Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 12 aprile 2007
Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica;
Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, alla luce del nuovo testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo, introdotto dall'art. 1, comma 1151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 1150, della medesima legge n. 296/2006;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2007;

Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
Istanze di riconoscimento della nazionalita' italiana
1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.
2. L'istanza dovra' contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione:
a) la dichiarazione che il film e' destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica;
b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;
c) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
d) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita';
e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.
3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana sono adottati, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.
4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, e' revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca puo' essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana e' tenuto a comunicare alla direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale.
 
Art. 2.
Istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di contributo
1. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale sono presentate alla direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo e' pari a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde, l'importo e' pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo e' pari a duecentocinquanta euro. L'istanza puo' contenere la richiesta del solo riconoscimento dell'interesse culturale, ovvero anche del contributo di cui all'art. 3. In questo caso, va specificato sia l'importo richiesto, sia se il predetto contributo e' domandato per la produzione, per la distribuzione, per l'esportazione, ovvero soltanto per una o due delle tre voci.
2. L'istanza e' presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalita' italiana.
3. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate, dei seguenti documenti:
a) un analitico preventivo dei costi di produzione;
b) un analitico preventivo sia dei costi di distribuzione in Italia che dei costi di distribuzione e vendita all'estero;
c) un dettagliato piano finanziario preventivo, con l'indicazione di eventuali prevendite e minimi garantiti relativi alla distribuzione in Italia e all'estero, e di eventuali apporti in compartecipazione e in coproduzione;
d) un piano dei ricavi destinati alla copertura del costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1;
e) ad esclusione dei cortometraggi, una certificazione analitica della congruita' del preventivo di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia;
f) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle localita' di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
g) soggetto o trattamento e sceneggiatura;
h) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalita', e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalita'. Per gli interpreti principali, e' inoltre richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare al film;
i) relazione, a firma del regista, che illustri le significative qualita' culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualita' spettacolari;
j) relazione analitica dell'impresa di produzione sull'impianto produttivo del progetto filmico;
k) curriculum vitae degli autori e dei tecnici qualificati individuati all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i), ed l) del decreto legislativo.
4. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, al preventivo o al piano finanziario, le imprese di produzione sono tenute a darne comunicazione alla direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, che, previa audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto, alla luce delle variazioni, per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza e' corredata dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le opere prime e seconde, l'importo di cui al periodo precedente e' ridotto a cento euro. Per i cortometraggi, l'importo e' ridotto a cinquanta euro.
5. Per i film che non abbiano ottenuto il riconoscimento di interesse culturale, ovvero non abbiano ottenuto il contributo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalita' italiana di cui all'art. 1 viene rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.
 
Art. 3. Definizione dei costi massimi ammissibili e requisiti per la
concessione del contributo
1. I contributi alla produzione ed alla distribuzione dei film riconosciuti di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo e' costituito:
a) dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla copia campione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione («producer fee»);
b) dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero, come definite all'art. 4, comma 4. Le spese generali ed il compenso per la produzione («producer fee») sono ammessi ciascuno nella misura forfetaria del 7,5% del costo di realizzazione alla copia campione. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della copia campione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il 25% del costo di produzione.
2. I contributi sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le percentuali definite all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.
3. Per i film di interesse culturale, i costi di distribuzione in Italia ed all'estero, che compongono il costo massimo ammissibile, non possono essere inferiori al 20% del medesimo. In particolare, le spese per la distribuzione in Italia non possono essere inferiori al 16% del costo massimo ammissibile, e le spese occorrenti per le vendite all'estero non possono essere inferiori al 4% dello stesso. In ogni caso, il preventivo di spesa non puo' indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a 400.000 euro, riferito ad un numero di copie non inferiore a venti, per i lungometraggi, ridotto a 200.000 euro per le opere prime e seconde, riferito ad un numero di copie non inferiore a dieci, nonche', per l'esportazione, un importo inferiore a 80.000 euro per i lungometraggi, ridotto a 30.000 euro per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato, ha facolta' di esonerare dal rispetto dei limiti di cui al precedente periodo progetti filmici da realizzare anche in digitale e progetti da realizzare a basso costo, nonche' di esonerare dalla distribuzione i film di cortometraggio riconosciuti di interesse culturale, fatta salva una spesa minima, da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle copie, ovvero di master digitale, per la partecipazione a festival. Per progetto a basso costo si intende il film che indica un preventivo per almeno il 50% inferiore al costo massimo ammissibile, ferma restando la facolta' della Commissione prevista al quarto periodo del presente comma.
4. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le percentuali di cui al comma 3 ed i costi massimi ammissibili si riferiscono all'intero costo industriale dell'opera filmica, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60% del costo di produzione alla copia campione. Nell'ipotesi in cui la quota italiana sia inferiore al 60%, si fa riferimento soltanto a quest'ultima.
5. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su proposta del direttore generale per il cinema, i criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, ed i criteri relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.
6. I contributi alla produzione di lungometraggi di interesse culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale minimo versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno 10.000 euro.
 
