Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2007 |
Autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; Visto, altresi', il comma 177-bis dell'art. 4 della medesima legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina delle procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che questo sia autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Visto l'art. 1, comma 75, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1, comma 1014 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recante, tra l'altro, interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006); Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004); Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005); Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512; Vista la nota del 9 marzo 2007, prot. DPC/BRU/14366, con la quale il Dipartimento della protezione civile, ha chiesto l'attualizzazione dei contributi pluriennali recati dalle disposizioni riportate nell'elenco allegato che entra a far parte integrante del presente decreto; Considerato che il CIPE, nella seduta del 5 aprile 2007, ha preso atto dell'informativa sull'utilizzo dei contributi autorizzati dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Vista la nota dell'11 aprile 2007, prot. DPC/BRU/21979, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha chiesto l'autorizzazione all'attualizzazione del contributo quindicennale previsto per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 2006), n. 3508 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006), n. 3534 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2006), n. 3514 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 2006), n. 3536 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 2006), n. 3539 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2006), n. 3552 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 2006) e n. 3555 del 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 2006); Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis della richiamata legge n. 350 del 2003, e' risultato che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, Decreta:
Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, sono autorizzate ad utilizzare i contributi pluriennali, nella misura e per gli importi a ciascuna assegnati per effetto delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate in premessa e per le finalita' richiamate nelle ordinanze stesse. 2. Relativamente alle assegnazioni disposte in favore di Commissari di Governo dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 2005, n. 3514 e n. 3539 del 2006, le operazioni finanziarie volte all'attualizzazione dei contributi pluriennali saranno effettuate dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le quali provvederanno a trasferire il netto ricavo sulle contabilita' speciali intestate ai Commissari di Governo per la realizzazione degli interventi finanziati. 3. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverra' - sulla base della decorrenza e scadenza dei singoli contributi - con attualizzazione mediante operazioni finanziarie, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che i soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono autorizzati a perfezionare, anche con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. 4. L'utilizzo dei predetti contributi avverra', per i singoli beneficiari, sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione nonche' al piano di erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze - adeguatamente documentate - dei soggetti beneficiari dei contributi, dovranno essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che provvedera' a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 5. Gli schemi dei contratti di mutuo, preventivamente alla stipula, dovranno esser trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per il preventivo nulla osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. Entro 30 giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovra' notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati. 6. Nei contratti stipulati dovra' essere inserita apposita clausola che prevede a carico degli Istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, al massimo entro 10 giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (agli uffici indicati al punto 2 della citata circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. |
| Art. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi della circolare 5 aprile 2004, n. 13, citata in premessa, provvedera', prima della stipula dei contratti di mutuo, ad adottare gli atti necessari ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa dei contributi, a favore dei soggetti beneficiari degli stessi nel limite degli importi massimi riportati nel prospetto di cui all'art. 1 del presente decreto, con imputazione al capitolo 958 del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Art. 3. 1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali dovra' avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. 2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sara' effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio. 3. Le quote di contributo annuale eventualmente non erogate potranno essere pagate negli esercizi successivi. |
| Art. 4. Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere versate, da parte dello stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'unita' previsionale di base 3.2.10.3 - capitoli 7443, 7446 e 7282 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Roma, 23 maggio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa |
| Allegato 1
----> Vedere Allegati da pag. 6 a pag. 9 <---- |
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