanzie per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato alcune operazioni svolte, in particolare, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' di interessati, le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, oppure tra banche di dati gestite da diversi titolari, nonche' la comunicazione dei dati a terzi o la loro diffusione;
Ritenuto di individuare analiticamente in particolare tra le predette operazioni quelle effettivamente svolte nel Ministero e in particolare la comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 1° febbraio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota in data 17 aprile 2007;

Adotta

il seguente regolamento:
Art. 1.

Oggetto del regolamento e individuazione dei tipi di dati trattati

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «Codice», ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere oggetto di trattamento da parte del Ministero delle comunicazioni, nonche' le operazioni eseguibili nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
2. Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 7 ed il relativo indice riepilogativo, che sono parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali e' consentito il relativo trattamento. Vengono identificate anche le operazioni eseguibili e indicate le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, descrivendo il contesto nel quale e' effettuato il trattamento e le caratteristiche principali del flusso informativo.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366,
recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le
funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle
comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 2004, n. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2004, n. 176, recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle comunicazioni», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167.
- Si riporta il comma 1-bis dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106:
«1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in
materia di trattamento dei dati personali.».
- Si riportano gli articoli 20, 21, 22 e 154, comma 1,
lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174:
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da
parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
sono specificati i tipi di dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di
rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i
tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalita' perseguite nei
singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art.
22, con atto di natura regolamentare adottato in
conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita',
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico
e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i
tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.».
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita'
di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale e' effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'art. 11, comma 1,
lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto
alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e
ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione e'
prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da
quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e'
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il
loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le
modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il
compito di:
a)-f)(omissis);
g) esprimere pareri nei casi previsti;».
- Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.».

Nota all'art. 1:
- Per gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, si vedano note alle premesse.



 
Art. 2.

Rispetto dei principi del Codice

1. Il Ministero delle comunicazioni adotta modalita' di trattamento di dati sensibili e giudiziari volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato, nel contemperamento dei diversi interessi meritevoli di tutela.
2. Il trattamento di dati sensibili o giudiziari riconducibili ai tipi individuati dal presente regolamento ha sempre luogo previa verifica del rispetto dei principi del «Codice», ed in particolare dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Il trattamento dei dati di cui al comma 2 ha sempre luogo previa verifica dell'indispensabilita' delle operazioni eseguibili, strumentali al perseguimento di finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni, fatte salve le limitazioni ulteriori previste per particolari tipi di operazioni da disposizioni di legge e di regolamento.
4. Ogni dato sensibile o giudiziario trattato in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, contenuta nel «Codice» ed in altre fonti dell'ordinamento, nonche' ogni dato erroneamente pervenuto, e' inutilizzabile, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del «Codice».



Note all'art. 2:
- L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e' il seguente:
«Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei
dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
e) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
2. 1 dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.».
- Per l'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si vedano note alle premesse.



 
Art. 3.

Riferimenti normativi e aggiornamento dei tipi di dati e di
operazioni

1. Ai fini del presente regolamento, le definizioni utilizzate sono quelle indicate all'articolo 4 del «Codice».
2. Ai fini di una maggiore semplificazione e leggibilita' del presente regolamento, le disposizioni di legge e regolamentari, citate nella parte descrittiva relativa alle «fonti normative» o in altra parte degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 maggio 2007
Il Ministro: Gentiloni Silveri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 87



Nota all'art. 3:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e' il seguente:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o piu' unita'
dislocate in uno o piu' siti;
q) «Garante», l'autorita' di cui all'art. 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione. salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato
o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente
la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi
per il trasporto della corrente elettrica, nella misura
in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
comuni-cazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'art. 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con
un fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi,
o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica che indica la
posizione geografica dell'apparecchiatura terminale
dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o
dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la
trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati
in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino
a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi',
per:
a) «misure minime», il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'art. 31;
h) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua
il trattamento;
c) «autenticazione informatica», l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell'identita';
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati
per l'autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo' accedere,
nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai
dati e alle modalita' di trattamento degli stessi, in
funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini dei presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalita' di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze
dei passato;
b) «scopi statistici», le finalita' di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche
a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalita' di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».



