Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 2007
Sospensione dalla carica di consigliere della regione Campania del sig. Angelo Brancaccio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
Visti gli articoli 7, comma 2, e 21-octies della legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del c.p.p., emessa in data 7 maggio 2007, dal G.I.P., presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del sig. Angelo Brancaccio, consigliere regionale della regione Campania per i reati di cui agli articoli 81, 110, 314, 319, 321 e 629 del codice penale;
Vista la comunicazione prot. n. 18041/URS dell'11 maggio 2007 dell'ufficio territoriale del Governo di Napoli relativa all'ordinanza di cui sopra;
Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 7 maggio 2007 dalla carica elettiva ricoperta;
Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;
Accertata altresi' l'esigenza di celerita' del procedimento e che, per la natura vincolata del provvedimento di sospensione, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;
Decreta:

Il sig. Angelo Brancaccio e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Campania a decorrere dal 7 maggio 2007, per i motivi di cui in premessa.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 29 maggio 2007
Il Presidente: Prodi
 
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