Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2007 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
DETERMINAZIONE 10 maggio 2007
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni. (Repertorio n. 94/CSR del 10 maggio 2007).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 10 maggio 2007:
Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni ed in particolare l'art. 7 il quale prevede che le autorita' competenti degli Stati Membri debbano definire un piano d'emergenza nel quale siano indicate le misure da adottare nel caso in cui sia confermato l'esito sfavorevole dell'esame dei campioni esaminati per la ricerca di Trichinella;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Vista la proposta di intesa concernente linee guida per l'applicazione uniforme ed armonizzata sul territorio nazionale del Regolamento CE 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni, pervenuta dal Ministero della salute con nota del 12 aprile 2007;
Vista la nota del 2 maggio 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub A; Sancisce intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
Roma, 10 maggio 2007
Il Presidente: Lanzillotta Il Segretario: Busia
 
Allegati
All.-Sub A

Introduzione

Alla lettera C, capitolo IX, sezione IV, allegato I del Regolamento (CE) 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, pubblicato in versione rettificata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 226 del 25 giugno 2004, la Trichinella spp. viene considerata quale rischio specifico nelle carcasse di suidi (domestici, selvatici d'allevamento, selvatici in liberta), di solipedi e di altre specie esposte all'inifestazione da Trichinella. Pertanto e' previsto che tali carcasse debbano essere sottoposte ad un esame volto ad individuare Trichinella spp., conformemente alla normativa comunitaria applicabile, a mano che tale normativa non preveda altrimenti.
Successivamente, la Commissione europea ha emanato il Regolamento (CE) 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 338 del 22.12.2005, modificata dal regolamento CE 1665/2006, pubblicato GuUe L. 320 del 18.11.2006.
Infatti, con l'articolo 18 del Regolamento (CE) 854/2004 era stata prevista la possibilita' di fissare misure di attuazione o modifiche, mediante l'attivazione della procedura del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui agli articoli 58 e 59 del Regolamento CE 178/2002, in relazione: - al trattamento a freddo da applicare alle carni in relazione alla cisticercosi e trichinosi, - alle condizioni alle quali le aziende e le regioni possono essere certificate come ufficialmente indenni da cisticerco e trichine, - ai metodi da seguire nell'esame relativo alle condizioni di cui all'all. I, sez. IV capitolo IX (rischi specifici), per i suini da ingrasso, - i criteri per le condizioni di stabulazione controllata e sistemi di produzione integrata.
Pertanto il regolamento CE 2075/2005, per potere essere emanato, ha seguito la procedura di comitato permanente ed e' stato basato sulle seguenti opinioni richieste dalla Commissione europea: Opinione del SCVMPH (Scientific Conunittee on Veterinary Measures relating to Public Health) su trichinellosi, epidemiologia, metodi di rilevamento e produzioni Trichinella free, adottata il 22 novembre 2001; 2) Opinione del gruppo sui pericoli biologici dell'EFSA su adeguatezza e dettagli dei metodi di congelamento per consentire il consumo umano di carni infettate con Trichinella o Cisticerco, adottato il 01 dicembre 2004; 3) opinione del sui pericoli biologici dell'EFSA sulla possibilita' di definire aree esenti da Trichinella spp., e sull'eventuale possibilita' di aumento di rischio per la salute pubblica nel non esaminare i suini di aree esenti da Trichinella spp., adottata il 26 ottobre 2005.
Per effetto dell'entrata in applicazione del Regolamento 2075/2005, dal 1° gennaio 2006, il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 889 e sue successive modifiche, attuativo delle Direttive comunitarie 72/462/CEE e 77/96/CEE, non e' piu' applicabile in quanto in contrasto con detto regolamento, nonche' per effetto della Direttiva 2004/41/CE che stabilisce che dalla data in applicazione dei Regolamenti igiene e' abrogata la Direttiva 77/96/CEE.
La Direttiva 72/462/CEE risulta abrogata, dalla data di applicazione del regolamento CE 854/2004, per effetto della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi.
Il Regolamento CE 2075/2005 si applica sia alle macellazioni che avvengono in macelli in possesso di riconoscimento comunitario, sia, fino il 31 dicembre 2009, a quelle che avvengo in stabilimenti in deroga ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 2076/2005.
Il presente documento e' inteso a fornire indicazioni applicative concernenti talune prescrizioni contenute nel Regolamento succitato, con particolare riferimento agli aspetti innovativi rispetto la precedente normativa, nonche' definisce le misure da adottare nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 7 del regolamento stesso.
Sezione I - Riconoscimento delle aziende esenti da Trichinella

