Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007 |
Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarieta' sociale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro»; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e del politiche sociali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, recante «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) in attuazione dell'art. 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; Visto l'art. 38, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» ed in particolare l'art. 1, commi 6, 10 e 23-bis; Vista la necessita' di procedere all'immediata ricognizione delle strutture e all'individuazione del contingente di cui all'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 per la parte relativa al trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarieta' sociale; D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della solidarieta' sociale; Sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Decreta: Art. 1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1. Sono trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le funzioni con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, gia' espletate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, dai seguenti Uffici dirigenziali generali: a) Segretariato generale; b) Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione; c) Direzione generale per l'attivita' ispettiva; d) Direzione generale del mercato del lavoro; e) Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione; f) Direzione generale per le politiche previdenziali; g) Direzione generale per l'innovazione tecnologica; h) Direzione generale delle risorse umane e affari generali; i) Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro. 2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di riorganizzazione, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni: a) il Ministero del lavoro e nella previdenza sociale e' articolato secondo le strutture di cui al comma 1; b) la Direzione generale di cui alla lettera g) espleta per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze e le relative funzioni gia' svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale della comunicazione ed assume, per l'effetto, la denominazione di Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione; la divisione IV del Segretariato generale, ufficio dirigenziale non generale, gia' individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, viene incardinato presso la predetta Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione e assume la denominazione di divisione V - comunicazione. Alla predetta divisione e' assegnato un contingente di sette unita', tra quelle gia' in servizio presso la Direzione generale della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da individuarsi, su base volontaria ovvero con decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 23-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; alla conseguente organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima Direzione generale, si provvede ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), le Direzioni generali di cui al comma 1 sono articolate ai sensi del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 2. Ministero della solidarieta' sociale 1. Sono trasferite al Ministero della solidarieta' sociale le funzioni con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, gia' espletate presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, dai seguenti Uffici dirigenziali generali: a) Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR); b) Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale; c) Direzione generale dell'immigrazione; d) Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali; e) Direzione generale della comunicazione. 2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di riorganizzazione, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni: a) il Ministero della solidarieta' sociale e' articolato secondo le strutture dirigenziali di cui al comma 1; b) la Direzione generale di cui al comma 1, lettera a), assume la denominazione di Direzione generale per l'inclusione e diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR); c) le Direzioni generali di cui al comma 1 sono articolate ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° dicembre 2004, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 3. Uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarieta' sociale 1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, il Servizio di controllo interno, l'Ufficio stampa, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro della solidarieta' sociale l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, il Servizio di controllo interno, l'Ufficio stampa, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) le risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilita' amministrativa numero 1 «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono attribuite nella misura del 65% al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella misura del 35% al Ministero della solidarieta' sociale, ad eccezione delle risorse afferenti ai capitoli 1006, 1081, 1082, 1087, attribuiti nella misura del 50% ai due Ministeri e del capitolo 1095 attribuito per il 65% al Ministero della solidarieta' sociale e per il 35% al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297 e' suddiviso in complessive 65 unita' per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in complessive trentacinque unita' per il Ministero della solidarieta' sociale; c) gli incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001 sono ripartiti nel numero di cinque per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nel numero di tre per il Ministero della solidarieta' sociale; d) il Servizio di controllo interno (Secin) presso ciascuno dei due Ministeri e' organo monocratico; l'apposito contingente di cui all'art. 4, comma 6, del citato decreto n. 297 del 2001, e' attribuito nella misura del 65% al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella misura del 35% al Ministero della solidarieta' sociale e i dirigenti di seconda fascia di cui al medesimo art. 4, comma 6, sono assegnati nel numero di due sia per il Servizio di controllo interno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che per il Servizio di controllo interno del Ministero della solidarieta' sociale. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarieta' sociale, emanati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi agli Uffici di diretta collaborazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, in quanto compatibili, come di seguito integrate: a) le previsioni di cui all'art. 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, in riferimento ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari possono essere applicate, in via alternativa, ai Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato; b) ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede mediante assegnazione di unita' di personale in servizio presso gli uffici dirigenziali generali di cui all'art. 1, in misura complessivamente non superiore al 40% del contingente come definito ai sensi del comma 3. c) ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della solidarieta' sociale si provvede mediante assegnazione di unita' di personale in servizio presso gli uffici dirigenziali generali di cui all'art. 2, in misura complessivamente non superiore al 40% del contingente come definito ai sensi del comma 3. |
