Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 marzo 2007 |
Disposizioni correttive ed integrative del decreto 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2; Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1998, n. 271; Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose come modificata dalla rettifica del 16 giugno 2004 e dalla rettifica del 7 luglio 2004; Visto il decreto del Ministro della salute del 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2006, n. 92; Rilevato che nel citato decreto 28 febbraio 2006 risultano omesse alcune sostanze pericolose peraltro indicate nella direttiva 2004/73/CE del 29 aprile 2004; Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni; Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonche' degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza; Effettuata con lettera del 9 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Al decreto 28 febbraio 2006, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le seguenti sostanze sono aggiunte dopo la sostanza 006-012-00-2-ZIRAM: 040-001-00-3 zirconio in polvere (pirolorica); 040-002-00-9 zirconio in polvere (stabilizzata); 016-013-00-X zolfo dicloruro; 016-012-00-4 zolfo monocloruro; 016-014-00-5 zolfo tetracloruro. b) le sostanze dell'allegato I al presente decreto con numero indice dal 607-466-00-X al 608-013-00-9 sono aggiunte dopo la sostanza con numero indice 607-465-00-4; c) le sostanze dell'allegato II al presente decreto, con numero indice dal 608-017-00-0 al 611-009-00-X sono aggiunte dopo la sostanza con numero indice 608-016-00-5 di pagina 362 del decreto ministeriale 28 febbraio 2006; d) le sostanze dell'allegato III al presente decreto sostituiscono le corrispondenti voci presenti nel decreto 28 febbraio 2006. |
| Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze in esso inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, e presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi la cui classificazione ed etichettatura viene modificata a causa della presenza nei preparati di sostanze inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della direttiva 67/548/CEE, gia' immesse sul mercato alla data di entrata in vigore del presente dispositivo, purche' conformi alla previgente normativa. |
| Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 marzo 2007 Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 36 |
| ----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 34 <---- |
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