Capitolo I

Riconoscimento delle aziende esenti da Trichinella

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea del 22.12.2005, n. L. 338/60, e' stato pubblicato il regolamento di cui all'oggetto, finalizzato all'adozione di misure di prevenzione nei confronti del consumo di carne contaminata da nematodi del genere Trichinella.
Detto regolamento prevede all'art. 8 che le aziende possano essere riconosciute ufficialmente esenti da Trichinella, secondo i requisiti di cui all'allegato IV.
Poiche' non risulta che negli ultimi dieci anni sia stato segnalato sul territorio italiano alcun caso di Trichinella in suini domestici (non allevati allo stato brado), i requisiti richiesti per il riconoscimento di azienda esente sono quelli di cui all'allegato IV, cap. I e II, lett. B.
I requisiti di cui all'allegato IV, cap. I e II, punti A, B e D corrispondono in parte a quelli igienico-sanitari di cui un'azienda dev'essere in possesso per ottenere/mantenere una qualifica sanitaria ed evitare cosi' l'introduzione e la propagazione di malattie infettive, es. malattia vescicolare del suino o malattia di Aujeszky.
Si sottolinea che, ai sensi dell'O.M. 23.2.06, nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi, art. 1, il servizio veterinario della ASL e' tenuto a verificare i requisiti igienico-sanitari dell'azienda e che tale condizione dev'essere riportata sul registro aziendale di cui al DPR 317/96, mediante apposizione di data e firma da parte del veterinario ufficiale.
Le verifiche attuate dovranno comprendere, per le aziende dichiarate esenti da Trichinella, i punti di cui all'allegato IV, cap. I.
Pertanto le aziende suinicole che si trovino nelle sopra citate condizioni e che ne abbiano fatto domanda, dopo la verifica da parte delle ASL competenti per territorio, possono essere inserite come aziende ufficialmente esenti da Trichinella nel sito dell'anagrafe suina predisposto dal Ministero della Salute (https://suini.izs.it), nell'apposita sezione "informazioni sanitarie". I servizi veterinari delle ASL competenti provvedono a tale registrazione.
Oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari l'azienda, per ottenere e mantenere il riconoscimento di ufficialmente esente da Trichinella, deve ottemperare agli adempimenti previsti per l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe suina, in particolare: garantire l'inserimento di tutte le informazioni relative al censimento aziendale, che devono essere aggiornate annualmente, e le informazioni relative a tutte le movimentazioni con le modalita' previste dalla normativa vigente.
Possono essere riconosciute ufficialmente esenti da Trichinella:
1) le aziende di riproduttori in cui tutti i soggetti, verri e scrofe, sono sottoposti con esito favorevole ad esame trichinoscopico con metodo digestivo al macello;
2) le aziende a ciclo chiuso in cui tutti i soggetti riproduttori, verri e scrofe, sono sottoposti con esito favorevole ad esame trichinoscopico con metodo digestivo al macello;
3) le aziende da ingrasso che acquistino i soggetti da una delle due categorie precedenti, nazionali o comunitarie.

Le sopra citate aziende devono essere in possesso dei gia' richiamati requisiti igienico-strutturali.
Tutti i soggetti inviati al macello provenienti da aziende non riconosciute ufficialmente esenti da Trichinella devono essere sottoposti sistematicamente ad esame trichinoscopico effettuato con metodo digestivo, di cui all'allegato I, capitoli I e II del piu' volte citato Regolamento.
Le aziende ufficialmente esenti da Trichinella possono introdurre soggetti solamente da aziende aventi la medesima qualifica. Il rispetto di tale requisito sara' verificabile da parte dei servizi veterinari competenti anche tramite la banca dati dell'anagrafe suina.
Fanno eccezione le aziende di selvaggina allevata (cinghiali) che non possono essere accreditate.
Le aziende esenti che introducono suini non provenienti da un'azienda di pari stato sanitario perdono automaticamente la qualifica ottenuta; tale evento dev'essere registrato da parte del servizio veterinario nella banca dati dell'anagrafe suina.
Per quanto riguarda le stalle di sosta, esse potranno essere riconosciute esenti da Trichinella alle stesse condizioni stabilite per le aziende. In particolare dovranno:
- Possedere i requisiti strutturali e funzionali di cui all'allegato IV, cap. I del regolamento CE 2075/2005;
- Introdurre esclusivamente suini provenienti da allevamenti o regioni riconosciute indenni da trichinella;
- Garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per le aziende rispetto alla registrazione nella banca dati dell'anagrafe nazionale suina.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento 2075/2005 verra' inoltre effettuato un programma di monitoraggio al macello dei suini domestici provenienti da aziende riconosciute esenti da Trichinella, che preveda:
- Il controllo sistematico di tutte le scrofe e i verri (art. 10, comma 3);
- Il controllo a campione del 10% di ogni partita di suini da ingrasso mediante esame per digestione, secondo uno dei metodi di cui all'allegato I, capitoli I e II del citato regolamento.

Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione al quale pervengono suini provenienti da allevamenti che hanno presentato richiesta di riconoscimento o che sono riconosciuti esenti da Trichinella e' tenuto da subito a fornire agli stessi la certificazione, in merito agli esiti della visita ante e post mortem, sul numero e categoria di suini controllati per Trichinella spp. e sull'esito dell'esame trichinoscopico nonche' della metodica di individuazione impiegata. A tal fine puo' essere utilizzato il modello di documento riportato in appendice all'allegato I del Regolamento CE 2074/2005, per la comunicazione dei risultati delle ispezioni effettuate presso il macello all'azienda di provenienza degli animali, eventualmente integrato dalle voci mancanti (es. metodica utilizzata per la ricerca di Trichinella).
Presso gli stabilimenti di macellazione e presso i laboratori designati, di cui all'art. 2 del regolamento CE 2075/2005, dev'essere presente una registrazione degli esiti della ricerca per Trichinella spp. effettuati, che consenta di risalire all'ultimo allevamento di provenienza dei capi macellati.
Le registrazioni effettuate nell'anagrafe suina, inerenti la qualifica, consentiranno ai servizi veterinari delle ASL interessate, alle Regioni ed al Ministero della Salute di verificare l'attuale stato sanitario delle aziende sull'intero territorio ed il riconoscimento di idoneita' dei vari ambiti territoriali.
L'accreditamento delle aziende sara' affiancato dall'attuazione di un programma di sorveglianza della fauna selvatica di cui al cap. II, punto A, lett. d.
Tale programma di sorveglianza riguardera' gli animali indicatori rinvenuti morti o abbattuti nel corso della normale attivita' venatoria o nell'ambito di piani provinciali di controllo.
Sezione II - Requisiti specifici ed azioni collegati al campionamento per la ricerca di Trichinella al fine di garantire la sicurezza delle carni
Premessa: nel testo del regolamento pubblicato in italiano vi sono alcuni errori di traduzione, il testo che fa fede e' quello pubblicato in lingua inglese.
Capitolo I
Prelievo dei campioni

Nell'ambito dell'esame post mortem, al macello, sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale, deve essere prelevato un campione per la ricerca della presenza di Trichinella spp.:
- da ciascuna carcassa di suino domestico proveniente da azienda non riconosciuta ufficialmente esente da Trichinella;
- da ciascuna carcassa di scrofa riproduttrice e di verro (nel regolamento "boar" = "verro", e' stato tradotto erroneamente con "cinghiale"="wild boar",) provenienti da aziende riconosciute ufficialmente esenti da Trichinella;
- da ciascuna carcassa di equide e di cinghiale d'allevamento.
Per i suini da produzione, ossia da ingrasso, provenienti da aziende riconosciute ufficialmente esenti, dovra' essere effettuato un campionamento secondo il piano di monitoraggio previsto all'art 11 del Regolamento (CE) 2075/2005.