| Art. 4. Direzioni generali e uffici di carattere strumentale 1. Al fine di consentire al Ministero della solidarieta' sociale di poter espletare, in relazione alle funzioni ad esso trasferite, l'esercizio delle funzioni di carattere strumentale gia' svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale delle risorse umane e affari generali e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica, ad esso e' trasferito un contingente di quaranta unita' complessive, da individuare su base volontaria, ovvero, con successivo decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 23-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 2. In fase di prima applicazione del presente decreto e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 e del decreto di riorganizzazione di cui all'art. 2, comma 2, la Direzione generale delle risorse umane e affari generali e la Direzione generale per l'innovazione tecnologica di cui al comma 1 continuano ad espletare i compiti gia' assegnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con riferimento al Ministero della solidarieta' sociale. A tal fine, con direttiva congiunta dei due Ministri, sono dettati criteri e modalita' per assicurare il necessario coordinamento. 3. Ferma restando la dipendenza organizzativo-funzionale delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della solidarieta' sociale, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, continua ad avvalersi delle predette Direzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, senza alcnn aggravio di costi, per le attivita' da esse gia' espletate in riferimento alle funzioni svolte presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferite al Ministero della solidarieta' sociale e in particolare: a) vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; b) coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati; c) monitoraggio della spesa sociale, svolgimento delle indagini censuarie sulle prestazioni sociali erogate dai comuni sul territorio e analisi dell'utenza raggiunta, dei fabbisogni soddisfatti e del livello qualitativo dei servizi erogati; d) espletamento di particolari incarichi riferiti ad attivita' riguardanti verifiche amministrativo- contabili di progetti finanziati con fondi pubblici nazionali e comunitari, con particolare riguardo alle attivita' della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali; e) esercizio delle funzioni ispettive, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; f) verifica dei requisiti relativi a: iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383; riconoscimento dei contributi a favore dei soggetti aventi diritto ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 438, modificativa della legge 19 novembre 1987, n. 476; utilizzo da parte dei destinatari del contributo per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e per l'acquisto dei beni da donare a strutture sanitarie pubbliche ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342 e relativo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 agosto 2001, n. 388; g) monitoraggio dell'attivita' e delle prestazioni erogate ai Centri di servizio del volontariato distribuiti sul territorio. 4. Con apposita convenzione tra i due Ministeri sono definiti i criteri, le modalita' operative e le procedure per l'attuazione delle forme di avvalimento di cui al comma 3. Gli obiettivi dell'azione amministrativa e di gestione per le attivita' di cui al medesimo comma 3 sono assegnati con Direttiva congiunta dei due Ministri al fine di garantire il coordinato esercizio delle funzioni dei due Ministeri e la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. |
| Art. 5. Personale 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b), e dall'art. 4, comma 1, in riferimento ai contingenti ivi indicati, il personale delle strutture di cui agli articoli 1 e 2, resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento. |
| Art. 6. Risorse finanziarie 1. I rapporti pendenti, compresi quelli contrattuali, gia' facenti capo al soppresso Ministero del lavoro e delle politiche sociali proseguono, rispettivamente, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero della solidarieta' sociale in conformita' ai criteri di ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, e con riferimento alle articolazioni dei Ministeri di cui agli articoli 1 e 2. |
| Art. 7. Sedi 1. Sono assegnati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli immobili ubicati in via Veneto, n. 56, via Flavia, n. 6, via Cesare de Lollis, n. 12 e la palazzina B ubicata in via Fornovo n. 8. Sono assegnate al Ministero della solidarieta' sociale le palazzine A e C ubicate in via Fornovo n. 8. Le procedure di concentrazione dei vari uffici nei predetti immobili saranno immediatamente avviate secondo un piano concordato tra i due Ministeri, sentite le organizzazioni sindacali. |
| Art. 8. Esercizio coordinato di funzioni in materia previdenziale ed assistenziale 1. Con particolare riferimento alle competenze attribuite alle Direzioni generali di cui all'art. 1, lettera f) per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di cui all'art. 2, lettera b) per il Ministero della solidarieta' sociale, le funzioni che presentano congiuntamente profili di natura previdenziale e assistenziale, ivi comprese quelle di indirizzo e vigilanza, sono esercitate: a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro della solidarieta' sociale, ove sia prevalente la natura previdenziale della funzione; b) dal Ministro della solidarieta' sociale d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove sia prevalente la natura assistenziale della funzione. 2. L'esercizio congiunto delle funzioni di indirizzo e vigilanza relativamente agli enti di settore si esprime altresi' secondo le seguenti modalita': a) le proposte di nomina degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) previste all'art. 3 dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, sono formulate, oltre che dal concerto delle Amministrazioni ivi indicate, anche con il concerto del Ministro della solidarieta' sociale; b) il collegio dei sindaci dell'INPS, di cui all'art. 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' costituito da tre rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale; c) il collegio dei sindaci dell'INPDAP di cui all'art. 3, comma 7, lettera b), del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, e' costituito da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale; d) il collegio dei sindaci dell'ENPALS, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, integrato dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' costituito da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale; e) il Comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali previsto all'art. 38, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato da un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il collegio dei sindaci degli enti di cui al comma 2 e' costituito con decreto ministeriale, con il concerto del Ministro della solidarieta' sociale; per la nomina del presidente del collegio dei sindaci e' sentito, altresi', il Ministro della solidarieta' sociale. |
| Art. 9. Disposizioni finali 1. Rimane estranea al presente decreto la definizione dei rapporti relativi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto di medicina sociale, cui si provvede con successivo provvedimento. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarieta' sociale, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 30 marzo 2007 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 386 |
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