Art. 4.
Deliberazione del contributo
1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del contributo assegnabile sono deliberati dal direttore generale per il cinema, previa valutazione della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La delibera e' trasmessa all'Istituto di credito gestore del fondo per le attivita' cinematografiche (d'ora in avanti: Istituto di credito). L'importo complessivo dei contributi concessi dallo Stato ad una medesima impresa di produzione o a gruppi di imprese, la cui proprieta' sia riconducibile agli stessi soggetti fisici o giuridici che abbiano gia' ottenuto contributi nello stesso periodo di riferimento, non puo' essere, per ciascun anno solare, superiore a 5 milioni di euro, per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 recante «Definizione degli indicatori, e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni», ed a 3.750.000 euro per le altre imprese iscritte nel medesimo elenco. Tale limite si applica anche all'ipotesi in cui vi sia identita' di amministratori o di proprieta' tra piu' imprese ovvero in cui il controllo dell'impresa o la proprieta' sia riconducibile ai medesimi soggetti fisici o giuridici. L'esposizione complessiva con l'amministrazione di una medesima impresa, incluse quelle controllate la cui proprieta' sia riconducibile agli stessi soggetti fisici o giuridici, non puo' superare gli 8 milioni di euro per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del suindicato decreto ministeriale 27 settembre 2004, ed i 6 milioni di euro per le altre imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Con riferimento a quanto previsto al periodo precedente, per le associazioni in compartecipazione e in coproduzione il calcolo della misura della predetta esposizione avviene «pro quota».
2. Le deliberazioni di contributo per ciascun anno solare non possono complessivamente superare le risorse di verificata disponibilita' per il medesimo anno, tenuto conto delle modalita' di effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
3. Il contributo deliberato puo' essere destinato interamente alla copertura delle spese di produzione, fermo quanto previsto all'art. 3, comma 3, ed all'art. 5, commi 1, 2 e 3. Ove esso sia destinato anche alla copertura delle spese di distribuzione ed esportazione, devono essere comunque rispettate le percentuali previste all'art. 3, comma 3. Non meno del 60% del contributo destinato all'esportazione e' finalizzato al doppiaggio e al sottotitolaggio in una o piu' lingue dei Paesi dell'Unione europea o di lingue ufficiali dei seguenti mercati cinematografici: Cina, India, Russia, Giappone, nonche' alla fabbricazione di materiali, tra cui copie ed internegativi, al fine di facilitare la circolazione dell'opera nei mercati internazionali. A seguito della specifica richiesta dell'interessato, effettuata ai sensi dell'art. 2, il contributo al progetto riconosciuto di interesse culturale puo' essere deliberato anche con riferimento alle sole spese di distribuzione ed esportazione. In tal caso, e' da suddivedere nelle percentuali del 75% per la distribuzione e del 25% per l'esportazione.
4. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione in Italia e di esportazione all'estero, sono calcolate le spese destinate, oltre che al doppiaggio, alla stampa di copie, alla promozione, al lancio, al sottotitolaggio ed al corredo pubblicitario, con esclusione di ogni spesa gia' compresa nel costo di produzione della copia campione.
5. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, viene attribuita, a scopo di garanzia, previa la deliberazione del contributo di cui al comma 1, la titolarita' di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto filmico da realizzare, rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1, e determinato preventivamente in base al costo indicato nell'istanza di contributo ed in via definitiva in base al costo definito in sede di consuntivo, ai sensi dell'art. 5, comma 7. All'impresa di produzione e' fatto obbligo di destinare il contributo esclusivamente alla copertura del costo industriale del film, ovvero, a scelta dell'impresa stessa, del costo di produzione alla copia campione, come definito all'art. 3, comma 1. All'impresa di produzione e' attribuito l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico afferenti la quota concessa in garanzia ai sensi del primo periodo del presente comma, al fine di corrispondere allo Stato la quota di proventi di competenza di quest'ultimo.
6. Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento sia della quota di titolarita' dell'impresa di produzione che di quella di cui al comma 5, ultimo periodo, abbiano consentito la copertura del costo industriale del film a carico dell'impresa di produzione, allo Stato e' corrisposta la parte percentuale dei proventi corrispondente alla propria quota di diritti di sfruttamento del film stesso, fino alla concorrenza di quanto erogato.
7. Con cadenza annuale, l'Istituto di credito comunica alla direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita' culturali l'entita' dei proventi di spettanza dello Stato, incassati a seguito dello sfruttamento da parte dell'impresa di produzione ovvero direttamente versati all'istituto di credito da quest'ultima. Laddove i predetti proventi netti non abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo complessivamente erogato entro un quinquennio dalla data di prima erogazione dello stesso, la quota di diritti di sfruttamento derivanti dalla quota di proprieta' del film in capo all'impresa di produzione e' trasferita automaticamente allo Stato, a scopo di garanzia, fino alla concorrenza di quanto erogato, e per una durata non superiore a 5 anni a partire dalla scadenza del predetto quinquennio. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, affida la gestione dei diritti di cui al periodo precedente e nei limiti di durata ivi previsti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Decorso tale lasso di tempo, i diritti di utilizzazione della quota in capo all'impresa e di cui al periodo precedente rientrano nella disponibilita' dell'impresa di produzione.
8. Nel caso in cui i proventi netti di spettanza dello Stato, incassati a seguito dello sfruttamento da parte dell'impresa di produzione ovvero direttamente versati all'Istituto di credito da quest'ultima, abbiano raggiunto almeno il 30% del contributo complessivamente erogato entro un quinquennio dalla data di prima erogazione dello stesso, l'impresa di produzione potra' proseguire l'attivita' di sfruttamento economico dei diritti di cui al comma 5, ultimo periodo, assumendo contestualmente l'obbligo di versare allo Stato, con rendicontazione annuale, la quota dei proventi netti di sua competenza, fino alla concorrenza del contributo e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del predetto quinquennio. Per proventi netti di spettanza dello Stato si intendono le somme maturate in favore dello stesso per effetto delle attivita' di sfruttamento economico previste dal presente articolo, da porre in essere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi da 10 a 15. Le spese recuperabili dall'impresa di produzione, di cui al comma 4, non possono superare il 2% del contributo erogato.
9. Alla corresponsione allo Stato ai sensi del comma 5, ultimo periodo, concorre l'incentivo di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo.
 