Il rappresentante legale del macello garantisce che sia adottata una procedura che assicuri lungo tutta la linea di macellazione l'identificazione della carcassa e delle sue parti, e loro reciproca correlazione, nonche' la loro rintracciabilita'. Tale procedura deve essere documentata all'interno del piano di autocontrollo. Il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di macellazione, dopo aver valutato l'adeguatezza e l'efficacia della procedura stessa, procede a verificarne la costante e corretta applicazione da parte dell'operatore.
Il veterinario ufficiale assicura che sia adottata una procedura documentata per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni/pool di campioni al laboratorio designato nonche' per la rintracciabilita' dei singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e le sue parti.
Nel caso di riscontro di un campione positivo per Trichinella spp., tutte le parti degli animali interessati contenti tessuto muscolare sono dichiarate non idonee al consumo umano.
Nel caso in cui l'operatore responsabile del macello non sia in grado di garantire e dimostrare la correlazione tra il campione positivo e la singola carcassa o gruppo di carcasse, tutte le carni degli animali macellati nel corso della medesima seduta sino al momento di comunicazione dell'esito dell'esame, per le quali non sia dimostrabile l'assenza di infestazione, sono rintracciate e dichiarate non adatte al consumo umano.
Sulla base delle procedure adottate per la rintracciabilita' delle carni e del campione, possono essere applicate due distinte procedure di prelevamento del campione al macello:
1) campione unico, il cui peso totale minimo sia tale da comprendere le quantita' in grammi previste, in relazione alla specie, alla categoria produttiva ed al sito di prelievo, : - per il campione da destinare all'esame di 1° istanza di campioni aggregati, - quella necessaria per consentire l'esame di 2° istanza, - nonche' la quantita' necessaria per l'esame che consenta l'individuazione del singolo positivo;
2) il campione rispetta la quantita' minima prevista, in relazione alla specie, alla categoria produttiva ed al sito di prelievo, per l'esame di 1° istanza di campioni aggregati; tuttavia, in caso di positivita', va prelevato un nuovo campione per l'effettuazione dell'esame di 2° istanza, nonche' quello per l'individuazione del singolo positivo.
----> VEDERE TABELLA A PAG. 41 DELLA G.U. <----
N.B.: il peso riportato e' da riferirsi al solo muscolo striato, in quanto per la corretta esecuzione dell'esame il campione deve essere esente da tessuto connettivo e grasso.
N.B.: qualora si proceda al prelievo della lingua occorre prestare particolare attenzione al fine di evitare la contaminazione del campione con la parte superficiale della lingua che non e' digeribile e puo' impedire la lettura del sedimento.
Il Ministero della Salute, in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) 2075/2005, sulla base della valutazione del rischio svolta dell'Istituto Superiore di Sanita', nonche', se necessario, sentiti il CERMAS e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, potra' eventualmente stabilire che il rischio di contaminazione di una determinata specie e' trascurabile e di conseguenza potra' concedere una deroga al campionamento sistematico di tutte le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d'allevamento o selvatiche.
Capitolo II

Carcasse in attesa dell'esito dell'esame
per l'individuazione di Trichinella

Le carcasse e le loro parti non possono lasciare i locali del macello e non possono essere bollate fintanto che l'esame per la ricerca di Trichinella non si riveli negativo. Analogamente, anche tutte le altre parti che contengono tessuto muscolare striato, siano esse destinate al consumo umano o che rappresentino sottoprodotti di origine animale, non possono lasciare i locali del macello fintanto che l'esame per la ricerca di Trichinella non si riveli negativo.
In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento Ce 2075/2005, presso i macelli si puo' procedere a sezionare le carcasse fino ad un massimo di 6 parti, ossia mezzene sezionate in non piu' di 3 parti, prima che il risultato dell'esame per la ricerca di Trichinella sia disponibile. Tale possibilita' e' ammessa a condizione che, oltre alla procedura per l'identificazione della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione lungo la catena di macellazione, in caso di esito sfavorevole dell'esame per la ricerca di Trichinella, sia garantita la possibilita' di rintracciare immediatamente tutte le carni appartenenti alla stessa carcassa mediante l'applicazione di un'apposita procedura compresa all'interno del piano di autocontrollo, sottoposta a verifica da parte del veterinario ufficiale.
L'applicazione delle suddette procedure va valutata da parte dell'autorita' competente nell'ambito dei controlli ufficiali svolti ai sensi del regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 882/2004.
Le 6 parti di carcassa, possono essere bollate solo a seguito di esito favorevole dell'esame per la ricerca di Trichinella.
In alternativa all'adozione e applicazione di una procedura che assicuri il rintraccio di tutte le carni appartenenti alla carcassa risultata positiva alla ricerca di Trichinella spp., l'operatore responsabile del macello puo' predisporre e applicare una procedura che, nel caso di riscontro di un campione positivo, assicuri il rintraccio e la distruzione di tutte le carni degli animali macellati nel corso della medesima seduta di macellazione e per le quali non sia dimostrabile l'assenza di infestazione.
Comunque, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento, il veterinario ufficiale puo' disporre per l'apposizione del bollo sanitario sulle carcasse, o sulle 6 parti di carcassa, prima che sia disponibile l'esito dell'esame per l'individuazione di Trichinella, unicamente nel caso in cui l'operatore del mattatoio applichi una procedura, previamente valutata e formalmente approvata dall'ASL, che garantisca che nessuna carcassa e nessuna parte di carcassa possa lasciare i locali del mattatoio prima che sia disponibile il referto degli esami per l'individuazione di Trichinella spp. In tal caso il veterinario ufficiale deve verificare che detta procedura sia correttamente applicata e costantemente rispettata da parte dell'operatore.
Le carni di suini da ingrasso sottoposti a piano di monitoraggio possono essere gia' bollate ed esitate in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di Trichinella. Comunque in caso di positivita' del campione si applica quanto previsto all'art. 12.
L'operatore e' tenuto a procedere al rintraccio ed al ritiro di tutte le carni per le quali non sia oggettivamente dimostrabile l'esito favorevole dell'esame.
In caso di positivita' del campione si applicano le procedure del piano di emergenza, previste ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 2075/2005, ed indicate al capitolo X del presente documento.
Capitolo III

