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| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2007 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 24 maggio 2007 |  | Modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a indicazione geografica tipica «Marche». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  Regolamento  CE  n.  1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
 Visto  il  Regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002  ed  in  particolare  l'art.  19  concernente  disposizioni  per l'indicazione delle varieta' di viti in etichettatura;
 Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1995 con il quale e' stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Marche»;
 Vista  la  domanda,  fatta  propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere  la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni  nella  designazione  e  presentazione  dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche»;
 Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni   geografiche   tipiche   dei  vini  nella  riunione  del 31 gennaio  2007,  in  merito  alla  possibilita'  di  utilizzare  il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei  vini  da  tavola  ad indicazione geografica tipica «Marche» e la relativa   proposta   di  modifica  del  disciplinare  di  produzione pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2007;
 Vista  l'istanza  della  regione  Marche  presentata  con  nota  n. 58076126  del  26 marzo  2007  intesa  a specificare che l'istanza di modifica in questione, deve far riferimento esclusivamente ai vitigni singolarmente  elencati  per  le  relative  tipologie  all'art. 2 del disciplinare di produzione;
 Visto il parere, espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  nella  riunione  del 19 aprile 2007, favorevole all'accoglimento della citata istanza regionale;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del disciplinare   di  produzione  dei  vini  da  tavola  ad  indicazione geografica   tipica   «Marche»   ed   all'approvazione  del  relativo disciplinare  di  produzione  dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  disciplinare  di  produzione  dei vini da tavola ad indicazione geografica  tipica  «Marche»,  riconosciuto  con decreto ministeriale 11 ottobre  1995,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo annesso al presente  decreto  le  cui  disposizioni  entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2007.
 |  |  |  | Art. 2. I  codici  delle  tipologie  dei  vini  da  tavola  ad  indicazione geografica   tipica   «Marche»,   di   cui  all'art.  7  del  decreto ministeriale 28 dicembre 2006, sono i seguenti:
 
 Posizioni Codici                    |1-4  |5 |6-8 |9 |10 |11|12|13|14 Marche Barbera                      |C022 |X |019 |2 |X  |X |E |0 |X Marche Barbera Frizzante            |C022 |X |019 |2 |X  |X |F |0 |X Marche Barbera Novello              |C022 |X |019 |2 |C  |X |E |0 |X Marche Bianco                       |C022 |X |888 |1 |X  |X |E |0 |X Marche Bianco Frizzante             |C022 |X |888 |1 |X  |X |F |0 |X Marche Cabernet Franc               |C022 |X |042 |2 |X  |X |E |0 |X Marche Cabernet Franc Frizzante     |C022 |X |042 |2 |X  |X |F |0 |X Marche Cabernet Franc Novello       |C022 |X |042 |2 |C  |X |E |0 |X Marche Cabernet Sauvignon           |C022 |X |043 |2 |X  |X |E |0 |X Marche Cabernet Sauvignon Frizzante |C022 |X |043 |2 |X  |X |F |0 |X Marche Cabernet Sauvignon Novello   |C022 |X |043 |2 |C  |X |E |0 |X Marche Chardonnay                   |C022 |X |298 |1 |X  |X |E |0 |X Marche Chardonnay Frizzante         |C022 |X |298 |1 |X  |X |F |0 |X Marche Grechetto                    |C022 |X |095 |1 |X  |X |E |0 |X Marche Grechetto Frizzante          |C022 |X |095 |1 |X  |X |F |0 |X Marche Merlot                       |C022 |X |146 |2 |X  |X |E |0 |X Marche Merlot Frizzante             |C022 |X |146 |2 |X  |X |F |0 |X Marche Merlot Novello               |C022 |X |146 |2 |C  |X |E |0 |X Marche Passerina                    |C022 |X |181 |1 |X  |X |E |0 |X Marche Passerina Frizzante          |C022 |X |181 |1 |X  |X |F |0 |X Marche Pinot Bianco                 |C022 |X |193 |1 |X  |X |E |0 |X Marche Pinot Bianco Frizzante       |C022 |X |193 |1 |X  |X |F |0 |X Marche Pinot Grigio                 |C022 |X |194 |1 |X  |X |E |0 |X Marche Pinot Grigio frizzante       |C022 |X |194 |1 |X  |X |F |0 |X Marche Pinot Nero                   |C022 |X |195 |2 |X  |X |E |0 |X Marche Pinot Nero frizzante         |C022 |X |195 |2 |X  |X |F |0 |X Marche Pinot Nero Novello           |C022 |X |195 |2 |C  |X |E |0 |X Marche Rosato                       |C022 |X |999 |3 |X  |X |E |0 |X Marche Rosato Frizzante             |C022 |X |999 |3 |X  |X |F |0 |X Marche Rosso                        |C022 |X |999 |2 |X  |X |E |0 |X Marche Rosso Frizzante              |C022 |X |999 |2 |X  |X |F |0 |X Marche Rosso Novello                |C022 |X |999 |2 |C  |X |E |0 |X Marche Sangiovese                   |C022 |X |218 |2 |X  |X |E |0 |X Marche Sangiovese Frizzante         |C022 |X |218 |2 |X  |X |F |0 |X Marche Sangiovese Novello           |C022 |X |218 |2 |C  |X |E |0 |X Marche Sauvignon                    |C022 |X |221 |1 |X  |X |E |0 |X Marche Sauvignon Frizzante          |C022 |X |221 |1 |X  |X |F |0 |X Marche Trebbiano                    |C022 |X |TRE |1 |X  |X |E |0 |X Marche Trebbiano Frizzante          |C022 |X |TRE |1 |X  |X |F |0 |X
 |  |  |  | Art. 3. Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» e' tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 24 maggio 2007
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | ANNESSO DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MARCHE»
 Art. 1.
 La  indicazione  geografica  tipica «Marche», accompagnata o meno dalle   specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare  di produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 Art. 2.
 2.1  La  indicazione  geografica  tipica «Marche» e' riservata ai seguenti vini:
 bianco: anche nella tipologia frizzante;
 rosso: anche nelle tipologie frizzante e novello;
 rosato: anche nella tipologia frizzante.
 2.2  I  vini  ad  indicazione geografica tipica «Marche» bianchi, rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella regione Marche.
 2.3   La   indicazione   geografica   tipica   «Marche»   con  la specificazione   di   uno   dei  vitigni  sottoindicati  idonei  alla coltivazione  per ciascuna provincia e' riservata ai vini ottenuti da uve   provenienti   da   vigneti   composti,  per  almeno  l'85%  dai corrispondenti vitigni:
 Trebbiano,  Passerina,  Sangiovese,  Grechetto,  Merlot,  Pinot bianco,  Pinot  grigio,  Pinot  nero, Chardonnay, Sauvignon, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon.
 Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,  idonei  alla  coltivazione  nella regione Marche fino ad un massimo del 15%.
 2.4  Nella  designazione  e  presentazione  dei vini da tavola ad indicazione  geografica  tipica  «Marche»  e' possibile utilizzare il riferimento  al  nome  di  due  vitigni  compresi fra quelli indicati singolarmente  per le specifiche tipologie al comma 2.3, a condizione che:
 il  vino  derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
 il vino derivante dall'uva della varieta' presente in quantita' minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;
 la  produzione  massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,  nell'ambito  aziendale,  di  ciascuno dei due vitigni interessati,  non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del disciplinare di produzione;
 il  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo delle uve, ottenute   da   ciascuno   dei   due  vitigni,non  sia  inferiore  al corrispondente   limite   fissato  all'art.  4  del  disciplinare  di produzione;
 il   titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo  del  vino ottenuto,  all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso  di  limiti  diversi  fissati  per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi;
 l'indicazione   dei   due   vitigni  deve  avvenire  in  ordine decrescente   rispetto   all'effettivo  apporto  delle  uve  da  essi ottenute.
 2.5  I  vini  ad  indicazione  geografica tipica «Marche» possono essere   prodotti   anche   nelle   tipologie  frizzante  e  novello; quest'ultima tipologia limitatamente ai vini rossi.
 Art. 3.
 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica «Marche»  comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro nella regione Marche.
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle tradizionali della zona.
 La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» bianco, rosso e rosato a tonnellate 18;
 per  i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica «Marche» con la specificazione del vitigno, a:
 
