Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 aprile 2007 |
Disposizioni in materia di pubblicita' dei premi speciali assegnati nelle sale destinate al gioco del Bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 3 della convenzione-tipo, il quale stabilisce alla lettera e) che il concessionario e' obbligato «ad ogni intervento per il miglioramento tecnico e gestionale per garantire lo sviluppo del gioco nell'interesse erariale», e alla lettera g) che il concessionario e' obbligato «a garantire l'espletamento del gioco in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto e nel regolamento ed a quelle che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione»; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo; Considerata la opportunita', ai fini della tutela della fede pubblica e dell'interesse erariale correlato, di assicurare la massima trasparenza del gioco e la piu' completa informazione dei giocatori; Dispone: Art. 1. 1. A decorrere dalla prima domenica successiva alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' fatto obbligo ai titolari delle convenzioni di concessione per l'esercizio del gioco Bingo di esporre in sala, in modo ben visibile e a disposizione del pubblico, l'elenco delle partite nelle quali sono stati assegnati i premi speciali di cui all'art. 9, commi 3 e 4 del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' esposto in sala prima dell'inizio delle sessioni di gioco di ciascuna domenica e contiene i dati delle partite di cui al comma 1 effettuate in tutte le sessioni di gioco dalla domenica al sabato precedenti. L'elenco stesso resta esposto in sala fino all'inizio delle sessioni di gioco della domenica successiva. 3. I dati da riportare nell'elenco di cui al comma 1, per ciascuna partita, sono i seguenti: data della sessione di gioco; numero della partita; ora di effettuazione della partita; numero di cartelle vendute; valore delle cartelle vendute; ammontare del premio bingo assegnato nella partita; tipologia del premio speciale assegnato nella partita; ammontare del premio speciale assegnato nella partita. 4. L'elenco deve riportare l'intestazione «Premi speciali assegnati nella settimana dal (giorno/mese/anno) al (giorno/mese/anno)». 5. La dimensione dei caratteri dei dati di cui al comma 3 non puo' essere inferiore a cm 1. La dimensione dei caratteri dell'intestazione di cui al comma 4 non puo' essere inferiore a cm 4. 6. I dati di cui al comma 3, contestualmente all'esposizione in sala, devono essere trasmessi a mezzo fax al competente Ufficio regionale dei monopoli di Stato. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2007 Il direttore per i giochi: Tagliaferri
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, foglio n. 209 |
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