Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2007 |
Costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80; Visto l'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006 di costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione; Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto, che prevede l'istituzione del Tavolo permanente per la semplificazione composto dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonche' da rappresentanti dei Ministeri, della conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; Ritenuto di provvedere alla costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione; Decreta: Art. 1. Tavolo permanente per la semplificazione 1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006, di costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione, di seguito denominato «Comitato», e' istituito, presso la Conferenza Unificata, il Tavolo permanente per la semplificazione, di seguito denominato «Tavolo». |
| Art. 2. Compiti e funzioni 1. Il «Tavolo» costituisce una sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori, le regioni, le province, i comuni e le Comunita' montane. 2. Il «Tavolo» si articola, oltre che nella sede plenaria, in due sezioni semplici, rispettivamente per le questioni riguardanti le regioni e le autonomie locali, e per quelle concernenti le categorie produttive e le associazioni di consumatori. 3. La sezione per le questioni riguardanti le regioni e le autonomie locali svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso, nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualita' della regolazione, per quanto attiene alle regioni ed agli enti locali. 4. La sezione per le questioni concernenti le categorie produttive e le associazioni di consumatori ha la finalita' di garantire un'efficace azione di consultazione e raccordo tra il comitato ed i soggetti rappresentativi degli interessi della societa' civile. 5. La sezione di cui al comma 3 viene consultata in merito alle questioni relative all'attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di semplificazione, al fine di garantire un processo di semplificazione partecipato, che metta in comune le risorse e le capacita' di tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere incaricata di svolgere funzioni istruttorie per la definizione di intese e accordi, da sancire in sede di Conferenza Unificata, relativamente alla semplificazione. |
| Art. 3. Presidente e componenti 1. Il «Tavolo» e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Presidente della Conferenza Unificata - che puo' delegare le relative funzioni al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Al «Tavolo» partecipano i componenti del «Comitato» o i sottosegretari da loro delegati. 2. Il «Tavolo» e' composto da un rappresentante designato da ciascuna delle categorie produttive rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da non piu' di quattro rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonche' da un rappresentante del Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali, del Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, del Dipartimento per le politiche comunitarie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, da sei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni, da tre rappresentanti dell'ANCI, da due rappresentanti dell'UPI, da un rappresentante dell'UNCEM, designati dalla Conferenza Unificata. 3. Alle riunioni del «Tavolo», in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, ulteriori esponenti del sistema delle autonomie, delle categorie produttive e delle associazioni di consumatori ed utenti, nonche' i componenti della Unita' per la semplificazione, di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed esperti nelle materie oggetto discussione. 4. Il «Tavolo» e le Sezioni che lo compongono possono articolarsi in gruppi di lavoro. 5. Il «Tavolo» e' convocato dal «Comitato», ai sensi dell'art. 4, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, che delega all'occorrenza il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, ovvero dal Presidente della Conferenza Unificata. 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 con riferimento ai compiti dell'Unita' per la semplificazione, le funzioni di segreteria del «Tavolo» sono svolte dal Segretario della Conferenza Unificata, in raccordo con l'Unita' per la semplificazione. |
| Art. 4. O n e r i 1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2007 Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 203 |
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