Deroga per carni da sezionare in piu' di 6 parti, in attesa del risultato dell'esame per individuazione di Trichinella

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e' possibile sezionare in piu' di 6 parti le carcasse in attesa del risultato dell'esame per Trichinella, presso un laboratorio di sezionamento con locali annessi o distinti dal macello, soltanto qualora vengano rispettare le seguenti condizioni:
a) la carcassa o le parti della carcassa sono inviate ad un unico laboratorio di sezionamento;
b) il laboratorio di sezionamento destinatario deve essere ubicato sul territorio nazionale;
c) in caso di comunicazione di positivita' per Trichinella da parte del veterinario ufficiale del macello, il laboratorio di sezionamento garantisce che vengano immediatamente rintracciate tutte le carni interessate, le quali vanno dichiarate inadatte al consumo umano;
d) sia il macello che il laboratorio di sezionamento devono essere in possesso di una procedura di rintracciabilita', che deve comprendere una procedura di "rintracciabilita' interna" e, nel caso di invio a laboratorio di sezionamento esterno, anche una procedura di "rintracciabilita' ad interfaccia" di cui all'art. 18 del Reg. 178/2002. Infatti in caso di risultato positivo dell'esame per Trichinella spp., tutte le parti della carcassa, senza ritardi, devono essere rintracciate e dichiarate non idonee al consumo umano.

In deroga all'obbligo di non bollare le carni in attesa del risultato favorevole del citato esame, le carni destinate ad un laboatorio di sezionamento possono essere bollate in attesa del risultato delle analisi a condizione che:
a) l'operatore del macello invii le carni di cui sopra solamente a stabilimento di sezionamento dotato delle specifiche procedure per l'individuazione e la rintracciabilita' delle carni, formalmente approvate dal veterinario ufficiale;
b) sul documento di accompagnamento commerciale sia riportata la dicitura "carni in attesa del risultato dell'esame per l'individuazione di Trichinella spp.".
c) al documento di accompagnamento commerciale venga allegato un documento per la rintracciabilita'.

Ai soli fini dell'applicazione della deroga di cui al presente paragrafo, e a condizione che gli stessi assicurino il rispetto delle medesime condizioni previste per i laboratori di sezionamento di cui al presente paragrafo, i laboratori di prodotti a base di carne che ricevono direttamente dal macello le carni e che procedono al loro sezionamento al fine delle successive trasformazioni, e' assimilato a un laboratorio di sezionamento.
In caso di positivita' per Trichinella delle carni, la procedura di rintracciabilita' deve essere attivata ed attuata sotto la supervisione del veterinario ufficiale del macello e dell'autorita' competente sul laboratorio di sezionamento.
L'A.U.S.L. assicura lo svolgimento di un'adeguata attivita' di supervisione ufficiale presso gli stabilimenti di sezionamento che ricevono le carni di cui al comma 1 del presente articolo.
Le Regioni e le Province autonome redigono e rendono disponibile l'elenco degli stabilimenti autorizzati ad applicare la deroga per carni da sezionare in piu' di 6 parti in attesa del risultato dell'esame per individuazione di Trichinella, presenti sul territorio di propria competenza.
Capitolo IV
Campioni prelevati da suini
provenienti da aziende ufficialmente esenti da Trichinella

Le carcasse dei riproduttori (verri e scrofe) provenienti da allevamenti esenti da Trichinella, esaminati sistematicamente per l'individuazione di Trichinella non possono lasciare i locali del macello e non possono essere bollate fintanto che l'esame per la ricerca di Trichinella non si riveli negativo.
Le carcasse dei suini da ingrasso provenienti da allevamenti ufficialmente esenti da Trichinella, campionati all'interno del piano di monitoraggio, non sono sottoposte alle restrizioni di cui sopra, per cui possono essere bollate ed esitate anche se ancora in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di Trichinella spp.
Capitolo V
Invio dei campioni al laboratorio