 |Tonnellate Marche Trebbiano                          |18 Marche Passerina                          |16,5 Marche Sangiovese                         |18 Marche Grechetto                          |15,5 Marche Merlot                             |14,5 Marche Pinot bianco                       |14,5 Marche Pinot grigio                       |14,5 Marche Pinot nero                         |14,5 Marche Chardonnay                         |14,5 Marche Sauvignon                          |14,5 Marche Cabernet Franc                     |14,5 Marche Cabernet Sauvignon                 |14,5 Marche Barbera                            |15,5
 
 Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica  tipica  «Marche»  devono  assicurare  ai  vini  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
 9,5% vol per il «Marche» bianco;
 9,5% vol per il «Marche» rosato;
 9,5% vol per il «Marche» rosso.
 Le   uve   destinate  alla  produzione  di  vini  ad  indicazione geografica  tipica  «Marche» con la specificazione del vitigno devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo per:
 
 Marche Trebbiano                          |9,5 % vol Marche Passerina                          |9,5 % vol Marche Sangiovese                         |9,5 % vol Marche Grechetto                          |10 % vol Marche Merlot                             |10,5 % vol Marche Pinot bianco                       |10 % vol Marche Pinot grigio                       |10 % vol Marche Pinot nero                         |10,5 % vol Marche Chardonnay                         |10 % vol Marche Sauvignon                          |10 % vol Marche Cabernet Franc                     |10,5 % vol Marche Cabernet Sauvignon                 |10,5 % vol Marche Barbera                            |10,5 % vol
 Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
 Art. 5.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 Le  uve  destinate  alla  produzione della indicazione geografica tipica «Marche» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti tipi di vino.
 Art. 6.
 I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Marche»,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   devono   avere  i  seguenti  titoli alcolometrici volumici totali minimi:
 «Marche» bianco 9,5% vol;
 «Marche» rosso 10% vol;
 «Marche» rosato 10% vol;
 I   vini   ad  indicazione  geografica  tipica  «Marche»  con  la specificazione  del  vitigno  devono  assicurare  i  seguenti  titoli alcolometrici volumici naturali totali minimi:
 
 Marche Trebbiano                          |10 % vol Marche Passerina                          |10 % vol Marche Sangiovese                         |10 % vol Marche Grechetto                          |10,5 % vol Marche Merlot                             |10,5 % vol Marche Pinot bianco                       |10,5 % vol Marche Pinot grigio                       |10,5 % vol Marche Pinot nero                         |11 % vol Marche Chardonnay                         |10,5 % vol Marche Sauvignon                          |10,5 % vol Marche Cabernet Franc                     |11 % vol Marche Cabernet Sauvignon                 |11 % vol Marche Barbera                            |10,5 % vol
 Alla indicazione geografica tipica «Marche» e' vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare  di  produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,  l'indicazione geografica tipica «Marche» puo' essere utilizzata come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed  iscritti  negli  albi  dei  vigneti  dei  vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione  geografica  tipica  di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente disciplinare.
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