Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007 |
Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 10 febbraio 1962, recante «Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili»; Vista la legge 28 marzo 1968, n. 406, recante «Norme per la concessione di un'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili»; Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti»; Vista la legge 27 maggio 1970, n. 382, recante»Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili»; Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»; Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»; Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti»; Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»; Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi»; Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991, recante «Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidita' civile»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, recante «Attuazione delle delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, recante «Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecita' parziale»; Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Visto l'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»; Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»; Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. Funzioni trasferite 1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 1° aprile 2007, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla medesima data, l'I.N.P.S. subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite. 2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni di cui al comma 1, avviene secondo i termini e le modalita' di cui al presente decreto. |
| Art. 2. Personale trasferito 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 comma 1, e' trasferito all'I.N.P.S. il contingente di personale, appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze ed in servizio presso le Commissioni mediche di verifica, indicato, per ciascuna articolazione territoriale del Ministero, nell'allegato A del presente decreto. 2. L'individuazione dei dipendenti avviene sulla scorta dei criteri concertati con le organizzazioni sindacali, tenendo conto, anche, delle eventuali istanze presentate. 3. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale sara' inquadrato. A seguito del trasferimento del personale, saranno ridotte, in maniera corrispondente, le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze con i provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 1, commi 404 e 427, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
| Art. 3. Trasferimento delle risorse finanziarie 1. Nell'allegato B al presente decreto, sono indicate le risorse finanziarie annue da trasferire all'I.N.P.S., relative al personale di cui all'art. 2, comma 1, nonche' quelle necessarie per la copertura dei costi di funzionamento del personale medico, componente le commissioni mediche di verifica. Per l'anno 2007, le modalita', anche temporali, del trasferimento sono individuate nell'allegato C al presente decreto. 2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua e trasferisce all'I.N.P.S., relativamente al personale trasferito ai sensi del presente decreto, le corrispondenti quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e, limitatamente all'anno 2007, le corrispondenti quote delle risorse variabili del predetto fondo. 3. La quota parte delle risorse finanziarie trasferite all'I.N.P.S., relative al trattamento accessorio, confluira' nei diversi fondi per il trattamento economico e tali risorse sono considerate importi fissi ex art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
| Art. 4. Disposizioni riguardanti il personale 1. Il personale trasferito all'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, che abbia presentato domanda con le modalita' ed i termini previsti dai bandi di concorso, puo' partecipare alle procedure di passaggio tra le aree, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006. 2. L'I.N.P.S. provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore, eventualmente acquisita, all'esito delle procedure di cui al comma 1, previo trasferimento all'I.N.P.S. delle corrispondenti risorse finanziarie. 3. Per effetto del trasferimento del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, e' rideterminata la dotazione organica dell'I.N.P.S. nelle diverse qualifiche interessate, corrispondentemente ai nuovi ingressi nei ruoli dell'I.N.P.S. di detto personale. |
| Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. I verbali trasmessi dalle A.S.L. a decorrere dalla data del 1° aprile 2007 sono esaminati dall'I.N.P.S. 2. I verbali trasmessi anteriormente alla data di cui al comma 1, la cui trattazione non sia ancora definita alla data del 31 luglio 2007, sono presi in carico dall'I.N.P.S. 3. Per consentire la definizione dei rapporti e delle istanze pervenute alla data di cui al comma 1, il trasferimento all'I.N.P.S. del personale, individuato ai sensi dell'art. 2, e delle corrispondenti risorse finanziarie, di cui all'art. 3, avviene secondo le seguenti modalita' e scadenze: il 50% delle unita' complessivamente individuate, con decorrenza 1° giugno 2007, il residuo 50% con decorrenza 1° agosto 2007. 4. L'I.N.P.S. subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data. |
| Art. 6. Variazioni di bilancio 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 30 marzo 2007 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 385 |
| Allegato A
----> Vedere Allegato da pag. 5 a pag. 7 della G.U. <----
Oltre al contingente di n. 300 unita' ripartito territorialmente secondo le indicazioni della presente tabella, verranno trasferite ulteriori 20 unita', individuate sulla base delle esigenze che emergeranno in fase di prima attuazione. |
| Allegato B
----> Vedere Allegato a pag. 8 della G.U. <---- |
| Allegato C
----> Vedere Allegato a pag. 9 della G.U. <---- |
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