Al fine di esaminare i campioni prelevati al macello per la ricerca di Trichinella puo' essere designato un laboratorio:
1. annesso a macello;
2. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o di altra struttura pubblica;
3. altro laboratorio addetto a controllo ufficiale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano designano i laboratori che effettuano gli esami ufficiali per la ricerca di Trichinella ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento 2075/2005.
Fino al 31 dicembre 2009, ai fini della designazione, e' sufficiente che i laboratori che effettuano gli esami ufficiali per la ricerca di Trichinella adottino in autocontrollo un programma per il controllo della qualita' delle analisi utilizzate per il rilevamento di Trichinella.
A partire dal 1° dicembre 2010 i laboratori che intendono ottenere la designazione da parte dell'autorita' competente per l'effettuazione degli esami ufficiali per la ricerca di Trichinella o che intendono mantenere la designazione gia' concessa, dovranno essere conformi all'articolo 12 paragrafo 2 del Regolamento 882/2004, per la metodica utilizzata per la ricerca di Trichinella.
Dal 1° gennaio 2010 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono designare ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento CE 882/2004 i laboratori che effettuano gli esami ufficiali per la ricerca di Trichinella, provvedendo pertanto a revisionare le designazioni gia' concesse.
I laboratori di cui al punto 3 al fine della designazione devono essere gia' conformi a quanto previsto all'articolo 12 del Regolamento CE 882/2004 per la metodica utilizzata per la ricerca di Trichinella ed in accreditamento da parte del SINAL.
Presso le Regioni e le Province autonome deve essere disponibile l'elenco dei laboratori designati per la ricerca di Trichinella, con l'indicazione della metodica utilizzata. Inoltre, deve essere possibile mettere in correlazione gli stabilimenti di macellazione presso i quali vengono prelevati campioni per la ricerca di Trichinella con il laboratorio designato ad effettuare tale esame.
Capitolo VI
Formazione del personale

Personale laureato
Corso teorico-pratico di 8 ore
parte teorica
- principali conoscenze sull'epidemiologia dei parassiti del genere Trichinella;
- nuova legislazione Europea sulla trichinellosi;
conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico;
parte pratica
- riconoscimento larve di Trichinella sp. dopo digestione artificiale;
- riconoscimento larve di Trichinella sp. in tessuto muscolare tramite trichinoscopico;
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione prelievo del campione/i per l'analisi;
- tracciabilita' del campione e della carcassa;

Personale tecnico
Corso teorico-pratico di 8 ore
parte teorica
- conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico parte
pratica;
- riconoscimento larve di Trichinella sp. dopo digestione artificiale;
- riconoscimento larve di Trichinella sp. in tessuto muscolare tramite trichinoscopio;
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione
- prelievo del campione/i per l'analisi;
- tracciabilita' del campione e della carcassa;

Aggiornamento
- Ogni sei mesi, il personale tecnico che svolge giornalmente o settimanalmente la digestione artificiale e/o l'esame trichinoscopico deve essere messo in grado di poter osservare le larve di Trichinella dopo digestione e/o nel tessuto muscolare con il trichinoscopio a seconda della tecnica utilizzata. E' preferibile che il campione "positivo" sia inserito tra i campioni soggetti a diagnosi all'insaputa del tecnico che effettua la diagnosi stessa in maniera tale da poter valutare anche il grado di attenzione nell'effettuare la diagnosi.
I tecnici di laboratorio devono partecipare una volta all'anno a un "proficiency test" per valutare la sensibilita' e specificita' del metodo utilizzato all'interno del laboratorio.

I tecnici di laboratorio formati provvedono alla preparazione del campione, il personale laureato formato procede alla lettura del campione.
Le Regioni e Province autonome collaborano insieme con l'ISS e gli IZS, nonche' con gli Istituti Universitari, nell'organizzare corsi di formazione finalizzati ad ottenere personale adeguatamente formato ed addestrato per l'esecuzione degli esami per la ricerca di Trichinella e per una valutazione delle procedure di registrazione e metodiche di analisi utilizzate nel laboratorio designato.
Capitolo VII
Condizioni per l'autorizzazione
al ricorso al metodo trichinoscopico per compressione
(applicazione art. 16 del Reg. CE 2075/2005)

Le Regioni e le Province Autonome possono decidere di applicare sul territorio di propria competenza la disposizione transitoria di cui all'articolo 16 del Regolamento CE n. 2075/2005, autorizzando, alle condizioni prescritte, il ricorso al metodo trichinoscopico per compressione, di cui all'allegato I, capitolo III, del regolamento CE n. 2075/2005, in deroga all'utilizzo delle metodiche di rilevamento approvate, indicate nell'allegato I capitoli I e II del citato regolamento.
Resta fermo che si puo' fare ricorso alla suddetta deroga fino al 31 dicembre 2009, e non oltre.
La deroga temporanea a poter continuare ad utilizzare il metodo trichinoscopico per compressione puo' essere concessa ad uno stabilimento di macellazione solamente nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) lo stabilimento complessivamente non macella piu' di quindici suini domestici al giorno, e, comunque, non piu' di settantacinque suini domestici a settimana lavorativa, o in alternativa, non prepara piu' di dieci cinghiali al giorno, o loro rispettive proporzioni;
b) l'autorita' competente regionale abbia accertato l'impossibilita' a poter fare ricorso ai metodi di cui all'allegato I, capitolo I e II, del regolamento 2075/2005;
c) sia possibile garantire che le tutte le singole carcasse di suino o di cinghiale vengano sottoposte ad esame individuale, nonche' sia garantita la correlazione tra il singolo campione e la relativa carcassa e le sue parti, nonche' la loro piena rintracciabilita' mediante l'applicazione di apposite procedure formalmente approvate da parte dell'autorita' competente.
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (CE) 2075/2005 devono recare la ragione sociale, il numero di riconoscimento comunitario o di autorizzazione regionale, nonche' la sede dello stabilimento e la rappresentanza legale dello stesso.
L'autorita' regionale mantiene un elenco aggiornato di tali autorizzazioni, completato delle indicazioni di cui al capoverso precedente.
Le autorizzazioni di cui sopra devono essere revocate qualora venga meno una delle condizioni prescritte al comma 1 dell'art. 16, mentre vanno sospese qualora non siano rispettate le condizioni di commercializzazione prescritte al comma 2 dell'art. 16.
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE 2075/2005 a partire dal 31 dicembre 2009 non saranno piu' valide.
Il responsabile legale dello stabilimento di macellazione autorizzato ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE n. 2075/2005 garantisce che venga applicata una procedura per l'identificazione, la correlazione e la rintracciabilita' delle singole carcasse e delle loro varie parti.
Il responsabile legale dello stabilimento di macellazione autorizzato ai sensi dell'articolo 1 garantisce che le carni suine e le carni di cinghiale per le quali e' stato impiegato il metodo trichinoscopico di cui al capitolo III dell'allegato I del Reg. CE n. 2075/2005:
a) siano fornite direttamente al consumatore finale oppure direttamente ad un dettagliante, ubicato nella stessa provincia in cui ha sede lo stabilimento di macellazione o nelle province confinanti con la stessa, che fornisce il consumatore finale;
b) le carni non siano utilizzate per la produzione di prodotti secondo modalita' di elaborazione che non sopprimono Trichinella spp.
c) sul documento di accompagnamento commerciale sia riportato "metodo trichinoscopico per compressione".