 
INDICE DEI TRATTAMENTI

N. Allegato Denominazione del trattamento -------------------------------------------------------------------
| Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a
|vario titolo, anche a tempo parziale o temporaneo: procedure
|concorsuali e di assunzione, stato giuridico, trattamento
|economico e missioni, quiescenza, previdenza, assistenza
|fiscale, relazioni sindacali, formazione, pari opportunita-
|affidamento e gestione di incarichi a consulenti, esperti e
1 |professionisti. ---------------------------------------------------------------------
| Gestione del rapporto di lavoro: igiene e sicurezza dei
|luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria - attivita'
|relativa al riconoscimento di benefici connessi
|all'invalidita' civile e all'invalidita' derivante da cause
|di servizio e da riconoscimento di inabilita' a svolgere
|attivita' lavorativa - concessione di benefici e sussidi al
2 |personale. ---------------------------------------------------------------------
| Patrocinio e difesa dell'amministrazione, in sede
|giudiziale e stragiudiziale, o nelle controversie di lavoro,
|nelle controversie di competenza del Giudice Ordinario, nei
|ricorsi inerenti l'esercizio di funzioni amministrative di
|competenza del Giudice Amministrativo - istruttoria e
|decisione di ricorsi amministrativi - rimborso spese legali
3 |- consulenza giuridica. ---------------------------------------------------------------------
| Valutazione dell'attivita' amministrativa e qualita' dei
|risultati dei dirigenti - attivita' ispettive e accertamento
|di responsabilita' - Esame di esposti relativi al
|funzionamento di Uffici e al comportamento di dipendenti -
4 |Procedimenti disciplinari. ---------------------------------------------------------------------
| Indirizzo e controllo politico-amministrativo e rapporto
|di servizio di titolari di cariche elettive e funzioni
|onorarie: accertamento delle cause incompatibilita' o
|decadenza da cariche pubbliche - designazione di
|rappresentanti in commissioni, enti e uffici, anche estranei
|all'amministrazione - pubblicita' delle attivita' di
|commissioni e organi collegiali - atti di sindacato
|ispettivo e documentazione delle attivita' degli organi del
|Ministero - conferimento di onorificenze e concessione di
5 |patrocini. ---------------------------------------------------------------------
| Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri
|titoli abilitativi nell'ambito dei servizi di comunicazione
|elettronica e di radiodiffusione - attivita' di vigilanza e
|controllo. Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed
|altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi postali -
6 |attivita' di vigilanza e controllo. ---------------------------------------------------------------------
| Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri
|titoli abilitativi nell'ambito dei servizi postali -
7 |attivita' di vigilanza e controllo.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 1
Denominazione del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo, anche a tempo parziale o temporaneo: procedure concorsuali e di assunzione, stato giuridico, trattamento economico e missioni, quiescenza, previdenza, assistenza fiscale, relazioni sindacali, formazione, pari opportunita' - affidamento e gestione di incarichi a consulenti, esperti e professionisti.
Fonte normativa
(relativa all'attivita' nel cui ambito
e' indispensabile il trattamento)

Codice Civile (artt. 2094-2134); L. 5/01/1953, n. 4 (obbligo dei datori di lavoro di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga); L. 20.05.1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); D.P.R. 26.07.1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego); D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); norme vigenti di CCNL di comparto e di CCNL del personale dirigente; L. 12.06.1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); D.P.R. 9.05.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).
D.P.R. 29/09/1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di imposte sui redditi); L. 29/03/1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti); D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi); L. 30.12.1991, n. 413 (disposizioni, tra l'altro, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento e per l'istituzione di centri di assistenza fiscale); L. 11.08.1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato); L. 5/02/1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992 n. 421); D.P.R. 22/07/1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); L. 12/03/1999, n. 68 (Norme per il diritto dei disabili); D.P.R. 10/10/2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili); D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); T.U. 26/03/2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);
Regolamenti ai sensi dell'art. 4-bis della legge 400/1988 e decreti ministeriali di organizzazione degli Uffici del Ministero delle comunicazioni.

Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento
(d.lgs. n. 196/2003)

art. 112: Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

1. TIPI DI DATI TRATTATI [X] Origine: [X] etnica [X] Convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere [X] Convinzioni: [X] politiche [X] sindacali

[X] Stato di salute:[X] patologie attuali [X] patologie pregresse [X] terapie in corso[X] relative ai familiari del dipendente [X] Vita sessuale [X] (soltanto in caso di eventuale
rettificazione di attribuzione di sesso) [X]Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE [X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi [X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalita'
informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge).

