Con provvedimento del 29 novembre 2006 (1) la Banca d'Italia ha emanato disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante volte a recepire le indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea in materia di ricircolo delle banconote il 16 dicembre 2004 («Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»). Oggetto di tali disposizioni e' l'attivita' di trattamento del contante sia da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane s.p.a.), sia da parte delle societa' di servizi (societa' che, per conto di un intermediario, effettuano le operazioni di autenticazione e di selezione delle banconote). L'osservanza delle disposizioni, oltre a incentivare l'utilizzo da parte del pubblico degli sportelli bancari automatici, consente agli intermediari di minimizzare i rischi legali e di reputazione connessi all'eventuale erogazione alla clientela di banconote false o di qualita' tale da non renderle idonee alla circolazione. Con le presenti disposizioni di vigilanza - emanate ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera d), del testo unico bancario e della delibera attuativa del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 2 agosto 1996 - si individuano le cautele organizzative e i controlli sull'adeguatezza del servizio a cui le banche che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento del contante, devono attenersi. In particolare, le banche devono porre specifica attenzione nella valutazione delle capacita' professionali e dell'adeguatezza organizzativa del soggetto esterno incaricato del trattamento del contante, accertando che il medesimo rispetti le disposizioni in materia di autenticazione e selezione buono/logoro delle banconote contenute nel citato provvedimento della Banca d'Italia del 29 novembre 2006, avuto riguardo, in particolare, all'utilizzo di apparecchiature conformi alle previsioni dell'art. 3, comma 1, del provvedimento stesso. La banca committente formalizza il rapporto con il soggetto incaricato attraverso un contratto concluso in forma scritta che, nel fissare adeguati standard qualitativi del servizio, deve prevedere, tra l'altro: l'obbligo di attenersi alle disposizioni riguardanti la specifica materia, con particolare riguardo all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi alla disciplina richiamata in premessa; la possibilita' per le banche di verificare la performance del servizio reso e di richiedere eventuali misure correttive. Il contratto deve stabilire che, laddove emergano elementi di criticita' in ordine all'output di selezione, sia possibile l'accesso della banca anche congiuntamente a esperti della Banca d'Italia per una piu' compiuta valutazione delle apparecchiature utilizzate; il diritto per la banca di recedere, senza penalita', nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali. Le suddette disposizioni si applicano anche a Poste italiane S.p.a., relativamente all'attivita' di Bancoposta, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2002, n. 298. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli intermediari adottano le opportune iniziative per adeguare alla prima occasione utile i contratti di esternalizzazione del trattamento del contante gia' in essere a tale data alle disposizioni contenute nel presente provvedimento e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2010. Roma, 4 maggio 2007 Il Governatore: Draghi
(1) Cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2006. L'art. 5, secondo capoverso, del provvedimento del 29 novembre 2006 e' stato modificato con provvedimento del sig. Governatore del 5 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2007) per prorogare, dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010, il termine del periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli intermediari e delle societa' di servizi delle procedure e delle attrezzature alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento del 29 novembre 2006. |