Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 17 maggio 2007
Trasporto pubblico locale. Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno, concluso in data 16 luglio 2004 tra l'azienda e la R.S.A. FILT-CGIL (pos. 19676). (Delibera n. 07/290).

LA COMMISSIONE

su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;
Premesso:

che l'azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa) svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
che, in data 16 luglio 2004, l'azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa) e la R.S.A. Filt-Cgil hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che, in data 24 novembre 2006, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, sono cosi' individuate: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20;
che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno ricompreso tra i servizi essenziali di trasporto quello degli studenti delle scuole in convenzione con i comuni raggiunti dal predetto servizio;
che, sempre in attuazione di detta disposizione, le parti sociali hanno ricompreso tra i servizi essenziali anche «i servizi di noleggio»;
che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa), concluso con la R.S.A. Filt-Cgil in data 16 luglio 2004;
Precisa

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e successive modifiche, nonche' alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa), la R.S.A. Filt-Cgil dell'azienda Autolinee Sequi Pierluigi S.a.s. di S. Croce sull'Arno (Pisa), al Prefetto di Pisa, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento nel sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2007
Il presidente: Martone
 
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