IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visti gli articoli 7, comma 2, e 21-octies della legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del c.p.p., emessa in data 7 maggio 2007, dal G.I.P., presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del sig. Angelo Brancaccio, consigliere regionale della regione Campania per i reati di cui agli articoli 81, 110, 314, 319, 321 e 629 del codice penale; Vista la comunicazione prot. n. 18041/URS dell'11 maggio 2007 dell'ufficio territoriale del Governo di Napoli relativa all'ordinanza di cui sopra; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 7 maggio 2007 dalla carica elettiva ricoperta; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Accertata altresi' l'esigenza di celerita' del procedimento e che, per la natura vincolata del provvedimento di sospensione, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta:
Il sig. Angelo Brancaccio e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Campania a decorrere dal 7 maggio 2007, per i motivi di cui in premessa. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 29 maggio 2007 Il Presidente: Prodi |