Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 14 maggio 2007, n. 1
Istruzioni per gestioni in forma temporanea e semplificata dell'anagrafe equina: identificazione degli equidi.

; All'Associazione italiana
allevatori

Alle Associazioni nazionali
allevatori razze equine

Alle Associazioni provinciali
allevatori

All'Unione nazionale incremento
razze equine

Alle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano

Al Ministero della salute -
Dipartimento per la sanita'
pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti

1. Premesse.
1.1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 200, all'art. 8, comma 15, prevede che «sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1.2. Con decreto interministeriale del 5 maggio 2006 sono state emanate le linee guida e i principi per l'organizzazione e la gestione della innanzi citata anagrafe equina. L'art. 19, comma 2, del predetto decreto interministeriale prevede l'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento e ne precisa i compiti. Il decreto
di istituzione e' stato perfezionato in data 8 gennaio 2007.
Le predette linee guida definiscono in particolare:
-azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata
dal codice IT seguito da un codice di otto caratteri composto da:
- codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
- sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
- numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di
ubicazione della stessa;
-allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unita' epidemiologica. In caso di piu' allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unita' distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento
viene univocamente identificato da:
- codice azienda (di cui al punto precedente);
- codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
- codice della specie animale.
Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico inoculato sotto cute conforme agli standards ISO 11784 ed
ISO 11785.
La BDN e' gestita dall'UNIRE, e' unica ed e' realizzata in conformita' con quanto previsto dall'art. 8, comma 15, della legge n. 200/2003 e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 ottobre 2005 e garantisce le funzionalita' citate al comma 1, dell'art. 8, della medesima legge n. 200/2003 e riporta informatizzazione di tutti i dati compresi gli
altri eventi:
a) cambio proprieta';
b) morte;
c) furto;
d) smarrimento;
e) macello;
f) altre movimentazioni;
g) destinazione finale dell'equide.
Le stesse linee guida prevedono, inoltre, una serie di scadenze
per l'identificazione degli equidi e precisamente:
a) gli equidi nati in Italia ed in altri Paesi dell'Unione europea prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformita' con la decisione n. 93/623/CEE della Commissione e la decisione n. 2000/68/CE della Commissione saranno considerati gia' identificati in
conformita' con il decreto ministeriale 5 maggio 2006;
b) gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE della Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di
qualsiasi loro spostamento;
c) gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la madre entro i sette mesi di eta' e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre. In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire
appropriata documentazione all'autorita' competente;
d) per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi, una procedura semplificata di
identificazione;
e) rilascio del passaporto per gli animali nati in Italia o importati da Paesi terzi solo dopo che l'equide e' stato inserito in
anagrafe nazionale BDE.
1.3. In attesa del completamento dei lavori per il manuale operativo e del suo perfezionamento nelle sedi istituzionali, si ritiene necessario garantire da subito l'identificazione degli
equidi. Una tale operativita' presuppone che:
-all'azienda sia stata attribuita una codifica da parte dell'ASL competente per territorio sulla base del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 336 e dal decreto ministeriale 5 maggio 2006;
-i proprietari degli equidi siano identificati mediante i loro
codici fiscali;
-siano disponibili dispositivi elettronici (transponder)
contenenti i codici identificativi per gli equidi;
-sia possibile una modalita' informatica per la stampa del
passaporto in funzione dei dati identificativi dell'equide;
-sia possibile con la stessa procedura informatica raccogliere
di tutti i dati compresi gli altri eventi:
a) cambio proprieta';
b) morte;
c) furto;
d) smarrimento;
e) macello.
In tal senso di seguito si forniscono, in forma temporanea e semplificata, istruzioni per l'adempimento di detto obbligo. Al momento dell'attivazione della BDE da parte dell'UNIRE, i dati
acquisiti in via temporanea verranno riversati nella stessa BDE.
2. L'identificazione e la registrazione dei puledri mediante
transponder e codice UELN.
I puledri sono identificati tramite l'inoculazione di un transponder contenente un codice identificativo elettronico univoco e mediante l'attribuzione di un codice UELN. Entrambi i codici figurano
sul documento di identificazione (passaporto).
2.1. Transponder.
I trasponder devono essere conformi agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 e devono contenere un «Codice transponder» elettronico a 64
bit la cui struttura e':

Bit |Numero di cifre|Numero di combinazioni|Descrizione ---------------------------------------------------------------------
| | |Per l'identificazione di
| | |animali, questo bit deve 1 | 1 |2 |essere {1} ---------------------------------------------------------------------
| | |Contatore retagging (da 2-4 | 1 |8 |0 a 7) ---------------------------------------------------------------------
| | |Contiene il codice NC
| | |{01} per indicare
| | |animali della specie
| | |equina conformemente al
| | |cap. 1, sezione 1
| | |dell'allegato al
| | |regolamento (CEE) n. 5-9 | 2 |32 |2658/87. ---------------------------------------------------------------------
| | |Campo vuoto (zero)
| | |riservato per 10-15| 2 |64 |applicazioni future ---------------------------------------------------------------------
| | |Blocco dati: deve essere 16 | 1 |2 |zero (nessun blocco) --------------------------------------------------------------------- 17-26| 4 |1.024 |Codice Paese ISO 3166 ---------------------------------------------------------------------
| | |Codice identificazione 27-64|12 |238 |univoco del cavallo

Il codice del transponder e' composto da 16 cifre di cui la prima e' sempre zero e solitamente non viene letta. Le prime quattro cifre (incluso lo zero iniziale) contengono il codice del Paese, che per l'Italia e' 380. Il numero di combinazioni possibili di «codici transponder» per i cavalli nati in un determinato Paese e' di 274.877.906.944. Tuttavia, i codici da 900 a 998 possono essere utilizzati per indicare singoli produttori che si impegnano a produrre esclusivamente trasponder con codici univoci in tutto il mondo. I codici produttore sono attribuiti dall'International Committee for Animal Recording (ICAR) nel quadro di un piu'
complessivo processo di validazione dei prodotti.
Poiche' la norma ISO 11784 attribuisce alle Autorita' di ciascun Paese la responsabilita' di assicurare l'univocita' dei codici che iniziano con il codice di quel medesimo Paese e poiche' tale controllo puo' essere svolto solo dal gestore di una banca dati centralizzata, in attesa dell'attivazione da parte dell'UNIRE della Banca dati degli equidi (per i transponder degli equidi verranno riservate le serie numeriche comprese tra 0380271000000001 e 0380273999999999), a far data dalla presente circolare tutti gli equidi dovranno essere identificati mediante transponder che inizino con il codice del produttore cosi' come attribuito dall'ICAR (vedi
www.icar.org).
2.2. Codice UELN.
A ciascun puledro viene anche attribuito un numero di registrazione che lo accompagnera' per tutta la vita: si tratta del «Numero a Vita Universale Equino» (UELN) di 15 cifre che identifica univocamente il cavallo a livello mondiale e non puo' essere cambiato
per alcun motivo.
Le prime sei cifre del codice UELN identificano il Data Base nel quale e' registrato il cavallo: le prime tre (come per il codice transponder) sono il codice ISO 3166 del Paese (380 per l'Italia) e le seconde tre sono il codice del Data Base riconosciuto a livello internazionale (ad esempio, il codice per l'UNIRE-Cavallo da Sella e' 380007, quello per l'UNIRE-Trottatore e' 380008, ecc.). Alcuni Data Base italiani non hanno ancora un codice UELN (ad esempio: UNIRE-Puro Sangue; AIA-Lipizzano; ecc.) e sono invitati a provvedere quanto
prima facendo riferimento al sito www.ueln.net.
Le ultime nove cifre del codice UELN identificano univocamente un cavallo all'interno del proprio Data Base di riferimento. Pertanto, il numero massimo di cavalli identificabili all'interno di uno stesso
Data Base e' pari ad un miliardo (109).
Tuttavia, ogni organizzazione responsabile della tenuta di un Base Dati puo' organizzare come crede i suoi codici UELN: ad esempio la L.I.F. (Lipizzan International Federation) ha proposto che le organizzazioni aderenti inseriscano nei propri codici UELN, dopo le tre cifre che individuano lo Stato e le tre che identificano la Base Dati, il sesso (una cifra), la liena paterna (una cifra), purezza/incrocio (una cifra) ed infine il numero individuale (6 cifre). Con questa regole ogni libro genealogico del cavallo lilipizzano puo' codificare fino al massimo di un milione di animali. Pertanto, ogni organizzazione e' libera di utilizzare i propri codici UELN come crede, ma deve tener presente che ogni ulteriore specifica
riduce il numero di cavalli univocamente identificabili.
In ogni caso, il codice UELN compare su tutti i documenti
ufficiali del cavallo.
3. Identificazione puledri nati dal 1° gennaio 2007 in allevamenti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici
ufficialmente riconosciuti (art. 3, legge n. 30/1991).
3.1. Fino alla attivazione della BDE i libri genealogici ed i registri anagrafici ufficialmente riconosciuti ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, mantengono la propria operativita' per quanto concerne l'identificazione, la registrazione degli eventi vitali e
riproduttivi, ed il rilascio dei passaporti degli equidi iscritti.
3.2. In preparazione del previsto trasferimento dei dati alla BDE, l'AIA, le ANA e l'UNIRE che gestiscono i libri genealogici ed i registri anagrafici ufficialmente riconosciuti, effettuano le
seguenti operazioni:
- acquisizione del codice dell'azienda rilasciato dall'ASL,
qualora non gia' presente in archivio;
-acquisizione del codice fiscale del proprietario (persona fisica o giuridica) del cavallo, qualora non gia' presente in
archivio;
-registrazione dei cavalli mediante codice UELN;
-identificazione dei puledri mediante transponder al piu' tardi
entro 210 giorni dalla nascita.
3.3. Per i puledri destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari, ne' alla esportazione verso paesi terzi, e' sufficiente che l'allevatore compili e consegni all'APA competente per territorio apposita dichiarazione, secondo il modello allegato, mentre l'animale viene identificato conformemente all'allegato A dell'ordinanza del
Ministero della salute del 14 novembre 2006.
4. Identificazione dei puledri nati dal 1° gennaio 2007 in allevamenti non aderenti ai libri genealogici e registri anagrafici
di cui al punto 3.
4.1. Il proprietario del puledro deve richiedere per iscritto all'APA competente per territorio, di provvedere all'identificazione
dell'animale fornendo le seguenti informazioni:
-dati anagrafici e codice fiscale del proprietario del puledro;
-codice ASL ed indirizzo dell'azienda in cui il puledro viene
identificato;
-data nascita del puledro;
-sesso del puledro.
4.2. Entro 210 giorni dalla richiesta, l'APA provvede ad identificare l'equide, mediante applicazione del transponder di cui al punto 2, e a completare la scheda di identificazione gia'
predisposta (modello allegato).
4.3. L'APA acquisisce i dati e li registra, utilizzando la procedura informatica gia' in uso per i registri anagrafici razze
equine autoctone.
4.4. L'APA rilascia, per gli equidi identificati, un passaporto conforme al modello gia' in uso per i registri anagrafici, realizzato
attraverso la stessa procedura informatica di cui al punto 4.3.
4.5. Durante il periodo transitorio vengono acquisiti e registrati anche i dati relativi alle entrate ed uscite degli equidi dall'azienda (passaggi di proprieta', morti, furti, ecc.). I passaggi di proprieta' vengono riportati, su richiesta degli aventi causa ed a
cura dell'APA, anche sui passaporti degli equidi.
4.6. Per i puledri destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari, ne' alla esportazione verso paesi terzi, e' sufficiente che l'allevatore compili e consegni all'APA competente per territorio apposita dichiarazione, secondo il modello allegato, mentre l'animale viene identificato conformemente all'allegato A dell'ordinanza del
Ministero della salute del 14 novembre 2006.
Le APA conservano tutta la documentazione prevista per il
rilascio dei passaporti.
5. Identificazione di equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non identificati in base alle decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE
(animali senza transponder e senza passaporto).
5.1. La procedura di identificazione e' quella prevista al punto
4.
5.2. L'identificazione deve essere effettuata al piu' presto possibile. In merito alle movimentazioni e all'avvio alla macellazione degli equidi, i proprietari degli animali dovranno
attenersi alle indicazioni che fornira' il Ministero della salute.
Le APA conservano tutta la documentazione prevista per il
rilascio dei passaporti.
6. Costi del servizio.
I costi sono a totale carico dei proprietari che richiedono i servizi. L'AIA stabilisce tariffe specifiche e identiche su tutto il territorio nazionale, cui saranno aggiunti costi del servizio e di segreteria. Eventuali contributi pubblici andranno a detrazione del
costo sostenuto dal proprietario.
Roma, 14 maggio 2007
Il capo Dipartimento delle politiche di sviluppo: Ambrosio
 
----> Vedere Allegati da pag. 35 a pag. 36 della G.U. <----
 
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