Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007 |
Accreditamento dell'Ente Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Firenze, in Firenze, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Vista l'istanza del 22 febbraio 2007 protocolllo DAG 0036662.E del 19 marzo 2007, integrata in data 3 aprile 2007, con la quale il preside prof. Michele Papa nato a Roma il 23 luglio 1959, in qualita' di legale rappresentante della Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze, via delle Pandette n. 32, c.f. 01279680480, ha dichiarato che la facolta' di giurisprudenza e' un Ente giuridico rappresentante una struttura dell'Ateneo di Firenze e che ai sensi dell'art. 3 e 4 dello statuto, emanato con decreto rettoriale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modificazioni, possiede una autonomia contabile, amministrativa e di spesa e che le strutture didattiche possono darsi regolamenti nel rispetto delle norme e dei principi dello statuto e dei regolamenti di Ateneo; Considerato che ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dell'art. 6, legge n. 341/1990, la facolta' puo' attivare corsi di perfezionamento e di formazione ed aggiornamento professionale; Vista la nota 3 aprile 2007 con la quale il prof. Michele Papa dichiara che il consiglio di Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Firenze con delibera del 23 marzo 2007 ha approvato, tra l'altro, la realizzazione del corso di perfezionamento in «la conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti» corrispondente ai requisiti previsti dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 e che l'attivita' di formazione a pagamento avviene nel rispetto del regolamento di Ateneo; Atteso che i requisiti posseduti dall'Ente «Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Firenze» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione; Verificato in particolare: che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attivita' presso il Polo delle scienze sociali dell'Universita' degli studi di Firenze, via delle Pandette numeri 32, 35; che i formatori nelle persone di: prof. Remo Caponi, nato a Cortona (Arezzo) il 9 marzo 1960; prof.ssa Paola Lucarelli, nata a Matelica (Macerata) il 13 luglio 1962; prof.ssa Ilaria Pagni, nata a Vinci (Firenze) il 25 luglio 1964, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), del citato decreto ministeriale n. 222/2004; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Dispone
l'accreditamento dell'Ente Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze, via delle Pandette n. 32, c.f. 01279680480, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222. L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento. L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comportera' la revoca dello stesso con effetto immediato. Roma, 10 maggio 2007 Il direttore generale: Papa |
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