Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 maggio 2007
Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n, 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che le attuali, particolari condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidita' impongono di intervenire con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie piu' esposte in particolare, delle persone anziane in condizioni di difficolta' o solitudine;
Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che gli effetti sulla salute delle ondate di calore sono eterogenei per ciascuna popolazione, area geografica e periodo temporale e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per eta', caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore e dalla offerta attiva, ai gruppi a rischio piu' elevato, delle attivita' e dei servizi sanitari, sociali e socio assistenziali disponibili sul territorio;
Ravvisata la necessita' di disporre, con sufficiente anticipo rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulle caratteristiche di suscettibilita' agli effetti nocivi delle ondate di calore per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione fragile»;
Considerata la necessita' di valutare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione d sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi di intervento;
Ritenuta la necessita' che i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facolta' di acquisire, aggiornare ed utilizzare le anagrafi comunali della popolazione residente per la predetta finalita' di pubblica utilita', per la sorveglianza della salute della popolazione e per la identificazione delle persone suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore;
Ritenuto che, ai fini della identificazione delle persone suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, i servizi sanitari regionali e le loro aziende sanitarie locali debbano utilizzare i dati personali delle anagrafi comunali connettendoli a quelli dei sistemi informativi sanitari attraverso la funzione di correlazione anagrafica reversibile di cui allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili di cui all'art. 20, 21 del decreto legislativo n. 196/2003.
Considerata la necessita' che ciascuna regione identifichi la struttura specificamente autorizzata alla funzione di reversibilita' della correlazione anagrafica, definendone modalita' e procedure, ai fini della urgente operativita' dei piani di prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore;
Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto sono individuate come attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del sopraccitato codice in materia di protezione dei dati personali;
Tenuto conto che il Ministero della salute ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;
Considerato che a tal fine si rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per provvedere nei termini indicati;
Ordina:

Art. 1.
1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della fragilita» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, i comuni trasmettono alla struttura autorizzata da ciascuna regione ed alle aziende unita' sanitarie locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente aggiornati alla data del 1° aprile ed i successivi aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna regione;
2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la protezione civile ogni e piu' opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva specie in favore di persone piu' suscettibili agli effetti alle ondate di calore per condizioni di eta', salute, solitudine e fattori socio ambientali.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
 
Art. 2.
1. La presente ordinanza ha validita' fino alla data del 30 ottobre 2007.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2007
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2 foglio n. 308
 
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