Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007
Approvazione dei modelli di comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
Art. 1.
Approvazione dei modelli
1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2007, anche in forma unificata. I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attivita' esercitate, attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.
1.2. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si assolve, per il periodo d'imposta 2006, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
 
Art. 2.
Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati, prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.
2.2. I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
 
Art. 3.
Modalita' per la trasmissione dei dati
3.1. I modelli, in base ai decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, relativi alle attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.
3.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruita' e coerenza, utilizzando modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.
 
Art. 4.
Asseverazione
4.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
4.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attivita'. Motivazioni.
Il presente provvedimento, coerentemente con quanto previsto dai decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002, 21 febbraio 2003, 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004 - 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006, e 20 marzo 2007, con i quali sono stati complessivamente approvati 206 studi di settore, stabilisce:
a) le modalita' con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate i dati annotati separatamente;
b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per comunicare i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
c) le caratteristiche e le modalita' di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate.
I modelli approvati con il presente provvedimento sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2007. Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni;
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3), e successive modificazioni: modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001: individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
decreti 30 marzo 1999, 3 e 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 e 20 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 e 25 marzo 2002, 21 febbraio e 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004 - come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004 - 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006 e 20 marzo 2007: approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno 2006: approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 29 del S.O. <----
 
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