IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale e' stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007 articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007 e n. 3587 in data 11 maggio 2007; Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante «Misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti»; Vista la nota GAB/2007/5439/1505 in data 15 maggio 2007 con la quale, il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inoltrato la relazione del direttore generale della Direzione della qualita' della vita, che afferma la fattibilita' dell'uso dell'area di Macchia Soprana in localita' Serre (Salerno) ai fini di discarica per una volumetria abbancabile almeno pari a 300 mila mc; Considerato che nel sito sopra indicato e' richiesto anche un intervento di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica essendo stato in passato interessato da una sede di discarica; Rilevato che gli uffici tecnici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno stimato che i tempi di approntamento della discarica possono essere stimati in 50/60 giorni e che comunque l'uso del sito dovra' essere preceduto da rilievi topografici, indagini geologiche, geognostiche e geofisiche; Rilevato che sempre secondo i citati uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovra' predisporsi un progetto di messa in sicurezza e bonifica nonche' la progettazione esecutiva comprensiva dell'adeguamento della viabilita' di accesso all'area del sito in questione; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3588 del 15 maggio 2007, con la quale sono stati attribuiti i poteri ai sub-commissari delegati Presidenti delle province della regione Campania; Dispone: Art. 1. 1. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, avvalendosi dei poteri e delle deroghe di cui al decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, e di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, e' autorizzato ad utilizzare il sito in localita' Macchia Soprana, nel comune di Serre (Salerno), quale discarica contestualmente agli interventi di bonifica e messa in sicurezza da porre in essere da parte del Consorzio di bacino Salerno 2. 2. L'esecuzione dei rilievi topografici, delle indagini geologiche, geognostiche e geofisiche nonche' della progettazione della discarica e dell'adeguamento della viabilita' di accesso al sito e' affidata al sub-commissario Presidente della provincia di Salerno che vi provvede, con le deroghe di cui alla normativa vigente ed alle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, anche avvalendosi degli uffici tecnici della provincia e trasmettendone gli esiti per la relativa approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la qualita' della vita, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il sub-commissario Presidente della provincia di Salerno presenta, insieme al progetto di cui al comma 2 ed entro il termine ivi previsto, un cronoprogramma degli interventi che assicuri l'avvio del conferimento dei rifiuti presso il sito di Macchia Soprana entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La progettazione della messa in sicurezza e della bonifica del sito di Macchia Soprana, e' predisposta dal Consorzio di bacino Salerno 2 e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la qualita' della vita. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede altresi', anche in deroga alle ordinarie competenze, ad autorizzare l'apertura e la messa in esercizio della medesima discarica. 5. La realizzazione, la gestione, la bonifica e la messa in sicurezza della discarica di Macchia Soprana sono attribuite al Consorzio di bacino Salerno 2; la realizzazione della viabilita' di accesso al sito e' attribuita alla Provincia di Salerno. 6. Qualora non fosse rispettato anche uno solo dei termini previsti dal presente articolo il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania provvede all'immediato utilizzo del sito in localita' Valle della Masseria nel comune di Serre cosi' come previsto dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61. 7. Agli oneri derivanti dall'espletamento delle iniziative di ripristino ambientale previste dal comma 4, si provvede a carico delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di 3 milioni di euro, che provvede a trasferire le predette risorse sulla contabilita' speciale del Commissario delegato per l'emergenza in materia di rifiuti della regione Campania. 8. Ferma la necessita' di utilizzare un solo sito da adibire a discarica nel comune di Serre (Salerno), il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania e' autorizzato all'uso, con decorrenza 1° luglio 2007, del sito in localita' Valle della Masseria nel comune di Serre (Salerno) da adibire a stoccaggio temporaneo di rifiuti nel caso in cui a seguito della chiusura della discarica nel comune di illaricca (Napoli) e ove non siano fruibili altri siti per le occorrenti discariche, lo imponga l'aggravarsi della situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, fino alla messa in esercizio delle discariche individuate dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, e' autorizzato ad individuare cave o altre aree presenti nel territorio campano presso le quali allestire siti di deposito temporaneo di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi da questi derivanti, anche esercitando il potere di deroga entro i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 1 del citato decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2007 Il Presidente: Prodi |