[X] Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalita' (eventuale base normativa):
a) Service Personale Tesoro Ministero dell'Economia e delle finanze in relazione all'erogazione alla retribuzione ed effettuazione di ritenute;
b) Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi ai fini dell'assolvimento di obblighi contributivi;
c) Agenzia delle Entrate, nei casi di assistenza fiscale richiesta dai dipendenti (L. n. 413/1991);
d) Strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, L. n. 300/1970 e norme vigenti dei CCNL);
e) Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle comunicazioni e Corte dei Conti, in caso di registrazione di decreti di assunzione di personale appartenente a categorie protette;
g) Enti di appartenenza o di provenienza di personale in posizione di comando o in mobilita'
h) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla rilevazione annuale dei dipendenti beneficiari di permessi per cariche sindacali e in aspettativa per funzioni pubbliche elettive (art. 50 d.lgs. n. 165/2001);
i) Organizzazioni sindacali, ai fini della gestione dei permessi e del versamento di quote sindacali per conto di dipendenti che hanno rilasciato delega.
Sintetica descrizione dei trattamento e del flusso informativo

- Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed
alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, di ex
dipendenti e di candidati a procedure concorsuali o altre
selezioni, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali
disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica,
previdenziale, pensionistica). - Dati relativi alla salute e dati giudiziari dei candidati possono
essere oggetto di trattamento nell'ambito di procedure concorsuali,
per valutare il possesso dei requisiti di ammissione (D.P.R.
487/1994, art. 2). Dati idonei a rivelare convinzioni politiche e
l'adesione a sindacati possono essere trattati in sede di nomina di
componenti di commissioni giudicatrici di concorso, in relazione ai
richiesti requisiti di indipendenza (art. 35 del d.lgs. 165/2001 e
art. 9 del D.P.R. 487/1994). - Dati relativi alla salute, anche di familiari, sono oggetto di
trattamento nei casi di richieste di congedi, mediante
l'acquisizione di certificazioni di malattia e di altri
giustificativi di assenze. - Dati sulle convinzioni religiose di dipendenti possono rendersi
necessari per la concessione di permessi per festivita' la cui
fruizione e' connessa all'appartenenza a determinate confessioni
religiose. Dati idonei a rivelare opinioni religiose o filosofiche
possono emergere nel caso di richiesta di forme di flessibilita'
dell'orario di lavoro per lo svolgimento di attivita' di
volontariato (L. 266/1991, art. 17). Convinzioni filosofiche e di
altro genere possono emergere dalla documentazione di archivio
connessa allo svolgimento del servizio di leva, nei casi di
obiezione di coscienza. - Dati idonei a rivelare opinioni politiche, adesione a partiti,
associazioni e organizzazioni politiche o sindacati sono trattati
in relazione alla concessione di permessi o di periodi di
aspettativa, all'esercizio di funzioni pubbliche o incarichi
politici, all'esercizio di attivita' o incarichi sindacali e alla
partecipazione a iniziative pubbliche, all'individuazione della
rappresentativita' sindacale e dei connessi diritti, alla
rilevazione di dati di adesione a scioperi e alla effettuazione di
ritenute sulla retribuzione. - Nella provincia di Bolzano, dati di natura etnica vengono rilevati
dalla dichiarazione di appartenenza effettuata al momento
dell'assunzione del personale civile delle amministrazioni dello
Stato inserito in ruoli locali a partire dal 1972, in relazione al
rispetto del riparto proporzionale dei posti riservati ai cittadini
appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e
ladino, previsto dal D.P.R. n. 752/1976. I dati sensibili
indispensabili per l'instaurazione e gestione del rapporto di
lavoro sono trattati dall'Ufficio unico del personale statale
presso il Commissariato di Governo per la provincia di Bolzano,
istituito per svolgere i compiti degli uffici del personale delle
singole amministrazioni (artt. 13 e 24 dei D.P.R. 752/1976). - Dati giudiziari possono essere trattati nei casi di affidamento di
incarichi a consulenti, esperti e professionisti. - I dati indispensabili nell'ambito dei predetti trattamenti possono
essere raccolti presso amministrazioni certificanti e gestori di
pubblici servizi, a fini di accertamento d'ufficio di stati,
qualita' e fatti o di verifica della veridicita' di dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Allegato n. 2

Denominazione del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro: igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria - attivita' relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile e all'invalidita' derivante da cause di servizio e da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa - concessione di benefici e sussidi al personale.
Fonte normativa
(relativa all'attivita' nel cui ambito
e' indispensabile il trattamento)

D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); L. 24.05.1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati); D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); L. 2.03.1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); D.P.R. 10/10/2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili); L. 5.02.1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - misure relative al pensionamento anticipato); D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); L. 8.08.1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); D.M. Tesoro 8.05.1997, n. 187 (Regolamento recante modalita' applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 concernenti l'attribuzione della pensione di inabilita' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); L. 23.12.2000, n. 388, art. 80 (Legge finanziaria 2001 - disposizioni in materia di politica sociale); D.P.R. 29.10.2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); T.U. 26/03/2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);
Regolamenti ai sensi dell'art. 4-bis della legge 400/1988 e decreti ministeriali di organizzazione degli Uffici del Ministero; D.M. 8 gennaio 1998, n. 54 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 12 della legge 7.08.1990, n. 241, relativo alla concessione di sussidi nel Ministero - G.U. n. 69 del 24.03.1998).

Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento
(d.lgs. n. 196/2003)

art. 112: Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, compresi i trattamenti per adempiere ad obblighi connessi al riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo (comma 2, lett. d); per adempiere a specifici obblighi a svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro (comma 2, lett. e);

art. 68: Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti, compresi i trattamenti in relazione al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile.

1. TIPI DI DATI TRATTATI [X] Origine: [X] etnica [X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse
[X] terapie in corso [X] relative ai familiari
del dipendente

[X] Vita sessuale [X] (soltanto in caso di eventuale
rettificazione di attribuzione di sesso)

2. OPERAZIONI ESEGUITE [X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi [X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalita'
informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge).

[X] Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalita' (eventuale base normativa):
a) ISPESL, ASL e altri organi di vigilanza in relazione ad adempimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro; soggetti incaricati dall'amministrazione di compiti di sorveglianza sanitaria (d.lgs. 626/1994);
b) Organi indicati dal D.P.R. n. 1124/1965: Autorita' di pubblica sicurezza (denuncia di infortunio sul lavoro di dipendenti), INAIL e altri Enti assicurativi (denuncia di infortunio ai fini degli accertamenti di competenza e dell'erogazione di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ex art. 66, quali indennita' rendite e cure mediche);
c) Organi indicati dal D.P.R. n. 461/2001: Commissione medica territorialmente competente, per l'accertamento di lesioni o infermita' o per l'accertamento di condizioni di inidoneita' assoluta e permanente al servizio (a prescindere dalla valutazione della dipendenza da causa di servizio); Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e finanze, per il parere circa la dipendenza delle lesioni o infermita' da causa di servizio;
d) INPDAP, ai fini dei trattamenti previdenziali a favore dei dipendenti cessati dal servizio: pensione privilegiata per infermita' dipendente da causa di servizio, pensione per inabilita' permanente al servizio, riconoscimento di contribuzioni figurative (T.U. approvato con D.P.R. 1092/1973, D.P.R. 1074/1992 e legge n. 335/1995);
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle comunicazioni e Corte dei Conti per la registrazione dei decreti attributivi di benefici economici connessi allo stato di salute.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo - Dati sulla salute di dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria
o annotati nell'apposito registro degli infortuni sono trattati
dagli uffici competenti, in adempimento degli obblighi previsti dal
d.lgs. 626/1994 e dalle altre disposizioni vigenti nella materia;
per gli Uffici territoriali solitamente l'incarico di medico
competente e' svolto da amministrazioni in cui operano strutture
ambulatoriali (attualmente la societa' Ferrovie dello Stato). - Dati sulla salute dei dipendenti vengono acquisiti, presso gli
stessi e presso terzi, in caso di richiesta del riconoscimento di
invalidita' dipendente da causa di servizio (e di eventuale
connessa liquidazione di equo indennizzo da parte
dell'amministrazione), oppure in caso di accertamento delle
condizioni di idoneita' assoluta e permanente al servizio, con
conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. I dati vengono
trasmessi alla Commissione medica competente, agli altri organi
competenti per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento
dei benefici (INAIL, Comitato di verifica per le cause di
servizio) e agli organi previdenziali competenti per il
riconoscimento di trattamenti pensionistici (INPDAP). - Dati relativi alla salute sono trasmessi all'INPDAP in relazione
alle fattispecie per le quali e' possibile richiedere il
riconoscimento di contribuzioni figurative, tra le quali rientra il
caso previsto dall'art. 80 della legge finanziaria per l'esercizio
2001, n. 388/2000, relativo a dipendenti conviventi con soggetti
portatori di handicap. Dati sulla salute o sui rischi connessi
all'esposizione ad amianto antecedentemente alla bonifica di luoghi
di lavoro vengono acquisiti in caso di richiesta dei benefici e del
pensionamento anticipato previsti dalla legge n. 257/1992. - Dati sull'origine etnica possono essere prodotti dagli interessati
per richiedere i benefici previsti dalla legge 336/1970, in alcuni
casi anche da parte di eredi di dipendenti. - I dati indispensabili nell'ambito dei predetti trattamenti possono
essere raccolti presso amministrazioni certificanti e gestori di
pubblici servizi, a fini di accertamento d'ufficio di stati,
qualita' e fatti o di verifica della veridicita' di dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 3

