Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 maggio 2007
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Trota Reatina», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la domanda presentata dall'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura Reatina, con sede in Rivotudri (Rieti), Loc. S. Susanna n. 21, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Trota Reatina», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 74 del 18 gennaio 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione;
Vista la nota del 15 maggio 2006 con la quale alcuni produttori della denominazione Trota Reatina hanno sollevato opposizione all'obbligo della nascita degli avannotti di trota nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura Reatina, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Trota Reatina», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura Reatina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Trota Reatina», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 74 del 18 gennaio 2007, sopra citata;
Considerato che si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 in quanto nel corso della procedura nazionale di opposizione e' stato sollevato il problema dell'obbligo della nascita degli avannotti nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione;
Ritenuto pertanto di poter concedere, per il requisito sopra indicato, il periodo di adattamento secondo quanto previsto dal piu' volte citato art. 5, comma 6, del regolamento (CE) n. 510/2006;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Trota Reatina».
 
Art. 2.
La denominazione «Trota Reatina» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 74 del 18 gennaio 2007 all'organismo comunitario competente.
 
Art. 3.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 
Art. 4.
Relativamente al rispetto del requisito della nascita degli avannotti di trota nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione, e' concesso un periodo di adattamento a tutte le aziende che dimostrino di aver legalmente commercializzato la «Trota Reatina» utilizzando in modo continuativo tale denominazione, nei cinque anni precedenti l'emanazione del presente decreto. Durante il periodo di adattamento, le aziende di cui sopra potranno pertanto utilizzare avannotti nati fuori dalla zona delimitata.
 
Art. 5.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Trota Reatina», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
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