Il veterinario ufficiale presso lo stabilimento autorizzato verifica l'efficacia della procedura per l'identificazione, correlazione e rintracciabilita' delle carcasse e delle loro varie parti che viene applicata nello stabilimento stesso.
Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), del Regolamento 2075/2005, il veterinario ufficiale presso uno stabilimento autorizzato assicura che le carni suine e le carni di cinghiale, per le quali e' stato impiegato il metodo trichinoscopico di cui al capitolo III dell'allegato I del Reg. CE n. 2075/2005, rechino un bollo sanitario di forma rettangolare e che vengano fornite direttamente al consumatore finale oppure direttamente ad un dettagliante, ubicato nella stessa provincia in cui ha sede lo stabilimento di macellazione o nelle province confinanti con la stessa, che fornisce il consumatore finale.
I macelli autorizzati all'utilizzo del metodo trichinoscopico per compressione nel caso in cui ricevano soggetti provenienti da un'azienda positiva per Trichinella devono inviare all'IZS il campione prelevato per l'individuazione di Trichinella, affinche' venga esaminato con una metodica di riferimento, per digestione.
Capitolo VIII
Registrazioni

Nel registro ufficiale di macellazione deve essere mantenuta la registrazione dell'esito dell'esame per la ricerca di Trichinella.
Inoltre, sia presso il macello che presso il laboratorio di esecuzione dell'esame per la ricerca di Trichinella spp., deve essere mantenuta adeguata registrazione al fine di poter consentire la rintracciabilita' del campione.
In particolare, deve essere adottato un sistema di registrazioni che consenta di mantenere la correlazione tra l'azienda di provenienza dell'animale e la qualifica della stessa, l'identificazione degli animali vivi, il sistema di identificazione delle carcasse, l'identificazione del campione e l'esito dell'esame.
Il sistema di registrazione deve essere concepito in modo da poter consentire agevolmente una fruibilita' dei dati archiviati al fine di permettere un'adeguata attivita' di verifica, anche mediante l'incrocio dei singoli dati archiviati.
Infatti, ad esempio, deve essere possibile verificare che il campionamento su suini provenienti da un allevamento non esente da Trichinella o da stalla di sosta non esente da Trichinella sia stato effettuato in maniera sistematica sulla totalita' dei suini inviati al macello; al contrario, in caso di provenienza da un allevamento ufficialmente esente da Trichinella, che il campionamento sia stato effettuato in maniera sistematica per i soli riproduttori (scrofe e veri), e sulla base di un programma di monitoraggio per i suini da produzione (da ingrasso).
Capitolo IX
Azioni in caso di sospetto o di positivita' per Trichinella

Sospetto di infestazione da Trichinella

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento CE n. 2075/2005, qualora, presso uno stabilimento autorizzato transitoriamente a ricorrere al metodo trichinoscopico per compressione, di cui al capitolo III, allegato I del regolamento citato, nel corso dell'esame ispettivo post mortem delle carni si sospetti un'infestazione da Trichinella, o nel caso di provenienze da allevamenti o stalle di sosta non esenti da Trichinella, si deve provvedere a prelevare un campione di tessuto muscolare dai muscoli preferenziali il quale deve essere esaminato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente, mediante il ricorso ad uno dei metodi di individuazione per Trichinella di cui all'allegato I, capitoli I e II del regolamento Ce 2075/2005.
Campione positivo