Denominazione del trattamento

Patrocinio e difesa dell'amministrazione in sede giudiziale e stragiudiziale nelle controversie di lavoro, nelle controversie di competenza del Giudice Ordinario, nei ricorsi inerenti l'esercizio di funzioni amministrative di competenza del Giudice Amministrativo - istruttoria o decisione di ricorsi amministrativi - rimborso spese legali - consulenza giuridica.
Fonte normativa
(relativa all'attivita' nel cui ambito
e' indispensabile il trattamento)

Codice civile, Codice di procedura civile, codice penale, Codice di procedura penale; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi); legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare nella parte modificata dalla L. 11.02.2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 241/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa); D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); norme vigenti dei CCNL di comparto e dei CCNL del personale dirigente; L. 6.12.1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali); L. 21.07.2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); L. 29.01.1992, n. 58 (disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni); Convenzione approvata con D.M. 29.12.1992 tra Ministero P.T. e IRITEL (G.U. 31.12.1992, n. 306); D.M. 15.11.1995 per la gestione delle pratiche di riconoscimento di infermita' dipendenti da causa di servizio dei dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici - ASST); D.L. 1.12.1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 29.01.1994, n. 71 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero).

Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento
(d.lgs. n. 196/2003)

art. 112: instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo anche a tempo parziale o temporaneo, compresi i trattamenti effettuati al fine di esaminare i ricorsi amministrativi (comma 2, lett. g), comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare a procedure di arbitrato e conciliazione, nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro (comma 2, lett. h);

art. 71: applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi (comma 1, lett. a); applicazione delle norme volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo (comma 1, lett. b).

1. TIPI DI DATI TRATTATI

[X] Origine: [X] razziale [X] etnica [X] Convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere [X] Convinzioni: [X] politiche [X] sindacali

[X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie preg resse
[X] terapie in corso [X] relative ai familiari
del dipendente [X] Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE

[X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi [X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalita'
informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge).

[X] Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalita' (eventuale base normativa):
a) Avvocatura dello Stato, anche per l'acquisizione del parere di congruita' su parcelle professionali relative al rimborso di spese legali;
b) Collegi di conciliazione, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 165/2001 per le controversie individuali di lavoro;
c) Organi giurisdizionali (Tribunali amministrativi e Ordinari, Corti d'Appello e Consiglio di Stato);
d) Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere nel corso dell'istruttoria di ricorsi straordinari al Capo dello Stato e Presidenza della Repubblica;
e) Amministrazioni pubbliche, enti previdenziali, liberi professionisti e consulenti, anche di controparte, limitatamente ai dati indispensabili in relazione all'oggetto della controversia;
f) Poste Italiane SpA e Telecom Italia SpA, in relazione alla posizione dei personale delle due aziende autonome del Ministero, transitato in seguito a processi di privatizzazione (L. 29.01.1994, n. 71; L. 29.01.1992, n. 58; convenzione approvata con D.M. 29.12.1992 tra Ministero P.T. e IRITEL - incorporata in soc. Telecom Italia; D.M. 11.11.1995);
g) Compagnie di assicurazione, in relazione a polizze a copertura di rischi per responsabilita' professionale e di spese legali.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Il trattamento di dati giudiziari e di dati sensibili puo' rendersi
indispensabile per predisporre scritti difensivi in sede di ricorso
amministrativo e giurisdizionale, in caso di controversie
individuali di lavoro o connesse all'esercizio delle funzioni
istituzionali del Ministero, nonche' per la formulazione di pareri.
I dati possono riferirsi a dipendenti o a terzi estranei,
eventualmente coinvolti o danneggiati. - Nel caso di controversie di lavoro o previdenziali, alcuni dati
vengono raccolti presso le societa' Poste Italiane e Telecom Italia
o alle stesse comunicati, in relazione alla posizione di dipendenti
delle due Aziende Autonome operanti nel Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni (Azienda Autonoma Amministrazione delle Poste e
Telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici -
ASST) in epoca antecedente alla privatizzazione dei settori postale
e delle telecomunicazioni, transitati presso tali societa' Con
riferimento al pregresso rapporto di servizio degli attuali
dipendenti delle due societa' il Ministero ha continuato a curare
l'istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, ai fini
della richiesta di parere al Consiglio di Stato. Per quanto
riguarda il personale della soppressa ASST, convenzioni e decreti
ministeriali stabiliscono i rispettivi compiti nel caso di pratiche
e controversie non definite o insorte con riferimento al periodo di
rapporto pubblicistico, di competenza, per le questioni concernenti
il riconoscimento di infermita' dipendenti da causa di servizio ai
fini della corresponsione di equo indennizzo e rendite
infortunistiche, di una apposita commissione ministeriale,
conformemente al parere n. 1242/95 reso dalla Sezione Prima del
Consiglio di Stato. - Ai fini del rimborso di spese legali sostenute da dipendenti,
coinvolti in giudizio per fatti connessi allo svolgimento delle
proprie funzioni, e' necessario acquisire le relative ordinanze di
non luogo a procedere o sentenze di proscioglimento. - I dati indispensabili nell'ambito dei predetti trattamenti possono
essere raccolti presso amministrazioni certificanti e gestori di
pubblici servizi, a fini di accertamento d'ufficio di stati,
qualita' e fatti o di verifica della veridicita' di dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 4

