Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 23 maggio 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;
Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 26 marzo 2007 che ha approvato la modifica degli articoli 1, comma 3, e 53 dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari nonche' l'abrogazione dell'art. 10, comma 5, e del titolo IX - Policlinico universitario - del succitato statuto;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 marzo 2007 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche e abrogazioni;
Vista la nota rettorale n. 5703 del 13 aprile 2007 con la quale sono state trasmesse al M.U.R., per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo;
Vista la nota ministeriale n. 1597 del 20 aprile 2007, con la quale il Ministro dell'universita' e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;
Decreta:

Art. 1.
I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari sono modificati cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato:
E' approvata la modifica dell'art. 1, comma 3 che, pertanto, viene riformulato come segue:
art. 1, comma 3, - Finalita' istituzionali ed autonomia.
(Omissis)

3. L'Universita', attraverso l'Azienda ospedaliero-Universitaria di Cagliari, svolge l'attivita' assistenziale e di prevenzione nel territorio, integrata con la didattica e la ricerca.
(Omissis)

E' approvata la modifica dell'art. 53 che viene riformulato come segue:
art. 53 - Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari (ex Policlinico universitario).
1. L'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, svolge l'attivita' di cui all'art. 1, comma 3, dello statuto di Ateneo.
2. L'attivita' di cui sopra e' svolta dal personale docente e tecnico-amministrativo, nelle forme definite nell'atto costitutivo dell'Azienda ai sensi del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, del protocollo d'intesa dell'11 ottobre 2004 e del piano sanitario regionale 2006/2008, punto 3.4.
E' approvata l'abrogazione dell'art. 10, comma 5: Art. 10, comma 5 - Risorse finanziarie
(Omissis)

5. Abrogato.
(Omissis)

E' approvata l'abrogazione del titolo IX - Policlinico universitario. Titolo IX Policlinico universitario Abrogato
 
Art. 2.
Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 23 maggio 2007
Il rettore: Mistretta
 
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