Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
DIRETTIVA 16 febbraio 2007
Vigilanza sull'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto l'art. 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, che sottopone l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, alla vigilanza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
Visti gli articoli 102, 103 e 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, che, nello stabilire gli ambiti ed i criteri fondamentali di esercizio della suddetta attivita' di vigilanza, dispone che l'Autorita' vigilante possa anche richiedere copia delle deliberazioni di prioritaria importanza adattate dai consigli di amministrazione dell'Agenzia, nonche' notizie e documentazione sulle attivita' svolte ed i provvedimenti adottati;
Ravvisata l'opportunita' di ridefinire le forme, le modalita' ed i tempi del concreto svolgimento della funzione di vigilanza da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
la seguente direttiva:

1. Istruttoria relativa all'attivita' svolta dagli organi ed uffici dell'Agenzia.
1.1 Il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio I, di seguito denominato «Dipartimento», ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sull'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e relative articolazioni territoriali, di seguito denominata «Agenzia»:
a) cura l'esame, anche formulando richieste di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, della relazione semestrale sull'attivita' dell'Agenzia e degli atti fondamentali di cui all'art. 33, comma 2, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465;
b) richiede all'Agenzia, ove ne ravvisi l'esigenza, la trasmissione degli altri atti e documenti indicati nell'art. 33, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
c) puo' altresi' richiedere all'Agenzia notizie in ordine allo stato degli adempimenti dalla stessa posti in essere per il compimento di atti obbligatori per legge o per regolamento;
d) esamina le deliberazioni adottate dal Collegio dei revisori e richiedendo allo stesso Collegio relazioni sull'attivita' svolta dall'Agenzia e pareri sulla regolarita' contabile dei singoli atti dalla stessa adottati;
e) puo' convocare, periodicamente, apposite riunioni di raccordo con gli organi dell'Agenzia, per acquisire ogni ulteriore elemento conoscitivo utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
1.2 Gli atti di cui all'art. 33, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ed i relativi chiarimenti, sono trasmessi al Dipartimento entro quindici giorni dall'adozione o dalla richiesta.
1.3 Qualora il Dipartimento, a conclusione dell'istruttoria di cui ai punti 1.1 e 1.2, ravvisi la sussistenza di violazioni di legge, ne informa il Ministro, che, valutata la gravita' delle illegittimita' riscontrate, invita l'Agenzia a modificare o ad annullare l'atto in sede di autotutela. Per l'adempimento di tali richieste e' assegnato un congruo termine, decorso il quale il Ministro interviene con i poteri sostitutivi di cui all'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
1.4 Il Dipartimento acquisisce presso l'Agenzia notizie sulle iniziative correttive e di adeguamento dalla stessa assunte in relazione alle osservazioni ed ai rilievi formulati dalla Sezione di controllo della Corte dei conti in sede di esame del rendiconto generale della gestione deliberato ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e ne riferisce al Ministro ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
1.5 Al fine di consentire l'esercizio della facolta' di richiesta della documentazione di cui alla lettera b) del precedente punto 1.1, l'Agenzia trasmette trimestralmente al Dipartimento l'elenco degli atti, con l'indicazione degli estremi di identificazione e di una sintetica descrizione dell'oggetto idonea ad illustrarne il contenuto, che di seguito si indica:
le deliberazioni del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali di amministrazione e gli atti emanati dal Direttore generale su delega del Consiglio, di carattere generale, che incidano sull'assetto dell'organizzazione dell'Agenzia o che rivestano una particolare rilevanza.
Il Dipartimento puo' altresi' richiedere, qualora ne ravvisi l'esigenza, ogni ulteriore atto di cui all'art. 33, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, secondo le modalita' di cui al punto 1.2 della presente direttiva.
2. Esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dell'Agenzia.
2.1 Il Ministro esercita comunque nei confronti dell'Agenzia il potere sostitutivo a mezzo di commissario ad acta nei seguenti casi:
a) mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione;
b) mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo;
c) mancata adozione, da parte dell'Agenzia, in sede di autotutela, dei provvedimenti di modifica o di annullamento di propri atti per motivi di legittimita' a seguito delle richieste di cui ai punti 1.3 e 1.4;
d) mancata adozione, da parte dell'Agenzia, di atti obbligatori.
2.2 L'intervento sostitutivo e' disposto previa diffida ed infruttuoso decorso del termine assegnato per provvedere.
3. Scioglimento degli organi di amministrazione dell'Agenzia.
3.1 Nei casi di impossibilita' di funzionamento degli organi dell'Agenzia, di gravi e reiterate violazioni di legge nell'esercizio dell'attivita' obbligatoria dell'ente, nonche' di reiterate omissioni dei provvedimenti necessari ad eliminare una condizione di squilibrio finanziario, il Ministro dispone, ove occorra, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di una commissione straordinaria per la gestione dell'ente fino alla ricostituzione degli organi ordinari.
3.2 Analogamente si provvede nei riguardi del Consiglio di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia nel caso di impossibilita' di funzionamento o di reiterate violazioni di legge.
3.3 La commissione straordinaria e' composta di tre membri scelti tra persone munite di adeguata professionalita' ed esperte dell'ordinamento delle autonomie locali.
3.4 Il decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia o di quelli delle sezioni regionali e' adottato dal Ministro ed e' comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' ai presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia.
4. Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato e degli atti di sindacato ispettivo parlamentare relativi all'Agenzia.
4.1. Il Dipartimento, previa acquisizione presso l'Agenzia dei necessari elementi documentali e di valutazione in fatto ed in diritto, istruisce i ricorsi straordinari presentati al Presidente della Repubblica avverso gli atti adottati dagli organi centrali e periferici della medesima Agenzia, nonche' gli atti di sindacato ispettivo parlamentare aventi ad oggetto l'attivita' dell'Agenzia, ai fini della formulazione della risposta del Governo.
5. Istruttoria relativa all'attivita' svolta dagli organi ed uffici della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.
5.1 Il Dipartimento, ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti al Ministro sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e relative articolazioni territoriali, di seguito denominata «Scuola»:
a) cura l'esame, anche formulando richieste di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, sull'attivita' della Scuola e sui suoi atti fondamentali, tra cui, in particolar modo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396:
il piano generale della formazione ed il relativo piano finanziario;
il rendiconto annuale della gestione, comprensivo della connessa relazione illustrativa;
le convenzioni per l'attivita' didattica deliberate dalla sede centrale e dalle sedi regionali ed interregionali della Scuola;
b) puo' richiedere alla Scuola notizie in ordine allo stato degli adempimenti dalla stessa posti in essere per il compimento di atti obbligatori per legge o per regolamento;
c) puo' convocare, periodicamente, apposite riunioni di raccordo con gli organi della Scuola, per acquisire ogni ulteriore elemento conoscitivo utile all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5.2 Gli atti ed i chiarimenti di cui al punto 5.1 sono trasmessi al Dipartimento dall'Agenzia entro quindici giorni dall'adozione o dalla richiesta.
5.3 Qualora il Dipartimento, a conclusione dell'istruttoria di cui al punto 5.1, ravvisi la sussistenza di violazioni di legge, ne informa il Ministro che, valutata la gravita' delle illegittimita' riscontrate, invita la Scuola a modificare o ad annullare l'atto in sede di autotutela. Per l'adempimento di tali richieste e' assegnato un congruo termine, decorso il quale il Ministro interviene con i poteri sostitutivi connessi alla funzione di vigilanza ad esso attribuita ai sensi dell'art. 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006.
Roma, 16 febbraio 2007
Il Ministro: Lanzillotta

Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 386
 
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