Denominazione del trattamento

Valutazione dell'attivita' amministrativa e della qualita' dei risultati dei dirigenti - attivita' ispettive e accertamento di responsabilita' - esame di esposti relativi al funzionamento di Uffici e al comportamento di dipendenti - Procedimenti disciplinari.
Fonte normativa
(relativa all'attivita' nel cui ambito
e' indispensabile il trattamento)

Art. 28 Cost.; R.D. 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 827/1924 (disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' dello Stato e Regolamento di esecuzione); Codice Civile (in particolare artt. 2104-2106; artt. 2118-2119); D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato: in particolare artt. 60 - 65, incompatibilita' e cumulo di impieghi); L. 20.05.1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); L. 7.02.1990, n. 19 (modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti); L. 14.01.1994, n. 20 (disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti); D.Lgs. 30.07.1999, n. 286 (Strumenti e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche e dei rendimenti); D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni: in particolare art. 4 e artt. 15 - 24, funzioni e responsabilita' dirigenziali, e art. 53, incompatibilita' cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti); norme vigenti dei CCNL di comparto e dei CCNL del personale dirigente; Codice vigente di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; L. 27.03.2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche); Direttiva 2 luglio 2002 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica (Direttiva sull'attivita' d'ispezione - G.u. n. 178 del 31.07.2002); L. 16.01.2003, n. 3, art. 1 (Disposizioni ordinamentali in materia di P.A. - Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della P.A.); Codice penale (in particolare art. 19 e art. 32 quinquies); Codice di procedura penale (in particolare art. 653).

Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento
(d.lgs. n. 196/2003)

art. 112: instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, compresi i trattamenti effettuati al fine di svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile (comma 2, lett. g), di applicare la normativa in materia di incompatibilita' all'assunzione di altri impieghi o incarichi (comma 1, lett. m) e di valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti (comma 2, lett. o);

art. 67: verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della sua rispondenza a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia (comma 1, lett. a); attivita' di controllo e ispettive per l'accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, di dati sensibili e giudiziari relativi a esposti (comma 1, lett. b);

art. 71: applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative (comma 1, lett. a);

1. TIPI DI DATI TRATTATI [X] Origine: [X] razziale [X] etnica [X] Convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere [X] Convinzioni: [X] politiche [X] sindacali

[X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse
[X] terapie in corso [X] relative ai familiari
del dipendente [X]Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE [X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi [X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalita'
informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge).

[X] Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalita' (eventuale base normativa):
a) Corte dei Conti in relazione all'accertamento di responsabilita' amministrativa o contabile.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Dati di natura giudiziaria e dati sensibili di dipendenti e di
terzi eventualmente coinvolti o danneggiati possono essere
trattati, entro i limiti nei quali risulti indispensabile, in caso
di esercizio di funzioni giurisdizionali e di indagini della Corte
dei Conti, in caso di esame di esposti di cittadini, associazioni
ed utenti e di esame di fatti di rilevanza disciplinare. - I dati indispensabili nell'ambito dei predetti trattamenti possono
essere raccolti presso terzi e presso amministrazioni certificanti
e gestori di pubblici servizi, a fini di accertamento d'ufficio di
stati, qualita' e fatti o di verifica della veridicita' di
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n.
445/2000.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 5

Denominazione del trattamento

Indirizzo e controllo politico-amministrativo e rapporto di servizio di titolari di cariche elettive e funzioni onorarie: accertamento delle cause di incompatibilita' o decadenza da cariche pubbliche - designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici, anche estranei all'amministrazione - pubblicita' dell'attivita' di commissioni e organi collegiali - atti di sindacato ispettivo e documentazione dell'attivita' degli organi del Ministero - conferimento di onorificenze e concessione di patrocini.
Fonte normativa
(relativa all'attivita' nel cui ambito
e' indispensabile il trattamento)

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni - art. 4 e art. 14); D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84 (organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni).
Codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle associazioni di emittenti radiotelevisive in materia di "televendite, spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, supernalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari".
Regolamenti di Camera e Senato; Legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze istitutiva dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana); D.P.R. 31 ottobre 1952, n. 458 (Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178); Circolare Presidenza dei Consiglio dei Ministri 8.08.2002 (Conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana").

Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento
(d.lgs. n. 196/2003)

art. 65: diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi: documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici (comma 1, lett. b) per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti tra cui l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza (comma 2, lett. c) e la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici (comma 2, lett. e); redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari (comma 4, lett. a); svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo (comma 4, lett. b);

art. 67: attivita' di controllo e ispettive per l'accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui al comma 4 dell'art. 65 (comma 1, lett. b);

art. 69: applicazione della disciplina in materia di accertamento di requisiti di onorabilita' e professionalita' nelle nomine; applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e concessione di patrocini.

1. TIPI DI DATI TRATTATI

[X] Origine: [X] razziale [X] etnica [X] Convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere [X] Convinzioni: [X] politiche [X] sindacali

[X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse
[X] terapie in corso [X] relative ai familiari
del dipendente [X] Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE [X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi [X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalita'
informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge).

[X] Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalita' (eventuale base normativa):
a) Organi o singoli parlamentari che hanno esercitato atti di sindacato ispettivo;
b) Giunta per le onorificenze dell'ordine al Merito della Repubblica italiana presso la Presidenza del Consiglio;
c) Presidenza della Repubblica, ai fini del conferimento delle onorificenze;
d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, competente per l'irrogazione di sanzioni a emittenti radiotelevisive.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- In sede di designazione di rappresentanti in commissioni, enti ed
uffici, ove i candidati non appartengano a categorie di soggetti
pubblici o privati gia' sottoposti alla verifica di requisiti di
onorabilita' per disposizioni di legge o di regolamento, sono
raccolti dati di natura giudiziaria. - Nei rapporti di servizio diversi dal lavoro dipendente, dati sulla
salute o idonei a rivelare convinzioni politiche e sindacali
possono essere trattati nei casi di impedimenti, di organizzazione
e partecipazione a iniziative pubbliche e di corresponsione di
indennita' e di rimborsi spese. - Al fine di assicurare il pluralismo nella composizione di alcune
commissioni, possono venire in rilievo informazioni idonee a
rilevare convinzioni religiose, politiche, sindacali e filosofiche
sulla base di "curricula" inviati dagli interessati e di
candidature provenienti da istituzioni o associazioni di
appartenenza o di riferimento, come accade in sede di nomina di
alcuni componenti dei comitati di controllo per l'applicazione di
codici di autoregolamentazione per la tutela dei minori e dei
consumatori operanti nell'ambito del Ministero (codici "TV e
minori", "Internet e minori" e "televendite"), sottoscritti da
associazioni di emittenti radiotelevisive e di fornitori di accesso
e di servizi Internet e di cui fanno parte anche rappresentanti di
genitori, di consumatori e di educatori e operatori sociali. - Le segnalazioni di telespettatori che denunciano la presunta
violazione di principi dettati dal Codice di autoregolamentazione
in materia di alcuni tipi di televendite, all'esame del relativo
comitato di controllo possono contenere dati giudiziari, riferiti a
cartomanti e altri conduttori di programmi televisivi, o alle
emittenti che li ospitano; tali dati vengono comunicati
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni competente per
l'irrogazione di sanzioni, ove indispensabile per l'avvio della
relativa istruttoria. Le segnalazioni possono anche contenere dati
sulla salute degli stessi telespettatori, che riferiscono vicende
rilevanti ai fini dell'individuazione di casi di violazione del
divieto di trattare argomenti relativi a malattie fisiche e mentali
degli utenti o di descrivere trattamenti preventivi e curativi. - In relazione al contenuto di interrogazioni e interpellanze
parlamentari indirizzati all'amministrazione e ai fatti ivi
riferiti, possono essere trattati dati di natura giudiziaria e i
dati sensibili indispensabili per predisporre elementi di risposta. - Ai fini del conferimento di onorificenze, nel corso
dell'istruttoria per la segnalazione alla Presidenza dei Consiglio
di persone benemerite nel campo di attivita' rientrante nelle
competenze del Ministero, vengono acquisiti, tramite gli Uffici
Territoriali di Governo, i dati giudiziari indispensabili per
accertare l'assenza di cause di indegnita'. Dati giudiziari vengono
acquisiti per la concessione di patrocini e per l'adesione del
Ministro a Comitati d'onore.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 6

Denominazione del trattamento

Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - attivita' di vigilanza e controllo.
Fonte normativa
(relativa all'attivita' nel cui ambito
e' indispensabile il trattamento)

D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e relativi allegati tecnici (Codice delle comunicazioni elettroniche); L. 109 del 1991 ("Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni"); L. 3.05.2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione); D.Lgs. 31 luglio 2005, n.177 (T.U. della radiotelevisione).

Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento
(d.lgs. n. 196/2003)

art. 68: applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici e abilitazioni (comma 2, lett. g);

art. 67: verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (comma 1, lett. a).

1. TIPI DI DATI TRATTATI [X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X]Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE [X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi [X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalita'
informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge).

[X] Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalita' (eventuale base normativa):
a) Polizia postale e delle comunicazioni, su richiesta;
b) Autorita' Giudiziaria, su richiesta.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo - Il requisito dell'assenza di condanne a pena detentiva per reati
non colposi e della sottoposizione a misure di prevenzione e misure
di sicurezza, con fattispecie diverse di rigore della normativa in
relazione al tipo di servizio o di utenza, e' rilevante ai fini
dell'esercizio di servizi di comunicazioni elettroniche e del
rilascio delle relative autorizzazioni generali, licenze e
abilitazioni agli operatori, con riguardo alla posizione degli
amministratori delle societa' o dei richiedenti alcune
abilitazioni. Nell'ambito dei relativi procedimenti di rilascio e
dello svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo puo' essere
verificato il possesso di questo requisito. - Tra i procedimenti interessati rientrano quelli che hanno ad
oggetto l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore,
l'esercizio di Internet Point, Phone center, servizi di telefax, di
Radiolan (al pubblico), di Radiolan o Hiperlan (uso privato),
l'utilizzo di dispositivi di debole potenza (uso privato non
personale), le comunicazioni in Banda cittadina (CB), l'esercizio
dell'attivita' di installazione di impianti telefonici interni. - Analogo requisito e' richiesto per l'esercizio di servizi di
radiodiffusione sonora e televisiva via etere e via cavo, di
fornitura di contenuti televisivi destinati alla diffusione in
tecnica digitale (entrambi oggetto di autorizzazione) e per il
rilascio di licenze di operatore di rete televisivo. Il titolo puo'
essere revocato in caso di accertamento di condanne penali e di
altre fattispecie rilevanti, o del loro successivo - verificarsi. - Nello svolgimento delle funzioni di rilascio dei titoli e di
controllo, dati giudiziari indispensabili ai fini della verifica
della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere raccolti presso
amministrazioni certificanti. - Dati relativi alla condizione di portatore di handicap possono
essere acquisiti in occasione delle prove di esame per il
conseguimento della patente di radioamatore, che l'esaminando puo'
chiedere di sostenere presso il proprio domicilio.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 7

Denominazione del trattamento

Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi postali - attivita' di vigilanza e controllo.
Fonte normativa
(relativa all'attivita' nel cui ambito
e' indispensabile i1 trattamento)

D.Lgs. 22.07.1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio); D. Lgs. 23.12.2003, n. 384 (Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'; D.M. 15 febbraio 2006, n. 129 (Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, adottato con D.M. 4 febbraio 2000, n. 73); D.M. 15 febbraio 2006, n. 134 (Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con D.M. 4 febbraio 2000, n. 75).

Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento
(d.lgs. n. 196/2003)

art. 68: applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici e abilitazioni (comma 2, lett. g);

art. 67: verifica della legittimita' del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (comma 1, lett. a).

1. TIPI DI DATI TRATTATI [X]Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE [X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi [X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X] con modalita'
informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge).

[X] Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalita' (eventuale base normativa):
a) Polizia postale e delle comunicazioni, su richiesta;
b) Autorita' Giudiziaria, su richiesta.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Dal 1999 i servizi postali non sono piu' erogati soltanto dalla
societa' Poste Italiane S.p.A., ma anche altri operatori privati
possono fornire alcuni servizi rientranti nell'ambito del servizio
universale, mediante il rilascio di licenza individuale da parte
del Ministero. Per la fornitura di altri servizi gli operatori,
previa apposita dichiarazione, sono destinatari di una
autorizzazione da parte del Ministero. I soggetti richiedenti
devono possedere i requisiti prescritti dalla normativa. In
particolare viene richiesta documentazione o dichiarazione
sostitutiva attestante che gli amministratori della societa' non
sono stati condannati a pena detentiva, in relazione ad alcuni tipi
di reati. Il titolo puo' essere revocato in caso di accertamento di
condanne penali e di altre fattispecie rilevanti, o del loro
successivo verificarsi. - Nello svolgimento delle funzioni di rilascio dei titoli e di
controllo, dati giudiziari indispensabili ai fini della verifica
della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere raccolti presso
amministrazioni certificanti.
 
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