Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2007 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
DELIBERAZIONE 30 maggio 2007 |
Regolamento in materia di procedure sanzionatorie. |
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LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito decreto n. 252/2005) recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, che ha introdotto l'art. 19-quater, intitolato «sanzioni amministrative», nell'ambito del decreto n. 252/2005; Visto il rinvio operato dall'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005, alla procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito decreto n. 385/1993), fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP; Visto l'art. 145 del decreto n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dello stesso decreto; Viste le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito legge n. 689/1981), recante «Modifiche al sistema penale», che trovano applicazione nelle fasi della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinate dall'art. 145 del decreto n. 385/1993; Viste le indicazioni contenute nell'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005 in merito ai criteri da applicare nella determinazione dell'entita' della sanzione; Vista la previsione contenuta nell'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005 in merito alla responsabilita' solidale dei fondi pensione o delle societa' istitutrici di forme pensionistiche complementari nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione; Visto l'art. 19-quater, comma 4, del decreto n. 252/2005 nella parte in cui prevede la non applicazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sul pagamento in misura ridotta; Visto l'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005 n. 262, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare con proprio regolamento, le modalita' organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione delle sanzioni amministrative di propria competenza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione COVIP del 1° ottobre 2002 in materia di procedura di applicazione delle sanzioni; Ritenuto di adottare un nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie; Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 26 aprile 2007, ai sensi dell'art. 23 del decreto n. 262/2005; Delibera
di approvare l'allegato Regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di applicazione, da parte della COVIP, delle sanzioni amministrative di cui al decreto n. 252/2005. |
| Art. 2. Procedimento sanzionatorio
1. L'istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 19-quater del decreto n. 252/2005 e' di competenza delle strutture operative secondo l'organizzazione interna della COVIP. 2. Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono adottate dalla Commissione. |
| Art. 3. Avvio del procedimento sanzionatorio
1. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale, nei confronti dei soggetti responsabili e dell'obbligato in solido, delle violazioni di cui all'art. 19-quater del decreto n. 252/2005, riscontrate dalla COVIP nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 2. L'atto di contestazione a firma del direttore generale, o in sua assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, e' notificato entro novanta giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti. 3. Il termine di cui al comma 2 decorre dal momento in cui e' stata riscontrata la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione. Per le irregolarita' riscontrate nel corso di ispezioni, il predetto termine decorre dalla conclusione degli accertamenti ispettivi. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla COVIP con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di ricezione. 4. La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria, contiene: a) la sintetica descrizione dei fatti; b) l'indicazione della violazione riscontrata, con l'indicazione delle norme violate e delle sanzioni applicabili; c) il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 4; d) l'indicazione del responsabile del procedimento. 5. La lettera di contestazione viene notificata con le modalita' previste dall'art. 14 della legge n. 689/1981. A tal fine, le forme pensionistiche complementari dovranno fornire tempestivamente alla COVIP, su richiesta della medesima, il recapito dei soggetti destinatari delle contestazioni. |
| Art. 4. Controdeduzioni e audizioni
1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della lettera di contestazione. 2. Gli scritti difensivi possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi. 3. La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. 4. I soggetti destinatari, ove lo ritengano necessario, possono avanzare, nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 1, richiesta di essere sentiti personalmente o attraverso propri rappresentanti. La data dell'audizione, da fissare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, e' comunicata con un preavviso di almeno quindici giorni. L'audizione si svolge innanzi al responsabile del procedimento e di essa e' redatto verbale. |
| Art. 5. Fase conclusiva del procedimento
1. Entro centottanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, la Commissione adotta la propria decisione, di archiviazione o di applicazione della sanzione, con provvedimento motivato. |
| Art. 6. Comunicazione dei provvedimenti
1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti ritenuti responsabili e all'obbligato in solido entro sessanta giorni, ovvero entro novanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla relativa delibera. Il provvedimento e' altresi' pubblicato, per estratto, sul Bollettino della COVIP. |
| Art. 7. Modalita' di pagamento delle sanzioni pecuniarie
1. Nel provvedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie sono indicate le modalita' di pagamento e l'autorita' alla quale e' possibile presentare l'eventuale ricorso. 2. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981. 3. L'opposizione al provvedimento non sospende il pagamento delle sanzioni pecuniarie. |
| Art. 8. Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso e', altresi', pubblicato sul Bollettino e sul sito Internet della COVIP. 2. La deliberazione COVIP del 1° ottobre 2002 recante «Procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 3 e all'art. 18-bis, commi 4 e 5 del decreto 124/93» e' abrogata. Roma, 30 maggio 2007 Il presidente: Scimia |
| Relazione
Il Regolamento disciplinante le procedure sanzionatorie da' attuazione alle norme dell'art. 19-quater del decreto n. 252/2005, introdotto dal decreto legislativo n. 28/2007, e all'art. 24, comma 1, della legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (legge n. 262/2005). Con l'art. 19-quater del decreto n. 252/2005 e' stata ridisegnata la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie del settore della previdenza complementare, ampliate le ipotesi di illecito sanzionabili in via amministrativa e rivisti i limiti minimi e massimi delle relative sanzioni. Sono stati, inoltre, definiti i criteri per la determinazione dell'entita' della sanzione - ferma restando la non applicazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sul pagamento in misura ridotta ed e' stata introdotta la responsabilita' solidale dei fondi pensione o delle societa' istitutrici di forme pensionistiche complementari nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione. Detto articolo ha poi confermato, con riguardo alle sanzioni di cui al comma 2, l'applicazione della stessa procedura dettata con riguardo alle banche dall'art. 145 del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993) e ha attribuito alla COVIP il compito di irrogare le citate sanzioni, prerogativa in precedenza assegnata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'intero procedimento di applicazione delle sanzioni, e non piu' la sola contestazione degli addebiti e la proposta di irrogazione della sanzione, ricade, dunque, nella potesta' regolamentare della COVIP, la quale e' chiamata a rispettare i principi sanciti dall'art. 24 della legge n. 262/2005 ed, in particolare, il principio della separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie. A tale principio si conforma il presente Regolamento, che assegna agli Uffici le funzioni istruttorie e riserva alla Commissione la funzione decisoria finale. Rientrano nella fase istruttoria l'attivita' di contestazione dell'illecito, a firma del direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, di un direttore centrale, il vaglio degli elementi difensivi, prodotti dai soggetti interessati mediante memorie o nel corso di audizioni e la predisposizione degli atti conclusivi del procedimento da sottoporre, poi, alla Commissione. Rientra, quindi, nella fase decisoria la valutazione finale, di competenza esclusiva della Commissione, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione ovvero per la relativa archiviazione. Il Regolamento definisce, inoltre, i termini delle varie fasi procedimentali, a partire dall'atto di contestazione, nonche' le modalita' attraverso le quali gli interessati possono presentare controdeduzioni e formulare osservazioni, al fine di assicurarne il diritto di difesa. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogata la procedura precedentemente in essere, di cui alla deliberazione COVIP del 1° ottobre 2002. Roma, 30 maggio 2007 Il Presidente: Scimia Il Segretario verbalizzante: Tais |
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