Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 maggio 2007
Definizione dei limiti di spesa, per l'anno 2007, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti. (Decreto n. 40940).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di euro 45.000.000,00;
Visto l'art. 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabiliti in via definitiva gli importi da destinare agli interventi di cui al comma 1156 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti i decreti ministeriali n. 38023 del 27 febbraio 2006, n. 39650 del 10 novembre 2006 e n. 40170 del 22 gennaio 2007, adottati ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, con i quali e' stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2006, nel limite di spesa complessivo di euro 40.000.000,00, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2007, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del sopraccitato art. 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con il quale sono state assegnate in via definitiva, per l'anno 2007, le risorse pari ad euro 45.000.000,00, per le finalita' di cui al predetto art. 1, comma 1156, lettera c), della legge sopraccitata;
Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2007;
Ritenuta, altresi', l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;
Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, relativamente all'anno 2007, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti:
euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'.
 
Art. 2.
1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2007. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
 
Art. 3.
Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Art. 4.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorieta' viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita' finanziaria assegnata con il citato decreto 12 aprile 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
 
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