Tutti i campioni risultati positivi devono essere inviati all'Istituto Superiore di Sanita' per l'identificazione della specie di Trichinella interessata.
Nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 6. paragrafo I, lettera b) del Regolamento (CE) 2075/2005, in caso di positivita' dell'esame per la ricerca di Trichinella si applica quanto segue:
a) il veterinario ufficiale identifica la carcassa relativa al campione risultato positivo e risale all'azienda di conferimento dell'animale positivo;
b) il veterinario ufficiale comunica il rilievo della positivita' all'azienda di provenienza dell'animale risultato positivo mediante l'utilizzo del modello di documento riportato in appendice all'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005, il quale va trasmesso, entro le 48 h successive all'esito positivo dell'esame; inoltre, contestualmente, comunica l'esito sfavorevole al servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente che provvede all'aggiornamento della qualifica sanitaria dell'allevamento nella Banca Dati della Anagrafe suina nazionale;
c) qualora l'azienda che ha conferito al macello l'animale positivo non coincide con l'azienda presso la quale e' stato allevato l'animale, il servizio veterinario territorialmente competente sull'azienda che ha conferito al macello, effettua un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS, ed identifica l'allevamento di provenienza dell'animale risultato positivo, al quale invia la comunicazione di cui alla lettera a); inoltre vanno adottati tutti gli ulteriori provvedimenti necessari;
b) l'allevamento che riceve la comunicazione di cui alla lettera b) o c) ha comunque l'obbligo di comunicare il rilievo, entro le 48 h successive alla ricezione della stessa, al servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente;
c) l'azienda che riceve la comunicazione di cui alla lettera b) o c), per tutte le successive partite di animali della specie suina e delle altre specie sensibili a Trichinella spp., conferite ad altra azienda o destinate alla macellazione, ha l'obbligo di indicare nel documento di informazione sulla catena alimentare, di cui all'appendice dell'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005;
d) il servizio veterinario competente presso l'azienda che ha conferito l'animale risultato positivo svolge un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS ed adottata tutti i provvedimenti necessari;
e) presso i macelli ai quali vengono conferiti animali della specie suina provenienti dalla stessa azienda vanno utilizzati obbligatoriamente, per l'esame per l'individuazione delle Trichinella spp., i metodi di cui all'allegato I, capitoli I e II del suddetto regolamento.
L'azienda che ha conferito l'animale risultato positivo perde la qualifica di azienda esente da Trichinella; conseguentemente deve essere anche modificato il dato presente nelia banca dati dell'anagrafe nazionale suina.
Qualora non fosse possibile rintracciare la carcassa positiva va identificata la causa della non conformita', che va corretta prima di procedere a ricampionare tutte le carcasse; infatti risulta di cruciale importanza individuare la/le singola/e carcassa/e positiva/e al fine di procedere con il piano di emergenza, ed in particolare con l'indagine epidemiologica.
Capitolo X

Piano d'emergenza in applicazione
dell'articolo 7 del REG. (CE) 2075/2005

Nel caso in cui un campione, prelevato al macello, riveli la presenza di Trichinella attraverso i metodi di individuazione di cui all'allegato I del Regolamento CE 2075 (per digestione e per compressione), vengono adottate le seguenti misure minime:
a) L'operatore responsabile dello stabilimento assicura che tutte le parti contenenti tessuto muscolare facenti parte della carcassa/e infestata/e vengano rintracciate senza ritardi, sotto la supervisione veterinaria, e dichiarate come tali non idonee al consumo umano. Qualora sia stata applicata la deroga per il sezionamento delle carni in piu' di 6 parti, in attesa del risultato dell'esame per individuazione di Trichinella, viene immediatamente attivata la procedura di cui all'articolo 19 del Regolamento 178/2002, nonche' la procedura interna di rintracciabilita'; pertanto, vengono dichiarate non idonee al consumo umano tutte le carni per le quali non e' possibile oggettivamente escludere con certezza l'infestazione con larve di Trichinella.
Quindi, a seguito di valutazione da parte del servizio veterinario competente, a seconda dei casi, le carni dichiarate come tali non idonee al consumo umano vengono:
i) dichiarate non destinabili a trattamento di risanamento per il consumo umano e pertanto destinate a trattamento conformemente al Regolamento (CE) 1774/2002;
ii) dichiarate destinabili al consumo umano a seguito di risanamento mediante trattamento di congelazione effettuato con uno dei metodi previsti all'allegato II del Reg. CE 2075/2005, effettuato sotto la supervisione veterinaria.
b) Deve essere inviato senza ritardo all'Istituto Superiore di Sanita' il/i campione/i positivo/i, al fine di identificare la specie di Trichinella interessata;
c) Va svolta un'accurata indagine epidemiologica al fine di individuare la fonte di infestazione;
d) Percio' l'AUSL competente sul mattatoio e' tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie all'AUSL di competenza sull'azienda e/o sul territorio di provenienza dell'/i animale/i risultato/i positivo/i; l'indagine epidemiologica viene svolta in collaborazione con l'IZS e con l'ISS. L'indagine epidemiologica deve tenere conto della possibile diffusione dell'infestazione nella fauna selvatica;
e) Il servizio veterinario competente, a seguito di apposita indagine, dichiarera' inidonee al consumo umano tutte le carcasse e loro parti, contenenti tessuto muscolare, dalle quali potrebbe essere stato prelevato il/i campione/i positivo/i, qualora al macello non si riesca ad individuare la/e carcassa/e positiva/e. In tali casi va individuata la causa che ha condotto alla carenza del sistema di rintracciabilita', e vanno prescritte le dovute misure correttive;
f) A seguito dell'indagine epidemiologica, nel caso in cui si dovesse sospettare che animali potenzialmente infestati possano essere ancora presenti presso l'azienda, devono essere prese ulteriori misure cautelative da parte dell'autorita' competente; tali misure possono consistere in adeguati interventi sulle aziende, sui mattatoi (ad esempio: provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso, in deroga, dell'esame trichinoscopico per compressione) o, in collaborazione con l'autorita' territorialmente competente, sui piani venatori.
Capitolo XI