Art. 5.
Erogazione del contributo
1. La stipula dell'atto di erogazione del contributo e' subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, al reperimento, documentato dall'impresa di produzione mediante autocertificazione sostitutiva di atto notorio, entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di realizzazione della copia campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed esportazione, con esclusione del compenso per la produzione (producer fee) e delle spese generali. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione del reperimento delle risorse, sempre a pena di decadenza del contributo concesso, l'impresa di produzione deve presentare il relativo piano finanziario alla direzione generale per il cinema ed all'Istituto di credito, corredato di tutti i documenti giustificativi.
2. La stipula dell'atto di cui al comma 1 e', altresi', subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa produttrice, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica, nonche', nel caso dei contributi alla sola produzione, alla presentazione di copia del contratto di distribuzione del film, che deve rispettare i minimi di cui all'art. 4, comma 3, stipulato con impresa riconosciuta attiva nel settore in campo nazionale, ovvero alla dimostrazione che l'impresa di produzione svolga attivita' di distribuzione in campo nazionale.
3. L'Istituto di credito procede all'erogazione previo controllo della corrispondenza dei documenti presentati alle singole voci inserite nel piano finanziario, nonche' previa verifica degli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di esito negativo del controllo e della verifica, l'Istituto di credito ne da' comunicazione alla direzione generale per il cinema per il riesame della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, alla luce delle variazioni eventualmente apportate dall'impresa di produzione. Ne' la predetta comunicazione, ne' il riesame comportano interruzione del termine di cui al comma 1, primo periodo.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto di credito comunica alla direzione generale per il cinema l'elenco dei documenti richiesti all'impresa di produzione per la stipula dell'atto di prima erogazione e per la stipula di quelli relativi alle erogazioni successive. Con cadenza annuale, l'Istituto di credito e' tenuto a confermare od aggiornare tale elenco.
5. L'Istituto di credito ha sessanta giorni di tempo dall'autocertificazione di cui al comma 1 per sottoporre all'impresa di produzione l'atto di erogazione.
6. I contributi sono erogati a stati di avanzamento, nell'entita', secondo la scansione temporale e nel rispetto dei presupposti di cui all'apposita Tabella A) allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
7. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente da societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, scelte dall'istituto di credito, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
8. Nell'ipotesi in cui l'impresa di produzione abbia autocertificato il falso, ovvero abbia esibito documentazione attestante o comprovante fatti non corrispondenti al vero o riportante sottoscrizioni non autentiche, ovvero abbia occultato ricavi di spettanza propria o dello Stato, ferme restando le sanzioni gia' previste dalla legge, non sara' possibile per l'impresa stessa, nonche' per i suoi amministratori, presentare istanze volte ad ottenere contributi di cui al decreto legislativo per i successivi cinque anni.
9. Entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, e' consentito, per una sola volta, il subentro nei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera, da parte di un'impresa di produzione diversa da quella che ha ottenuto il contributo, per documentata impossibilita' dell'impresa che ha ottenuto la prima deliberazione di realizzare il progetto filmico, e previa verifica dei requisiti di ammissibilita'. A tale scopo, l'impresa subentrante presenta una nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, per l'esame, nella prima seduta utile, della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo. La presentazione dell'istanza comporta l'interruzione di trenta giorni del termine di cui al comma 1, primo periodo.
10. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di produzione concede in sfruttamento in Italia i seguenti diritti di utilizzazione economica, denominati secondo gli standard internazionali: diritti cinematografici, distinti in theatrical, non theatrical, public video; diritti ancillari, distinti in airline, ship, hotel; diritti video, distinti in rental, sellthru, commercial; diritti pay-per-view, distinti in residential, non residential, satellite; diritti pay tv, distinti in terrestrial, cable, satellite, pay per view/NVOD, video on demand; diritti free tv, distinti in terrestrial, cable, satellite; altri diritti, distinti in music publishing, soundtrack album, merchandising, multimedia, videogames, VOD/Internet. Altri eventuali diritti potranno essere definiti mediante circolare del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
11. Il contratto di distribuzione «theatrical» puo' prevedere una provvigione a favore del distributore nazionale non eccedente il 35%, ove nel contratto sia previsto un minimo garantito. Diversamente, la percentuale non puo' eccedere il 25%. I diritti «theatrical» non possono essere ceduti a prezzo fisso.
12. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di produzione puo' effettuare la prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film, nonche' sottoscrivere accordi di compartecipazione e di coproduzione, che possono essere inseriti nel piano finanziario a copertura del costo del film. Sono considerate ammissibili al fine di comprovare la copertura del piano finanziario le vendite effettuate entro la data della concessione del visto censura. In ogni caso, la prima vendita in Italia dei diritti «free tv» non puo' essere effettuata per un periodo superiore a cinque anni. La prima vendita in Italia dei diritti «pay tv» non puo' essere effettuata per un periodo superiore a diciotto mesi, ivi inclusi gli eventuali mesi da destinare alla «pay per view». La data di decorrenza dei predetti periodi coincide con la data di decorrenza dei diritti medesimi.
13. La direzione generale per il cinema fornisce all'istituto di credito le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di prevendita o vendita dei diritti di utilizzazione all'estero, in relazione agli usi commerciali vigenti nei singoli territori. Le prevendite o vendite di tali diritti non possono in ogni caso essere effettuate per l'intero periodo di durata della protezione legale.
14. Le prevendite o le vendite dei diritti di utilizzazione televisiva nonche' di tutti gli altri diritti, esclusi quelli «theatrical» e «video», dell'opera cinematografica sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione a:
a) imprese concessionarie dei servizi di diffusione televisiva ovvero di raccolta pubblicitaria, nonche' alle loro collegate o controllate;
b) imprese di distribuzione o esportazione cinematografica o televisiva, purche' attive nel territorio nazionale. Qualora l'impresa di produzione incarichi dello sfruttamento economico dell'opera cinematografica, diverso da quello «theatrical» e «video», un'impresa di distribuzione o d'esportazione, potra' essere riconosciuta a quest'ultima una provvigione non superiore al 20%. Se l'impresa di produzione svolge, altresi', attivita' di distribuzione o di esportazione, tale percentuale e' ridotta al 10%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso ad intermediari di qualsiasi natura, diversi dalle imprese di distribuzione ed esportazione di cui al periodo precedente.
15. L'impresa di produzione puo' cedere o dare in licenza i diritti «video», riconoscendo al distributore una commissione non eccedente il 25% del fatturato lordo laddove siano a proprio carico i relativi costi di distribuzione. Nel caso in cui i costi di distribuzione per lo sfruttamento «rental» e «sell through» siano a carico dell'impresa di distribuzione, all'impresa di produzione dovra' essere riconosciuta una «royalty» per lo sfruttamento «rental» e per lo sfruttamento «sell through».
 
