Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007 |
Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalita' di trasmissione della comunicazione, prevista dall'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, comma 8-octies, che prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio per la definizione delle modalita' di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8-septies dello stesso articolo, che il creditore e' tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attivita' bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale»; Dispone: Art. 1. Soggetti obbligati alla comunicazione 1. La comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione, prevista dall'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' trasmessa al responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare dove e' iscritta l'ipoteca dai soggetti esercenti attivita' bancaria o finanziaria, ovvero dagli enti di previdenza obbligatoria, quali creditori indicati nei commi 8-sexies ed 8-quaterdecies dello stesso articolo. |
| Art. 2. Contenuto della comunicazione 1. La comunicazione, riferita ad una sola ipoteca iscritta, contiene la denominazione, la sede e il codice fiscale del creditore, nonche' del creditore presente nell'iscrizione ipotecaria se diverso da quello che invia la comunicazione, il domicilio eletto dal creditore, le generalita' del sottoscrittore e l'indicazione dell'atto che legittima la sottoscrizione della comunicazione, la data ed il numero di registro generale e particolare dell'ipoteca iscritta, la data di estinzione dell'obbligazione, i dati identificativi del debitore, nonche' del datore di ipoteca presente nell'iscrizione ipotecaria. |
| Art. 3. Trasmissione telematica della comunicazione 1. La trasmissione della comunicazione e' effettuata con modalita' telematiche. 2. Le modalita' e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione, attivata in regime facoltativo a decorrere dal 15 ottobre 2007, nonche' la data dalla quale tale modalita' di trasmissione verra' resa obbligatoria saranno stabilite, entro il 30 settembre 2007, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. |
| Art. 4. Regime transitorio 1. Fino all'attivazione del regime di obbligatorieta' di cui al comma 2 dell'art. 3, la comunicazione e' redatta su supporto informatico in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato «A» del presente provvedimento. 2. La comunicazione viene sottoscritta esclusivamente da persona preventivamente individuata dal creditore in uno specifico documento, depositato presso il competente servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia del territorio. Detto documento, contenente l'elencazione delle persone abilitate alla sottoscrizione della comunicazione, dovra' essere sottoscritto dal rappresentante legale del creditore ovvero da altra persona munita di idonei poteri e depositato in forma autentica, anche con le modalita' di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo documento dovra' essere sostituito in caso di variazione di uno o piu' soggetti incaricati. La verifica della legittimazione dei soggetti sottoscrittori verra' effettuata sulla base dell'ultimo documento depositato presso il competente servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia del territorio. 3. In mancanza del deposito preventivo, presso il competente servizio di pubblicita' immobiliare, del documento contenente l'elenco delle persone abilitate alla sottoscrizione della comunicazione, quest'ultima dovra' essere corredata dalla documentazione, in forma autentica, anche con le modalita' di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti l'abilitazione a sottoscrivere la comunicazione. 4. I file contenenti le comunicazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale. 5. Fino alla data del 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilita' tecnica a redigere le comunicazioni con le modalita' di cui al comma 1 possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato «B» del presente provvedimento. 6. La sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato «B» deve essere autenticata, anche con le modalita' di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare competente, o da persona da questi delegata. 7. Qualora un soggetto sottoscriva piu' comunicazioni da trasmettere contestualmente ad uno stesso servizio di pubblicita' immobiliare, l'autenticazione della sottoscrizione di cui al comma precedente puo' essere sostituita dall'autenticazione, nelle medesime forme, della sottoscrizione di un apposito elenco, da presentare unitamente alle comunicazioni, ove le stesse siano elencate, in numero progressivo, con indicazione degli estremi delle formalita' cui si riferiscono. 8. La comunicazione priva di uno dei requisiti di cui al presente provvedimento e' inefficace ai fini della cancellazione di cui all'art. 13, comma 8-decies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, ed e' pertanto irricevibile; il responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare da' formale comunicazione della irricevibilita' al creditore. 9. La comunicazione e' trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata di persona al competente servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia del territorio. |
| Art. 5. Pubblicazione 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007.
Roma, 25 maggio 2007
Il direttore dell'Agenzia: Picardi |
| Allegato A
----> Vedere Allegato da pag. 72 a pag. 76 della G.U. <---- |
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