Prelievo di campioni da carcasse di cinghiali abbattuti a caccia

Considerato che i cinghiali selvatici sono da ritenersi a rischio di infestazione da Trichinella, dalle carcasse dei cinghiali abbattuti a caccia destinate all'immissione sul mercato va prelevato sistematicamente un campione al fine di individuare la presenza di Trichinella.
Il Regolamento CE 2075/2005, all'articolo 2, paragrafo 3 prevede che per l'esame delle carcasse di animali selvatici a rischio possano essere utilizzate sia le metodiche di cui agli allegati I e III dello stesso. Poiche' l'esame trichinoscopico per compressione non permette di rilevare le larve non incistate, e considerato che i cinghiali selvatici sul territorio italiano sono da considerarsi a rischio di contaminazione da parte di Trichinella Bruitovi (tenendo conto comunque delle situazioni epidemiologiche diversificate a seconda degli ambienti naturali), si ritiene opportuno ricorrere sempre all'utilizzo di un metodo di rilevamento di riferimento, di cui all'allegato I capitolo I del Reg. CE 2075/2005, avvero ad un metodo per digestione del campione, al fme di poter garantire la sicurezza delle carni.
Considerato che i cinghiali selvatici sono da ritenersi a rischio di infestazione da Trichinella, le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con altre autorita' competenti sulla caccia, provvedono a disporre un piano di controllo anche per le carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate al consumo domestico privato.
Sulle carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate all'immissione sul mercato, che ai sensi dell'allegato III, sez. IV, capitolo II del Reg. CE 853/2004 devono transitare per un centro di lavorazione della selvaggina, il campione viene prelevato nell'ambito dell'ispezione post mortem, eseguita conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, sez. IV, capo VIII del Reg. CE 854/2004.
Il rappresentante legale del centro di lavorazione della selvaggina garantisce che sia adottata una procedura che assicuri l'identificazione precisa della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione. Tale procedura deve essere approvata formalmente dalla autorita' competente e compresa all'interno del piano di autocontrollo.
Il veterinario ufficiale nominato presso lo stabilimento verifica l'osservanza da parte dell'operatore della procedura di cui al comma 2 nonche' la sua adeguatezza ed efficacia.
Il veterinario ufficiale verifica che sia adottata una formale procedura per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni al laboratorio designato nonche' per la rintracciabilita' dei singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e le sue parti.
Anche presso i centri di lavorazione della selvaggina deve essere disponibile il provvedimento di designazione del laboratorio al quale vengono inviati i campioni di cui sopra.
Per quanto concerne le procedure di campionamento e le carcasse in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di Trichinella si faccia riferimento a quanto gia' esposto nel merito relativamente ai campioni prelevati al macello.
Le Regioni e le Province Autonome, in collaborazione con le autorita' preposte al controllo venatorio, definiscono le modalita' per l'esecuzione dei campionamenti da effettuarsi sulle carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate al consumo domestico privato.
Le Regioni e le Province autonome provvedono a creare un sistema per la raccolta annuale dei dati inerenti gli abbattimenti a caccia di cinghiali e gli esiti degli esami per la ricerca di Trichinella svolti.
Capitolo XII

Prelievo di campioni da carcasse di suini oggetto di macellazione
per uso domestico privato

Le Regioni e le Province Autonome in base ad una valutazione del rischio programmano le visite ed i campionamenti per l'individuazione di Trichinella da svolgere sulle macellazioni di suini per consumo domestico privato.
La valutazione del rischio deve tenere conto della situazione epidemiologica dell'area geografica considerata sia per quanto concerne gli allevamenti che la fauna selvatica nonche' dei dati relativi alle macellazioni per uso domestico privato degli anni precedenti; essa deve essere svolta dalle Regioni e Province Autonome in collaborazione con l'IZS territorialmente competente, il quale agisce a sua volta in collaborazione con l'ISS.
Qualora dovesse mancare una programmazione regionale o nel caso in cui la valutazione del rischio sia considerata insoddisfacente, le visite ed i campionamenti sulle macellazioni domiciliari di suini devono essere svolte in maniera sistematica.
Le ASL, sulla base della programmazione regionale, svolgono visite e campionamenti sulle macellazioni di suini per uso domestico privato, tenendo conto della qualifica dell'allevamento.
Sono esclusi dal programma dei campionamenti per la ricerca di Trichinella spp. i suini oggetto di macellazione per uso domestico privato di allevamenti riconosciuti esenti da Trichinella, fatta eccezione per i suini riproduttori i quali vanno campionati sistematicamente.
I campioni prelevati per la ricerca di Trichinella spp. nel contesto delle macellazioni per uso domestico privato vengono esaminati con uno dei metodi previsti all'allegato I, Capitoli 1 e 2 del Reg. CE 2075/2005.
Le Regioni e le Province autonome provvedono a creare un sistema per la raccolta annuale dei dati inerenti le macellazioni per uso domestico privato e gli esiti degli esami per la ricerca di Trichinella spp. svolti.
Capitolo XIII

Piano di verifica regionale e flusso informativo

Le Regioni e Province autonome, sul territorio di propria competenza, predispongono e mettono in attuazione un piano per la verifica sulla corretta applicazione del Regolamento CE 2075/2005, che preveda anche lo svolgimento di appositi audit presso i macelli e presso i centri di raccolta di selvaggina.
I sopralluoghi potranno svolgersi in collaborazione con personale degli I.Z.S.
Obblighi per la generazione dei flussi informativi
e la raccolta dei dati essenziali
concernenti l'applicazione del Regolamento 2075/2005

Stabilimenti di macellazione: gli operatori dei macelli devono mettere a disposizione del veterinario ufficiale un adeguato data base per la raccolta dei dati di cui all'allegato I del presente documento. Veterinario ufficiale: elabora e trasmette all'ASL la scheda "rapporto trichinella-stabilimento" di cui all'allegato I del presente documento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.
ASL: Verifica la completezza e l'attendibilita' dei dati ricevuti con i rapporti Trichinella-stabilimenti dagli stabilimenti ed elabora e trasmette alla Regione o Provincia autonoma la scheda "rapporto annuale Trichinella-ASL" di cui all'allegato II del presente documento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.
Regione: Verifica la completezza e l'attendibilita' dei dati ricevuti dalle Asl ed elabora e trasmette al Ministero della Salute la scheda "rapporto annuale Trichinella-Regione" di cui all'allegato III del presente documento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.
Ministero della Salute: raccoglie i dati trasmessi dalle Regioni, possibilmente su supporto informatico, ed elabora un rapporto annuale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.
----> VEDERE ALLEGATI ALLE PAGG. 54-55-56 DELLA G.U. <----
 
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