Art. 6.
Lungometraggi
1. Il contributo a lungometraggi di interesse culturale non puo' eccedere il 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:
a) per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile e' di cinque milioni di euro;
b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo massimo ammissibile e' di 3.750.000 euro.
2. In caso di associazioni produttive tra le imprese di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) non sia inferiore al 40%, il relativo progetto e' esaminato con il costo massimo ammissibile di cui alla medesima lettera a).
 
Art. 7.
Opere prime e seconde
1. Per le opere prime e seconde e' concesso un contributo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza presentata alla direzione generale per il cinema, secondo le modalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche. Il contributo non puo' essere superiore al 90% del costo massimo ammissibile, pari a 1.500.000 euro.
2. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa espressa rinuncia ai benefici di cui al presente articolo, presentare istanze per l'erogazione di contributi, concessi ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale.
 
Art. 8.
Cortometraggi
1. Il contributo a cortometraggi di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo, e' concesso, previa istanza alla direzione generale per il cinema, presentata secondo le modalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, ad un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Il contributo e' pari all'intero costo dichiarato nel progetto. Il costo massimo ammissibile e' di 40.000 euro.
2. Le istanze di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corredate di un progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico, il preventivo di spesa ed il piano finanziario preventivo.
 
Art. 9. Istanze per lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali
1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, possono presentare istanze alla direzione generale per il cinema per la concessione di contributi destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale. Sono ammessi alla selezione progetti tratti da sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.
2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista all'art. 2 del presente decreto, sono allegate:
a) trattamento o sceneggiatura da cui s'intenda sviluppare un progetto;
b) un soggetto ed una sinossi;
c) un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile;
d) un preventivo di spesa del progetto di sviluppo.
Le istanze sono presentate, in dieci copie, entro il 30 giugno di ogni anno. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto.
3. Per il medesimo anno solare, non puo' essere presentata piu' di un'istanza relativa allo stesso autore.
4. Non sono ammesse istanze per progetti tratti da sceneggiature relative a progetti filmici di cui siano gia' iniziate le riprese.
5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo. La relativa seduta ha luogo entro il 31 ottobre.
 
Art. 10. Contributi per lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature
originali
1. Per ogni esercizio finanziario, e' prevista la concessione di contributi, per un numero massimo di 20 progetti di cui all'art. 9, comma 1, per un importo fino a 35.000 euro ciascuno. Una quota pari al 20% del contributo e' destinata all'autore della sceneggiatura. Il contributo destinato all'impresa di produzione e' revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. Nell'ipotesi in cui il corrispondente progetto filmico sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il contributo, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, e' diminuito della somma pari al contributo erogato ai sensi del presente articolo.
2. I contributi eventualmente non assegnati nel corso di ciascun esercizio finanziario vanno ad aumentare il numero di quelli da assegnare nell'esercizio successivo.
3. I contributi sono assegnati dalla Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo. Le opere non selezionate vengono restituite alle imprese richiedenti, ad eccezione di una copia che viene consegnata alla Fondazione centro sperimentale di cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.
 
Art. 11.
Contributi agli autori di sceneggiature originali
1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo da parte del Ministro, il Direttore generale per il cinema puo' attribuire almeno due volte all'anno non piu' di 20 contributi, di importo non superiore a 5.000 euro, ad autori di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o per la presentazione di progetti filmici, previo parere sui soggetti presentati espresso dalla sezione di cui all'art. 9, comma 5, del presente decreto.
 
Art. 12.
Oggetto e finalita' del contributo
1. Alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, o che abbiano ricevuto il premio di qualita', distribuiti dalla medesima impresa.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei contributi di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.
 
Art. 13.
Ripartizione del contributo
1. Le risorse destinate annualmente alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale, distribuiti da ciascuna impresa.
2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde e' aumentato del 50%. L'importo degli incassi e' aumentato del 30% per i film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto.
3. Possono accedere alla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano distribuito almeno un film, per un incasso minimo in sala non inferiore a 100.000 euro. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde.
4. I contributi assegnati alla singola impresa non possono comunque superare il 25% delle risorse rese annualmente disponibili per la finalita' di cui all'art. 12 del presente decreto sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo.
 
Art. 14.
Istanze di erogazione del contributo
1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, e' presentata dal distributore o dal legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla direzione generale per il cinema entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;
b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
c) l'impegno a destinare il contributo alle finalita' di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo e' perentorio.
 
Art. 15.
Procedimento di erogazione del contributo
1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente decreto.
2. La direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.
3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione e' liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo e' effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri codistributori.
 
Art. 16.
Oggetto e finalita' del contributo
1. Alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale, nell'ammontare complessivo individuato dal Direttore generale per il cinema nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed all'esportazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.
 
Art. 17.
Ripartizione del contributo
1. Le risorse destinate annualmente all'esportazione sono ripartite tra le imprese beneficiarie, secondo una media ponderata delle percentuali relative ai seguenti parametri, incidenti, rispettivamente, per l'80% ed il 20%:
a) importo complessivo, nell'anno solare precedente, delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;
b) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui alla lettera a).
2. Ove le imprese beneficiarie non forniscano i dati relativi alla lettera b) del comma 1, le medesime partecipano alla ripartizione sulla base della sola media percentuale relativa al parametro a).
 
