Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2006
Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-bis, lettera e), prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, dl bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale e' stato determinato il riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto, in particolare, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) ed i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002), 21 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) e 20 settembre 2005 con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;
Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede, tra l'altro, ampie forme di dismissioni immobiliari e di esternalizzazioni di compiti istituzionali dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, in favore di una societa', direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Viste le norme vigenti in materia di contabilita' di Stato;
Viste le vigenti norme contrattuali in materia di personale;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti e per meglio definire le competenze gia' attribuite, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Su proposta del ragioniere generale dello Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato cosi' come determinate dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma.
2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:
a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;
b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;
c) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2002), di seguito denominato decreto ministeriale 7 maggio 2002;
d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 9 settembre 2003) di seguito denominato decreto ministeriale 21 luglio 2003;
e) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2005 di seguito denominato decreto ministeriale 20 settembre 2005.
 
Art. 2.
1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 20 settembre 2005), l'ufficio di cui al punto 2.0.c) e' soppresso.
2. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, il punto 2.3 e' sostituito come segue:
«Nell'ambito del Dipartimento operano i Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.), i quali eseguono le verifiche, le ispezioni e gli accertamenti previsti dalle norme vigenti e dai protocolli d'intesa stipulati con enti ed organismi pubblici, gli accertamenti connessi all'attivita' liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti le verifiche e le ispezioni concordate con altre amministrazioni pubbliche; gli accertamenti istruttori richiesti dalle procure della Repubblica e dalla Corte dei conti.
2.3.1. I S.I.Fi.P. attuano il decentramento sul territorio delle attivita' di accertamento e di quelle di coordinamento delle risultanze ispettive. Le circoscrizioni territoriali dei S.I.Fi.P. sono le seguenti:
prima (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria);
seconda (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
terza (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise);
quarta (Campania, Puglia, Basilicata);
quinta (Calabria, Sicilia, Sardegna).
2.3.2. I S.I.Fi.P. sono organizzati in ragione di materia, nei seguenti settori dirigenziali:
Settore I
Affari generali e coordinamento dei S.I.Fi.P. con particolare riguardo alle esigenze degli ispettori decentrati sul territorio. Supervisione delle funzioni di coordinamento delle risultanze ispettive decentrate agli uffici centrali di bilancio ed alle ragionerie provinciali dello Stato. Accertamenti ed indagini conoscitive. Organizzazione delle conferenze periodiche degli ispettori, redazione dei piani e dei programmi ispettivi, ideazione di strategie ispettive anche in collaborazione con altre amministrazioni, diffusione capillare delle conoscenze dei risultati dell'attivita' ispettiva nell'ambito dell'ispettorato.
Settore II
Verifica della economicita' e della legittimita' dell'attivita' delle amministrazioni degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle comunicazioni, delle attivita' produttive, dell'ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti - limitatamente al Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo -, nonche' degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni.
Settore III
Verifica della economicita' e della legittimita' dell'attivita' delle amministrazioni dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti - limitatamente al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali ed al Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici -, per i beni e le attivita' culturali - eccetto gli archivi di Stato -, nonche' degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni.
Settore IV
Verifica della economicita' e della legittimita' dell'attivita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'amministrazione dell'economia e delle finanze - eccetto il Dipartimento delle politiche fiscali -, del Dipartimento dei trasporti terrestri, degli archivi di Stato, nonche' degli enti sottoposti alla loro vigilanza. Attivita' ispettiva sugli uffici centrali del bilancio e sulle ragionerie provinciali dello Stato. Accertamenti connessi all'attivita' liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti. Verifiche per conto di altre amministrazioni.
Settore V
Verifica della economicita' e della legittimita' dell'attivita' delle amministrazioni della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze - limitatamente al Dipartimento delle politiche fiscali -, nonche' degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni. Verifica della economicita' e della legittimita' dell'attivita' delle regioni, delle province, dei comuni, delle Comunita' montane, dei loro consorzi ed associazioni e degli enti e delle aziende dagli stessi dipendenti, che producono servizi di pubblica utilita'.
