IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, ed in specie l'art. 18, comma 1, e l'allegata tabella 3 con la quale sono state fissate le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione; Viste le modifiche apportate alla predetta tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, ed in specie dall'art. 405, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stata rimodulata la declaratoria delle voci tariffarie 2, 4 e 6, dall'art. 9 del decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, convertito in legge 5 agosto 1988, n. 328, con il quale e' stato ridefinito l'ammontare della tariffa applicabile alla voce tariffaria 3, nonche' dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 settembre 2005 con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e' stato ridefinito l'ammontare della tariffa applicabile alla voce tariffaria 2; Visto l'art. 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che, con decreto adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno cinquanta milioni di euro; Preso atto di dover procedere con separato decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 923, della medesima legge n. 296 del 2006, alla fissazione delle nuove tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Ritenuto di dover provvedere a garantire la piena attuazione degli obiettivi finanziari perseguiti dal legislatore assicurando, al contempo, il minor impatto sull'utenza dei costi dei servizi erogati in materia di motorizzazione che presentano, su base annua, la maggiore incidenza numerica; Decreta: Art. 1 1. Per il biennio 2007-2008, le tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione di cui alle voci tariffarie 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della tabella 3 allegata alla legge legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono indicate nell'Allegato A al presente decreto. 2. A scadenza del biennio, le tariffe di cui al comma 1 sono ridefinite, a norma dell'art. 18, comma 4, della legge n. 870 del 1986, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonche' agli incrementi del costo dei servizi. 3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana.
Roma, 12 aprile 2007 Il Ministro dei trasporti Bianchi
II Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 334 |