Art. 18.
Istanza per l'erogazione del contributo
1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 16, comma 1, del presente decreto, e' presentata dall'esportatore o dal legale rappresentante dell'impresa di esportazione alla direzione generale per il cinema entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) l'elenco dei film di interesse culturale esportati nell'anno solare precedente, con indicazione degli estremi dei contratti di vendita all'estero;
b) il totale degli ingressi realizzati da ciascun film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala, distinti per singoli Paesi.
3. L'istanza e' corredata dalla documentazione contabile, nonche' da quella inerente ai contratti di vendita all'estero.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo e' perentorio.
 
Art. 19.
Procedimento di erogazione del contributo
1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente decreto.
2. La direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.
3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
 
Art. 20.
Restituzione dei finanziamenti deliberati fino al 31 dicembre 2006
1. La presente disposizione si applica ai film che abbiano ricevuto finanziamenti dallo Stato, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ovvero ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, deliberati antecedentemente al 31 dicembre 2006.
2. L'impresa di produzione, tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 6, e nel rispetto delle scadenze temporali indicate al successivo comma 5, ha facolta' di estinguere la propria situazione debitoria, verificata al 31 dicembre 2006, rispetto al finanziamento statale, secondo il meccanismo stabilito nella apposita Tabella B) allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Ove l'impresa versi quanto previsto dalla Tabella B), a seconda dei casi, per la predetta estinzione, essa rimane titolare, per la durata della protezione legale, del 100% dei diritti dominicali e di sfruttamento dell'opera cinematografica. In caso contrario, la titolarita' dei diritti di sfruttamento economico del film viene trasferita a scopo di garanzia automaticamente, sino all'integrale estinzione del finanziamento e comunque non oltre la durata della protezione legale, in capo allo Stato, che ne affida la gestione, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, a Cinecitta' Holding S.p.a.
3. Nel caso di coproduzioni e compartecipazioni, il soggetto interessato, in prima istanza, dalla procedura di estinzione del debito di cui al comma 2, e' il coproduttore o compartecipante maggioritario, che la attiva anche in nome e per conto del coproduttore o compartecipante minoritario. Nel caso in cui l'impresa di produzione, o il coproduttore o compartecipante maggioritario, previo interpello da parte dell'amministrazione, o, ove necessario, tramite Cinecitta' Holding S.p.a., non aderisca alla procedura di estinzione del debito, l'amministrazione medesima interpella il coproduttore o compartecipante minoritario.
4. Per i progetti filmici finanziati fino al 5 febbraio 2004, nel caso in cui vi sia stato anche un autonomo finanziamento alla distribuzione e all'esportazione, l'importo per estinguere la situazione debitoria risultante dalla Tabella B) viene maggiorato di una somma forfetaria pari al 10% del debito residuo riferito al predetto finanziamento alla distribuzione e all'esportazione.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, la procedura di estinzione e' attivata da Cinecitta' Holding S.p.a. entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione ivi prevista, mediante comunicazione al soggetto di cui al comma 3, prioritariamente interessato alla stessa, secondo le risultanze in possesso dell'amministrazione. La procedura deve comunque concludersi non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione, a pena di decadenza dalla facolta' di estinzione, anche tenuto conto degli eventuali interpelli dei soggetti indicati al comma 3.
6. Per i film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2005, la procedura di estinzione e' attivata entro sessanta giorni dalla data di verifica della situazione debitoria, come accertata al dodicesimo mese successivo alla data di prima uscita in sala. In ogni caso, la procedura non puo' applicarsi ai film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2008.
7. Ai fini dell'estinzione di cui al comma 2, sono presi in considerazione, per i film distribuiti in sala in Italia entro il 31 dicembre 2005, i contratti di erogazione del finanziamento stipulati entro il 31 dicembre 2006. Per i film distribuiti in sala in Italia a partire dal 1° gennaio 2006, valgono i contratti di erogazione stipulati entro 12 mesi dalla data di prima uscita.
 
Art. 21.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica, e' abrogato.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 aprile 2007
Il Ministro: Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 332
 
----> vedere tabelle da pag. 34 a pag. 35 della G.U. <----
 
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