2.3.3. Ai suddetti settori fanno capo 148 posizioni dirigenziali distinte nel modo seguente:
n. 62 finalizzate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nei confronti di enti e gestioni di particolare complessita' e rilevanza, anche coordinando altri funzionari in servizio al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; accertamenti di particolare delicatezza e complessita' da svolgere per delega di adempimenti istruttori da parte di procuratori della Repubblica o delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti; incarichi di componenti di commissioni interministeriali d'inchiesta; incarichi di commissari "ad acta", nonche' compiti di coordinamento all'interno dei settori;
n. 86 finalizzate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di minore complessita' e/o gerarchiche, nonche' agli accertamenti connessi all'attivita' liquidatoria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei crediti e dei debiti degli enti disciolti.».
3. L'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come sostituito dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 e modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 2002) al punto 2.7 le competenze degli uffici II e VI dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, sono cosi' modificate:
«Ufficio II. Coordinamento delle attivita' di analisi, delle tecniche della previsione finanziaria e del monitoraggio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti con l'ISTAT per l'elaborazione dei conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni; adempimenti procedurali e di monitoraggio del patto di stabilita' interno.
Ufficio VI. Previsioni, rilevazioni e monitoraggio dei dati di cassa delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie, degli enti pubblici non economici, universita', enti portuali e camere di commercio per le relazioni trimestrali di cassa e per il D.P.E.F.; rapporti con l'ISTAT per l'elaborazione dei relativi conti trimestrali delle pubbliche amministrazioni.».
4. L'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, e dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2005), al punto 2.9 le competenze dell'ufficio I e dell'ufficio IV dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti sono cosi' modificate:
«Ufficio I. Collabora direttamente con l'ispettore generale capo per la realizzazione e l'applicazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'attivita' degli uffici dell'Ispettorato, ne cura gli affari generali e l'amministrazione del personale in servizio. Cura, altresi', le relazioni esterne e i rapporti con i Dipartimenti dell'amministrazione, con il Gabinetto del Ministro nonche' con la societa' di cui alla legge n. 112/2002 e successive modificazioni e integrazioni. Mantiene i contatti con le organizzazioni sindacali del personale. Predispone la contabilita' economica per centri di costo ai fini della formulazione del budget previsionale e del conto consuntivo. Attiva un sistema di rilevazioni periodiche di sintesi e di dettaglio per il monitoraggio dell'andamento delle procedure di liquidazione e dello stato delle stesse. Esercita le facolta' del socio e vigila sulle societa' controllate dallo Stato per le quali sia intervenuto il decreto di avocazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Ufficio IV. Sovrintende alla tenuta degli archivi degli atti degli enti liquidati ed in liquidazione ed allo smaltimento degli atti che non debbono essere piu' conservati, nonche' alla razionalizzazione di tale servizio ed al contenimento dei relativi costi. Cura la gestione del servizio atti ingiuntivi. Cura le operazioni di liquidazione e di chiusura delle seguenti gestioni liquidatorie: Federazioni artigiani, commercianti e coldiretti, nonche' Casse mutue artigiani, commercianti e coldiretti (ex ufficio XIII). Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori addetti ai quotidiani; Cassa nazionale malattia gente dell'aria; FASDAI (Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali). Cassa soccorso azienda tranvie autobus comune di Roma (ATAC). Opera nazionale combattenti (ONC). Ente nazionale assistenza lavoratori. Ente nazionale per le tre Venezie. Fondazione figli degli italiani all'estero. Gestione case lavoratori. Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale. Cura la presa in carico (consegne) degli enti soppressi e/o gia' posti in liquidazione. Cura, altresi', i rapporti con la cessata Azienda universitaria "Policlinico Umberto I", nonche' con le gestioni liquidatorie distinte o poste in liquidazione coatta amministrativa. Predispone gli atti relativi alla chiusura delle gestioni liquidatorie nonche' i decreti di trasferimento debiti e crediti ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Cura tutte le problematiche attinenti ad enti gia' chiusi con decreto ministeriale. Gestisce i capitoli del bilancio dello Stato numeri 2870, 2871 e 7575.».
5. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 9, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, e dall'art. 2, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2005), al punto 2.9 sono soppressi gli uffici V e XIII dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti.
6. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come modificato dall'art. 2, comma 11, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000) il punto 2.12 e' sostituito dal seguente:
«2.12. Centro nazionale di contabilita' pubblica.
Il Centro nazionale di contabilita' pubblica si articola negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni, ferme restando le competenze degli ispettorati generali cosi' come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154:
Ufficio I - Coordinamento dei servizi e delle attivita' svolte dagli uffici del Centro. Attivita' di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite al direttore. Operativita' della struttura organizzativa e funzionale del Centro, affari generali e segreteria. Relazioni sindacali. Proposizione di corsi e seminari per l'aggiornamento e la formazione specialistica del personale monitoraggio degli obiettivi programmati e dei risultati conseguiti dal Centro.
Ufficio II - Raccolta coordinata delle disposizioni sugli ordinamenti amministrativo-contabili delle amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea. Tenuta, gestione e sviluppo di una banca dati normativa in materia di amministrazione e contabilita' delle amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea. Attivita' di informazione e documentazione istituzionale. Analisi dei profili teorici, applicativi e di innovazione e coordinamento normativo della contabilita' nazionale. Riordinamento e semplificazione dell'ordinamento legislativo attraverso anche la predisposizione di testi unificati e coordinati. Elaborazione di metodologie per il controllo dei termini e del linguaggio normativo (drafting), al fine del miglioramento della qualita' dei testi normativi. Redazione di circolari, di istruzioni generali e di manuali di servizio.
Ufficio III - Coordinamento dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; gestione del modello informatico di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; previsione e monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici; elaborazioni, simulazioni e verifica mensile della compatibilita' dell'andamento del fabbisogno con i predetti obiettivi; preconsuntivo del fabbisogno mensile e annuale; previsione e verifica dei flussi giornalieri di cassa delle tesorerie provinciali e della tesoreria centrale per stabilizzare la gestione del saldo del conto di disponibilita'; previsioni annue e mensili dei flussi di cassa del settore statale; previsioni annue del settore pubblico nonche' dell'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche; attivita' interdipartimentali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; rapporti, per le materie di competenza, con istituzioni nazionali ed internazionali.
Ufficio IV - Attivita' di predisposizione del quadro di costruzione del settore statale e del settore pubblico; di coordinamento nella predisposizione delle relazioni trimestrali di cassa di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed elaborazione, per quanto di competenza, degli altri documenti di previsione e consuntivi sulla finanza pubblica; monitoraggio della coerenza dei conti per i vari comparti in un quadro di coerenza con i prefissati complessivi obiettivi di finanza pubblica; rapporti, per le materie di competenza, con istituzioni nazionali ed internazionali, ivi comprese le attivita' istruttorie per le notifiche all'Unione europea e all'Eurostat previste ai sensi della procedura dei disavanzi eccessivi e per i raccordi tra la contabilita' finanziaria e la contabilita' economica prevista dal regolamento SEC '95.
Ufficio V - Attivita' di valutazione della coerenza delle iniziative di carattere legislativo ed amministrativo con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici, sulla base degli effetti finanziari stimati dagli ispettorati competenti per materia. Analisi della normativa comunitaria in materia di contabilita' nazionale e delle decisioni Eurostat in materia di interpretazione e classificazione dei dati di finanza pubblica. Rapporti, per le materie di competenza, con istituzioni nazionali ed internazionali, redazione di pareri, audizioni, analisi comparata dei sistemi di elaborazione dei dati rilevanti ai fini della contabilita' nazionale adottati dagli altri Paesi europei. Analisi delle problematiche per la normalizzazione dei conti pubblici in termini di adeguamento al Sistema europeo di conti economici integrati.
Ufficio VI - Rapporti con l'Istat anche per le rilevazioni statistiche di interesse del Piano statistico nazionale, e delle attivita' di gestione ed implementazione del database statistico e di finanza pubblica per il ragioniere generale dello Stato; pubblicazione di dati e/o bollettini di finanza pubblica, reportistica relativa ai conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche e su altre tematiche di interesse del ragioniere generale dello Stato. Rapporti con l'IGICS e con la Consip S.p.a. per l'informatizzazione dell'attivita' del Centro, mediante l'uso delle tecnologie dell'informatizzazione e la diffusione della cultura informatica e digitale.».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 115
 
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