Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 16 maggio 2007
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Sprycel» (dasatinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 151/07).

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Sprycel» (dasatinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 novembre 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/06/363/001 20 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse;
EU/1/06/363/002 50 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse;
EU/1/06/363/003 70 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse;
EU/1/06/363/004 20 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse;
EU/1/06/363/005 50 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse;
EU/1/06/363/006 70 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse;
EU/1/06/363/007 20 mg compresse rivestite con film blister 60\times 1 compresse;
EU/1/06/363/008 50 mg compresse rivestite con film blister 60\times 1 compresse;
EU/1/06/363/009 70 mg compresse rivestite con film blister 60\times 1 compresse.
Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.
Rappresentante per l'Italia: Bristol Myers Squibb S.r.l.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 febbraio 2007;
Vista la deliberazione n. 6 dell'8 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale Sprycel debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:
Art. 1.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
Alla specialita' medicinale SPRYCEL (dasatinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
confezioni:
20 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400013/E (in base 10), 13PCGF (in base 32);
50 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400025/E (in base 10), 13PCGT (in base 32);
70 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400037/E (in base 10), 13PCH5 (in base 32);
20 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400049/E (in base 10), 13PCHK (in base 32);
50 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400052/E (in base 10), 13PCHN (in base 32);
70 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400064/E (in base 10), 13PCJ0 (in base 32);
20 mg compresse rivestite con film blister 60\times 1 compresse - A.I.C. n. 037400076/E (in base 10), I3PCJD (in base 32);
50 mg compresse rivestite con film blister 60\times 1 compresse - A.I.C. n. 037400088/E (in base 10), I3PCJS (in base 32);
70 mg compresse rivestite con film blister 60\times 1 compresse - A.I.C. n. 037400090/E (in base 10), 13PCJU (in base 32).
Indicazioni terapeutiche: «Sprycel» e' indicato per il trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LCM), in fase cronica, accelerata o in fase biascica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib mesilato.
«Sprycel» e' anche indicato per il trattamento di adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph +) ed LCM in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.
 
Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
La specialita' medicinale «Sprycel» (dasatinib) e' classificata come segue.
Confezioni:
20 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400013/E (in base 10), 13PCGF (in base 32);
classe di rimborsabitita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 1.972,46 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3.225,37 euro;
50 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400025/E (in base 10), 13PCGT (in base 32);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 3.944,92 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6.510,75 euro;
70 mg compresse rivestite con film blister 56 compresse - A.I.C. n. 037400037/E (in base 10), 13PCH5 (in base 32);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 3.944,92 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6.510,75 euro;
20 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400049/E (in base 10), 13PCHK (in base 32);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 2.113,34 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 3.487,88 euro;
50 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400052/E (in base 10), 13PCHN (in base 32);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 4.226,68 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6.975,77 euro;
70 mg compresse rivestite con film flacone HDPE 60 compresse - A.I.C. n. 037400064/E (in base 10), 13PCJ0 (in base 32);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa) 4.226,68 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6.975,77 euro.
Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.
Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovra' inviare all'AIFA, con periodicita' trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti, secondo le indicazioni pubblicate nel sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/
Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate nel sito http://aifaonco.agenziafarmaco.it/, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.
 
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
OSP2 medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 
Art. 4.
Farmacovigilanza
Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 16 maggio 2007
Il direttore generale: Martini
 
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