Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 23 maggio 2007
Istituzione, presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio
di concerto con
IL CAPO
del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, che prevede un nuovo procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attivita' bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria, sulla base di apposite comunicazioni, che il creditore e' tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari, attestanti la data di estinzione dell'obbligazione;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari», ed in particolare l'art. 19, comma 1, che prevede che il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale»;
Considerata la necessita' di istituire un nuovo registro per le comunicazioni di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le cui modalita' di trasmissione verranno disciplinate con il provvedimento direttoriale previsto dall'art. 13, comma 8-octies, del medesimo decreto;
Decreta:
Art. 1
Registro delle comunicazioni
1. E' istituito presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Il responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare, verificata la conformita' delle comunicazioni alle prescrizioni di cui al provvedimento emanato in attuazione dell'art. 13, comma 8-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, inserisce le informazioni indicate nel comma 3 del presente articolo nel registro delle comunicazioni.
3. Il registro contiene per ciascuna comunicazione il numero di protocollo, il numero progressivo annuale attribuito in base all'ordine di ricezione, la data di ricezione, i numeri di registro generale e particolare, nonche' l'anno di iscrizione dell'ipoteca cui la comunicazione e' riferita, la denominazione ed il codice fiscale della societa' o ente nel cui nome e' stata trasmessa, la data di estinzione dell'obbligazione, nonche' le annotazioni di cui al successivo art. 3.
4. Il registro delle comunicazioni e' costituito su supporti informatici e puo' essere conservato anche in luogo diverso dall'Ufficio provinciale competente, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Fino alla costituzione del registro delle comunicazioni su supporti informatici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il registro stesso e' costituito dalla raccolta degli elenchi cartacei delle comunicazioni inserite giornalmente e delle corrispondenti annotazioni, sottoscritti dal responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare.
 
Art. 2
Conservazione delle comunicazioni
1. Il responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare custodisce negli archivi le comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione.
2. Le comunicazioni trasmesse in formato elettronico possono essere conservate anche in luogo diverso dall'Ufficio provinciale competente.
 
Art. 3
Annotazioni nel registro delle comunicazioni
1. Verificate le condizioni di cui all'art. 13, comma 8-decies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare procede, nel termine prescritto, alla cancellazione dell'ipoteca mediante annotazione a margine nell'elenco in cui risulta registrata la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione.
2. Il responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare da' menzione nel medesimo registro anche delle comunicazioni di cui all'art. 13, comma 8-novies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
 
Art. 4
Accesso alle comunicazioni ed alle annotazioni
1. Il responsabile del servizio di pubblicita' immobiliare consente l'ispezione del registro delle comunicazioni a chiunque ne faccia richiesta.
2. L'Agenzia del territorio garantisce inoltre la conoscibilita' delle comunicazioni di estinzione dell'obbligazione e delle relative annotazioni anche attraverso il servizio informatizzato di «ispezioni ipotecarie» di cui al numero 2 della tabella delle tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
 
Art. 5
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007.

Roma, 23 maggio 2007
Il direttore dell'Agenzia del territorio
Picardi

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Iannini
 
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