Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 maggio 2007 |
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»; Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 2000, come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 giugno 2005, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»; Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, su richiesta avanzata dal Consorzio di tutela del vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene », relativamente agli articoli 1, 4, 6, 7, 8; Visto il parere favorevole della Regione stessa sulla richiesta di che trattasi; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi presso la Camera di commercio di Treviso il giorno 18 gennaio 2007, con la partecipazione tra gli altri del funzionario della regione Veneto, dei rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole, in base alle quali e' stata confermata la volonta' di assoggettarsi alla disciplina prevista dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini suddetti; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini nella riunione del 31 gennaio 2007 e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2007; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art.1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2007. |
| Art. 2. Per l'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Conegliano-Valdobbiadene» sottospecificazione Superiore di Cartizze, e' consentito, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, che le ditte interessate si avvalgano delle disposizioni del previgente disciplinare di produzione, purche' presentino, entro il 15 gennaio 2009, apposita comunicazione all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari competente per il territorio, specificando i quantitativi delle relative partite di prodotto detenuto, etichettato in conformita' alle suddette previgenti disposizioni. |
| Art. 3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2007 Il direttore generale: La Torre |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 21 a pag. 26 della G.U. <---- |
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