Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 maggio 2007 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Marche». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il Regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 concernente disposizioni per l'indicazione delle varieta' di viti in etichettatura; Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1995 con il quale e' stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Marche»; Vista la domanda, fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche»; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 31 gennaio 2007, in merito alla possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2007; Vista l'istanza della regione Marche presentata con nota n. 58076126 del 26 marzo 2007 intesa a specificare che l'istanza di modifica in questione, deve far riferimento esclusivamente ai vitigni singolarmente elencati per le relative tipologie all'art. 2 del disciplinare di produzione; Visto il parere, espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 19 aprile 2007, favorevole all'accoglimento della citata istanza regionale; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche», riconosciuto con decreto ministeriale 11 ottobre 1995, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2007. |
| Art. 2. I codici delle tipologie dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, sono i seguenti:
Posizioni Codici |1-4 |5 |6-8 |9 |10 |11|12|13|14 Marche Barbera |C022 |X |019 |2 |X |X |E |0 |X Marche Barbera Frizzante |C022 |X |019 |2 |X |X |F |0 |X Marche Barbera Novello |C022 |X |019 |2 |C |X |E |0 |X Marche Bianco |C022 |X |888 |1 |X |X |E |0 |X Marche Bianco Frizzante |C022 |X |888 |1 |X |X |F |0 |X Marche Cabernet Franc |C022 |X |042 |2 |X |X |E |0 |X Marche Cabernet Franc Frizzante |C022 |X |042 |2 |X |X |F |0 |X Marche Cabernet Franc Novello |C022 |X |042 |2 |C |X |E |0 |X Marche Cabernet Sauvignon |C022 |X |043 |2 |X |X |E |0 |X Marche Cabernet Sauvignon Frizzante |C022 |X |043 |2 |X |X |F |0 |X Marche Cabernet Sauvignon Novello |C022 |X |043 |2 |C |X |E |0 |X Marche Chardonnay |C022 |X |298 |1 |X |X |E |0 |X Marche Chardonnay Frizzante |C022 |X |298 |1 |X |X |F |0 |X Marche Grechetto |C022 |X |095 |1 |X |X |E |0 |X Marche Grechetto Frizzante |C022 |X |095 |1 |X |X |F |0 |X Marche Merlot |C022 |X |146 |2 |X |X |E |0 |X Marche Merlot Frizzante |C022 |X |146 |2 |X |X |F |0 |X Marche Merlot Novello |C022 |X |146 |2 |C |X |E |0 |X Marche Passerina |C022 |X |181 |1 |X |X |E |0 |X Marche Passerina Frizzante |C022 |X |181 |1 |X |X |F |0 |X Marche Pinot Bianco |C022 |X |193 |1 |X |X |E |0 |X Marche Pinot Bianco Frizzante |C022 |X |193 |1 |X |X |F |0 |X Marche Pinot Grigio |C022 |X |194 |1 |X |X |E |0 |X Marche Pinot Grigio frizzante |C022 |X |194 |1 |X |X |F |0 |X Marche Pinot Nero |C022 |X |195 |2 |X |X |E |0 |X Marche Pinot Nero frizzante |C022 |X |195 |2 |X |X |F |0 |X Marche Pinot Nero Novello |C022 |X |195 |2 |C |X |E |0 |X Marche Rosato |C022 |X |999 |3 |X |X |E |0 |X Marche Rosato Frizzante |C022 |X |999 |3 |X |X |F |0 |X Marche Rosso |C022 |X |999 |2 |X |X |E |0 |X Marche Rosso Frizzante |C022 |X |999 |2 |X |X |F |0 |X Marche Rosso Novello |C022 |X |999 |2 |C |X |E |0 |X Marche Sangiovese |C022 |X |218 |2 |X |X |E |0 |X Marche Sangiovese Frizzante |C022 |X |218 |2 |X |X |F |0 |X Marche Sangiovese Novello |C022 |X |218 |2 |C |X |E |0 |X Marche Sauvignon |C022 |X |221 |1 |X |X |E |0 |X Marche Sauvignon Frizzante |C022 |X |221 |1 |X |X |F |0 |X Marche Trebbiano |C022 |X |TRE |1 |X |X |E |0 |X Marche Trebbiano Frizzante |C022 |X |TRE |1 |X |X |F |0 |X |
| Art. 3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2007
Il direttore generale: La Torre |
| ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MARCHE» Art. 1. La indicazione geografica tipica «Marche», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. 2.1 La indicazione geografica tipica «Marche» e' riservata ai seguenti vini: bianco: anche nella tipologia frizzante; rosso: anche nelle tipologie frizzante e novello; rosato: anche nella tipologia frizzante. 2.2 I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella regione Marche. 2.3 La indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati idonei alla coltivazione per ciascuna provincia e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni: Trebbiano, Passerina, Sangiovese, Grechetto, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay, Sauvignon, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%. 2.4 Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» e' possibile utilizzare il riferimento al nome di due vitigni compresi fra quelli indicati singolarmente per le specifiche tipologie al comma 2.3, a condizione che: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il vino derivante dall'uva della varieta' presente in quantita' minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale; la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni,non sia inferiore al corrispondente limite fissato all'art. 4 del disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi; l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute. 2.5 I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello; quest'ultima tipologia limitatamente ai vini rossi. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marche» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro nella regione Marche. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno, a:
|Tonnellate Marche Trebbiano |18 Marche Passerina |16,5 Marche Sangiovese |18 Marche Grechetto |15,5 Marche Merlot |14,5 Marche Pinot bianco |14,5 Marche Pinot grigio |14,5 Marche Pinot nero |14,5 Marche Chardonnay |14,5 Marche Sauvignon |14,5 Marche Cabernet Franc |14,5 Marche Cabernet Sauvignon |14,5 Marche Barbera |15,5
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marche» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% vol per il «Marche» bianco; 9,5% vol per il «Marche» rosato; 9,5% vol per il «Marche» rosso. Le uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo per:
Marche Trebbiano |9,5 % vol Marche Passerina |9,5 % vol Marche Sangiovese |9,5 % vol Marche Grechetto |10 % vol Marche Merlot |10,5 % vol Marche Pinot bianco |10 % vol Marche Pinot grigio |10 % vol Marche Pinot nero |10,5 % vol Marche Chardonnay |10 % vol Marche Sauvignon |10 % vol Marche Cabernet Franc |10,5 % vol Marche Cabernet Sauvignon |10,5 % vol Marche Barbera |10,5 % vol Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Marche» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica «Marche», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Marche» bianco 9,5% vol; «Marche» rosso 10% vol; «Marche» rosato 10% vol; I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali totali minimi:
Marche Trebbiano |10 % vol Marche Passerina |10 % vol Marche Sangiovese |10 % vol Marche Grechetto |10,5 % vol Marche Merlot |10,5 % vol Marche Pinot bianco |10,5 % vol Marche Pinot grigio |10,5 % vol Marche Pinot nero |11 % vol Marche Chardonnay |10,5 % vol Marche Sauvignon |10,5 % vol Marche Cabernet Franc |11 % vol Marche Cabernet Sauvignon |11 % vol Marche Barbera |10,5 % vol Alla indicazione geografica tipica «Marche» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marche» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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