Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 maggio 2007 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Casole» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006, recante «Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi controlli»; Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori provinciale di Siena, dall'Associazione coldiretti di Siena e dall'Unione provinciale agricoltori di Siena, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Casole»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Casole d'Elsa (Siena) il 27 novembre 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Casole», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2007; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Terre di Casole» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Casole» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata «Terre di Casole» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007. |
| Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire gia' dalla vendemmia 2007, il vino con la denominazione di origine controllata «Terre di Casole», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Terre di Casole», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2007, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 4. I codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Casole», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006 sono, i seguenti:
===================================================================== Posizioni codici | 1-4 |5 |6-8 |9 |10 |11 |12|13|14 ===================================================================== Terre di Casole bianco |B391 |X |888 |1 |X |X |A |0 |X Terre di Casole bianco riserva |B391 |X |888 |1 |A |X |A |1 |X Terre di Casole rosso |B391 |X |999 |2 |X |X |A |1 |X Terre di Casole rosso superiore |B391 |X |999 |2 |B |X |A |1 |X Terre di Casole Sangiovese |B391 |X |218 |2 |X |X |A |1 |X Terre di Casole Sangiovese riserva |B391 |X |218 |2 |A |X |A |1 |X Terre di Casole passito |B391 |X |888 |1 |D |X |A |1 |X |
| Art. 5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terre di Casole» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2007 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DI CASOLE»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione d'origine controllata «Terre di Casole» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco riserva, Rosso, Rosso superiore, Sangiovese, Sangiovese riserva, Passito. Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Casole» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Terre di Casole» bianco: Chardonnay: minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana; «Terre di Casole» bianco riserva: Chardonnay: minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana; «Terre di Casole» rosso: Sangiovese: dal 60% all'80%; possono concorrere alla produzione di detto vino, dal 20% al 40%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana; «Terre di Casole» rosso superiore: Sangiovese: dal 60% all'80%; possono concorrere alla produzione di detto vino, dal 20% al 40%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana; «Terre di Casole» Sangiovese e Sangiovese riserva: Sangiovese: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana; «Terre di Casole» passito: Chardonnay: minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana; Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata « Terre di Casole» comprende i terreni del territorio amministrativo del comune di Casole d'Elsa in provincia di Siena con esclusione dei terreni non vocati alla qualita'. Art. 4.
Norme per viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Terre di Casole» devono essere quelli normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi e insufficientemente soleggiati. 4.2. Densita' d'impianto. Per gli impianti ed i reimpianti dei vigneti messi a dimora dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.000. 4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto. Le forme di allevamento consentite sono il guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. 4.4. Sistemi di potatura. La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta o mista. 4.5. Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
===================================================================== | | Titolo alcolometrico | Produzione uva | volumico naturale Tipologia | tonn./ettaro | minimo % vol. ===================================================================== Bianco.... | 9 |10,00 --------------------------------------------------------------------- Bianco riserva.... | 8 |11,00 --------------------------------------------------------------------- Rosso.... | 8 |11,00 --------------------------------------------------------------------- Rosso superiore.... | 7 |12,00 --------------------------------------------------------------------- Sangiovese.... | 7 |11,00 --------------------------------------------------------------------- Sangiovese | | riserva.... | 7 |12,00 --------------------------------------------------------------------- Passito.... | 9 |10
Per i vigneti di vecchio impianto, con densita' inferiore ai 4.000 ceppi/ha, la produzione non potra' essere superiore a 3 kg/ceppo fermo restando le produzioni massime di uva ad ettaro sopra riportate. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro e' la seguente:
===================================================================== Anno di produzione | Produzione uva tonn/ettaro ===================================================================== I e II anno vegetativo.... | 0 III anno vegetativo.... | 50% della produzione prevista IV anno vegetativo.... | 80% della produzione prevista V anno vegetativo.... | 100% della produzione prevista
Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso). 4.7. Menzione «superiore» e «riserva». La menzione «superiore» abbinata alla denominazione di origine controllata «Terre di Casole» rosso e' ammessa solo per i prodotti provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un'eta' minima di 7 anni. La menzione «riserva» abbinata alla denominazione di origine controllata «Terre di Casole» Sangiovese e' ammessa solo per i prodotti provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un'eta' minima di 8 anni. Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Zona di vinificazione e imbottigliamento. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve, l'invecchiamento obbligatorio, e le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Casole d'Elsa. E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio amministrativo dei seguenti comuni, limitrofi al comune di Casole d'Elsa: Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, tutti in provincia di Siena. 5.2. Correzioni. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato con uve provenienti dalla zona di produzione oppure, con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente. 5.3. Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia «Passito» dove essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28%. L'uva dovra' essere ammostata non prima del 31 dicembre e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati. 5.4. Resa uva/vino e vino/ ettaro. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
===================================================================== |Produzione massima| di vino ===================================================================== Tipologia | Resa uva/vino | hl/ettaro --------------------------------------------------------------------- Bianco | 65% | 58,50 --------------------------------------------------------------------- Bianco riserva | 65% | 52,00 --------------------------------------------------------------------- Rosso | 70% | 56,00 --------------------------------------------------------------------- Rosso superiore | 70% | 49,00 --------------------------------------------------------------------- Sangiovese | 70% | 49,00 --------------------------------------------------------------------- Sangiovese riserva| 70% | 49,00 --------------------------------------------------------------------- | | 27,00 con riferimento al vino | | giunto al 4° anno di Passito | 30% | invecchiamento
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le tipologie bianche, il 75% per le tipologie rosse, il 35% per la tipologia Passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5.6. Immissione al consumo. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: «Terre di Casole» bianco riserva: 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di vinificazione e maturazione in legno di almeno 5 mesi e di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi; «Terre di Casole» rosso: 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia; «Terre di Casole» rosso superiore: 1° gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 12 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia; «Terre di Casole» Sangiovese: 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia; «Terre di Casole» Sangiovese riserva: 1° gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 12 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia; «Terre di Casole» Passito bianco: 30 settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 6 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia. Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Terre di Casole» bianco: - colore: giallo paglierino; - odore: sentore fruttato; - sapore: secco ed armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Terre di Casole» bianco riserva: - colore: giallo paglierino; - odore: profumo intenso, caratteristico; - sapore: asciutto, delicato ed armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Terre di Casole» rosso: - colore: da rosso rubino a granato; - odore:intenso, caratteristico; - sapore: secco e armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Terre di Casole» rosso superiore: - colore: rosso vivo talvolta con riflesso violaceo, tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: intenso, con eventuale sentore di piccoli frutti; - sapore: secco ed armonico, pieno; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. «Terre di Casole» Sangiovese: - colore: da rosso rubino a granato; - odore: intenso, carattestico; - sapore: pieno ed armonico, asciutto; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Terre di Casole» Sangiovese riserva: - colore: rosso con riflessi violacei, tendenti con l'invecchiamento al rosso granato; - odore: intenso, caratteristico talvolta con sentore di piccoli frutti, speziato; - sapore: pieno e armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. «Terre di Casole» Passito: - colore: da giallo dorato all'ambrato intenso; - odore: intenso, ricco, complesso, di frutta matura; - sapore: ampio, vellutato, rotondo; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15.00% vol; di cui effettivo minimo 12.50% e minimo 2,50% da svolgere; - acidita' volatile max: 1,50 g/l; - acidita' totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto. In relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve percezione di legno. Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
7.1. Qualificazioni. Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non indonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Annata. Nell'etichettatura dei vini a denominazione d'origine controllata «Terre di Casole» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 7.3. Vigna. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge, per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1. Art. 8.
Confezionamento
8.1. Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri ad eccezione della tipologia «Terre di Casole» Passito per la quale sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750 litri. 8.2. Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di altro idoneo materiale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375, con esclusione della tipologia «Terre di Casole» Passito, e' ammessa la chiusura con tappo a vite. |
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