Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 9 maggio 2007 |
Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale, relativo alla societa' Azienda Energetica S.p.a. Etschwerke AG, dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 109/07). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 maggio 2007, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01); la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la legge 23 agosto 2004, n. 239; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'art. 49; la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata; le modalita' applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04); la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04; la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 115/05; la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05; la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05. Considerato che: il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato; ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie; la deliberazione n. 96/04: a) ha definito le modalita' applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007; b) ha previsto la possibilita' di avvalersi della Cassa per le attivita' propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita', nonche' per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorita' effettua le verifiche di ammissibilita' e l'attivita' istruttoria; ai sensi del comma 4.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 27 dicembre 2004 (prot. n. Autorita' 028953 del 29 dicembre 2004) l'Azienda Energetica Bolzano ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale; ai sensi del comma 3.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilita' dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale; ai sensi dell'art. 9 del Testo integrato, l'Azienda Energetica Bolzano ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorita' n. 016569 del 29 luglio 2005); ai sensi del comma 4.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorita', in data 22 maggio 2006, (prot. Autorita' n. 012627 del 24 maggio 2006), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilita' dell'istanza dell'Azienda Energetica Bolzano; ai sensi del comma 4.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 8 giugno 2006 l'Autorita' ha comunicato all'Azienda Energetica Bolzano l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorita' EF/M06/2939/fg dell'8 giugno 2006); con comunicazione datata 10 luglio 2006 (prot. Autorita' n. 016755 del 13 luglio 2006) l'Azienda Energetica Bolzano, ha fatto pervenire all'Autorita' ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04; ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.P.R. n. 244/01, con comunicazione del 18 luglio 2006 (prot. Autorita' TSE/M06/3512/fg del 18 luglio 2006) l'Autorita' ha comunicato all'Azienda Energetica Bolzano l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa; con comunicazione datata 1° febbraio 2007 l'Azienda Energetica Bolzano ha integrato le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04 (prot. Autorita' n. 002964 del 6 febbraio 2007); la Cassa ha comunicato all'Autorita' l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza dell'Azienda Energetica Bolzano, per l'anno 2004 (prot. Autorita' 003038 del 7 febbraio 2007); ai sensi del comma 5.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorita' gli esiti dell'attivita' istruttoria sull'istanza dell'Azienda Energetica Bolzano (prot. Autorita' n. 004429 del 23 febbraio 2007); ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 l'Autorita' ha comunicato all'Azienda Energetica Bolzano il valore del fattore di correzione specifico aziendale (prot. EF/M07/1631/fg-sl del 5 aprile 2007). Ritenuto: sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite dall'Azienda Energetica Bolzano, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1146; Delibera: 1) di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la societa' Azienda Energetica S.p.a. Etschwerke AG, per l'anno 2004, pari a 0,1146; 2) di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla societa' Azienda Energetica S.p.a. Etschwerke AG l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorita'; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 9 maggio 2007
Il presidente: Ortis |
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