Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2007 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica (IMEL). Circolare n. 253 del 26 marzo 2004 - 1° aggiornamento del 4 maggio 2007.

1. Tra le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nei confronti degli istituti di moneta elettronica assumono rilievo quelle relative alla composizione degli organi amministrativi, di controllo e di direzione.
Al riguardo, la Circolare in oggetto - al Capitolo II, Sezione V - stabilisce, a carico degli IMEL, l'invio alla Banca d'Italia, con riferimento ai soggetti che rivestono le cariche sociali, della copia del verbale di accertamento dei requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dalla vigente normativa.
Cio' posto, con il presente aggiornamento, si prevede anche per gli IMEL - analogamente a quanto stabilito per le altre tipologie di intermediari vigilati - l'invio di informazioni elettroniche concernenti la composizione aggiornata degli organi sociali per mezzo della procedura «Organi Sociali» (Or.So.).
Gli IMEL devono pertanto segnalare la composizione complessiva dei propri organi sociali entro trenta giorni dalla data di iscrizione nell'albo; entro quindici giorni dalla data di accettazione della nomina andranno altresi' comunicate le variazioni nella composizione degli organi medesimi.
Le segnalazioni sono prodotte su supporto elettronico utilizzando la procedura OR.SO., fornita dalla Banca d'Italia all'atto dell'iscrizione.
2. La disciplina prudenziale degli IMEL prevede, fra l'altro, che l'ammontare dei depositi a vista presso un unica banca non possa eccedere il 25% delle passivita' totali a fronte della moneta elettronica in circolazione.
Al fine di agevolare il processo di ottimizzazione degli investimenti degli IMEL nella fase iniziale della loro attivita', viene prevista la possibilita' di derogare a tale limite nella fase di avvio dell'operativita' dell'IMEL e fino a quando l'importo della moneta elettronica in circolazione e' inferiore al limite per l'applicazione della disciplina in materia di riserva obbligatoria (5 milioni di euro).
La Circolare n. 253 del 26 marzo 2004 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004) e' modificata come segue.
Al Capitolo VII, Sezione II, paragrafo 3, secondo capoverso e' aggiunto il seguente periodo:
«Tale limite non si applica nella fase di avvio dell'operativita' dell'IMEL e fino a quando l'importo della moneta elettronica in circolazione e' inferiore al limite previsto per l'applicazione della disciplina in materia di riserva obbligatoria (5 milioni di euro).».
Al Capitolo XI e' aggiunto il seguente paragrafo: «3. Archivio elettronico degli organi sociali
L'IMEL segnala la composizione dei propri organi sociali e le variazioni nella composizione degli organi medesimi.
La prima segnalazione, contenente il complesso dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, e' trasmessa entro trenta giorni dalla data di iscrizione nell'albo di cui all'art. 114-bis del TUB.
Le variazioni della composizione degli organi sono segnalate entro quindici giorni dalla data di accettazione della nomina.
Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica «OR.SO. - Organi sociali», fornita dalla Banca d'Italia, secondo le modalita' indicate all'interno dell'applicazione medesima.
I supporti magnetici sono trasmessi alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio, accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura e sottoscritta dal legale rappresentante dell'IMEL o da persona da questi delegata, che in tal modo attesta la veridicita' delle informazioni.
Gli IMEL appartenenti a gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del TUB effettuano le segnalazioni su supporto magnetico tramite la capogruppo.».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone