Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 maggio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Priore Heidi Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Priore Heidi Carolina, nata a Citta' del Guatemala (Guatemala) il 30 aprile 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Siena in data 14 aprile 2004;
Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 13 ottobre 2005 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
Considerato che la stessa e' iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 17 ottobre 2006;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 gennaio 2007 e del 12 aprile 2007;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Priore Heidi Carolina, nata a Citta' del Guatemala (Guatemala) il 30 aprile 1978, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 3 maggio 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
4) diritto processuale civile;
5) diritto processuale penale.
c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti:
1) diritto penale;
2) diritto civile;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato, l'altra su inoltre su deontologia e ordinamento forense.
d) La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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