Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2007 |
Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007); Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»; Visto, in particolare, l'art. 1, commi 237 e 238, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha autorizzato rispettivamente: i Ministeri per i beni culturali e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 239, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2006 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonche' dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL gia' prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti; Visto l'art. 1, commi 240 e 241 della citata legge n. 266/2005 che prevede, rispettivamente, a favore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la possibilita' di avvalersi del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia; del CNIPA l'autorizzazione a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005; dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) della possibilita' di continuare ad avvalersi del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005; Visto l'art. 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 che autorizza il Corpo forestale dello Stato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005; Visto il comma 249 dell'art. 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 che consente alle amministrazioni di cui al comma 247 della citata legge di continuare ad avvalersi del personale ivi indicato; Visto, in particolare, il comma 519, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n 296 il quale prevede che, per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 venga destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive; Visto, altresi', che il comma 521, dell'articolo unico della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le modalita' di assunzione di cui al citato comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'art. 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005. Considerato che, ai sensi del citato comma 247 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, alla ripartizione del contingente concernente il personale di cui ai commi da 237 a 242 della citata legge n. 266/2005, fra le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti, da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze; Viste le richieste delle seguenti amministrazioni: Corpo forestale dello Stato, Ministero dei beni culturali ed ambientali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dipartimento della giustizia minorile, Ministero della salute, Consiglio di Stato, Agenzia del territorio, INPS, INAIL, INPDAP, CNIPA, APAT, ENPALS; Considerato che il comma 251 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, per consentire le successive assunzioni a tempo indeterminato del personale relative al contingente di cui al comma 247 della legge n. 266/2005, nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali, a decorrere dall'anno 2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro; Considerato, altresi', che, ai sensi del citato comma 251 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 del citato art. 1, nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci; Considerato che il comma 1077 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 prevede che, in relazione alla procedura di stabilizzazione del personale operaio presso il Corpo forestale dello Stato, al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'art. 1, comma 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 dei presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124; Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi del suindicato comma 247 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 996, e del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la ripartizione del contingente di personale fra le amministrazioni di cui ai commi da 237 a 242 dell'art. 1, legge n. 266/2005, nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dal comma 251 del citato art. 1 della legge n. 266/2005; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato, e 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visti i commi 404 e 440 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Ritenuto, altresi', di autorizzare le predette amministrazioni ad avviare procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili con i vincoli finanziari previsti dalla richiamata legge n. 266/2005; Vista la nota n. 7793/GAB-U del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e l'innovazioni nelle pubbliche amministrazioni con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 1, comma 247 della legge n 266/2005, il concerto del Ministro dell'economia e della finanze in ordine alla richieste di autorizzazione ad avviare le previste procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato delle predette amministrazioni previste dalla menzionata disposizione nel limite di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita'; Acquisito il parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di all'autorizzazione ad avviare le previste procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con nota n. 206/VARCEM/2424 del 19 febbraio 2007; Ritenuto, pertanto, che le predette amministrazioni possano, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di stabilizzazione nel rispetto dei relativi organici e dei fabbisogni previsti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contingente di personale di cui all'art. 1, commi 247e 249, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' ripartito tra le diverse amministrazioni di cui alla richiamata disposizione secondo quanto risulta dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge n. 266/2005, le assunzioni a tempo indeterminato di personale di cui al comma precedente del presente articolo possono essere avviate negli anni 2007 e 2008, in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fermo restando il rispetto degli adempimenti di cui alla legge n. 296/2006. Le amministrazioni di cui al comma precedente del presente articolo, nel fissare i criteri per la predisposizione degli avvisi pubblici e delle relative modalita' di espletamento delle operazioni di assunzione sono tenute, ai fini dell'avvio delle predette procedure di assunzione di personale interessato alla stabilizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a rispettare i principi generali e la normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. 3. Le amministrazioni dello Stato e l'Agenzia del territorio sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per complessivi 6.514 posti, di cui 631 part-time, cosi' come risulta dalla citata tabella 1 allegata al presente decreto. Le relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al predetto contingente fanno carico all'apposito fondo di importo pari a 180 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritto nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - Capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007. 4. Le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto sono autorizzate, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per complessivi 448 posti. Le relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al predetto contingente, ai sensi del comma 251 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono poste a carico dei rispettivi bilanci dei singoli enti. 5. Le amministrazioni di cui alle ripetute tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano avviare le predette procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato relative ad unita' di personale appartenenti a profili professionali diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, purche' in possesso dei requisiti di cui al citato articolo unico, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad avviare le relative procedure fermo restando l'area professionale nonche' la posizione economica relativa a ciascun posto da coprire riconosciuto a ciascuna amministrazione dal presente decreto. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 249, legge n. 266/2005 e dell'articolo unico, commi 519 e 591 della predetta legge n. 296/2006, le medesime amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono, per i medesimi anni 2007 e 2008, continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 21 febbraio 2007
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 103 |
| Tabelle
----> vedere tabelle da pag. 7 a pag. 8 della G.U. <---- |
|
|
|