Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007
Revoca dell'autorizzazione, alla societa' «C.A.F. Sud Solidale S.r.l.», in Napoli, all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Campania

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,
Dispone la revoca dell'autorizzazione concessa per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati alla societa' C.A.F. Sud Solidale, con sede in Napoli al corso S. Giovanni a Teduccio n. 704, con decreto direttoriale n. 104 del 31 maggio 2005 e successivi decreti rettificativi n. 114 del 14 giugno 2005 e n. l27 del 22 giugno 2005, iscritta al n. 80 nell'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Motivazioni.
La presente revoca e' disposta a seguito dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione redatto dall'ufficio Audit esterno di questa direzione regionale in data 12 aprile 2007, a conclusione dell'attivita' di controllo finalizzata a verificare il corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale posta in essere dal C.A.F. Sud Solidale, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Dall'attivita' preliminare e dall'esame congiunto degli atti messi a disposizione dei verbalizzanti e' stato, innanzitutto, rilevato che la compagine sociale del C.A.F. e' costituita da nove soci e non dalla sola associazione Sud Solidale, come impropriamente indicato nella richiesta di autorizzazione.
La predetta istanza e' stata presentata ai sensi dell'art. 32 lettera e) del decreto legislativo n. 241/1997 (sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti) ed anche nel proprio sito internet il C.A.F. si qualifica quale centro costituito da sostituti d'imposta.
Al riguardo, i verificatori hanno accertato che tra i nove soci che compongono la compagine sociale solo tre rivestono la qualifica di sostituti d'imposta quali datori di lavoro, e tale qualifica non appartiene all'associazione Sud Solidale, promotrice del C.A.F.
Inoltre, da un'analisi approfondita dell'elenco dei nominativi aderenti all'associazione Sud Solidale, i verificatori hanno accertato l'insussistenza del requisito numerico previsto dall'art. 32 lettera e) del decreto legislativo n. 241/1997, in quanto la predetta associazione non aveva, ne' all'atto della richiesta di autorizzazione ne' alla data della verifica 50.000 soci, ne' sostituti d'imposta con 50.000 dipendenti.
L'affermazione di parte che tra gli iscritti alle numerose associazioni aderenti a loro volta all'associazione Sud Solidale, promotrice del C.A.F., vi siano sostituti d'imposta con almeno 50.000 dipendenti, con particolare riferimento all'associazione internazionale Italiani nel Mondo, non ha trovato conforto documentale, sebbene richiesto in sede di accesso.
Il relativo riscontro eseguito in anagrafe tributaria dai verificatori auditors ha, infatti, evidenziato che la predetta associazione, quale sostituto d'imposta, annovera solo n. 19 lavoratori dipendenti, riscontrandosi anche per altre associazioni un numero trascurabile di lavoratori dipendenti. Inoltre, per le altre associazioni (Medimpresa, Associazione Calabria Mondo, Associazione Regno delle due Sicilie), non risulta prodotta alcuna dichiarazione ne' reddituale ne' quale sostituto d'imposta.
Oltre ai rilievi di cui sopra, nel processo verbale emergono ulteriori considerazioni relative ai numerosi centri di raccolta, gia' oggetto di numerosi accessi svolti nell'anno 2006 da funzionari dell'Audit esterno.
E' noto che ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i C.A.F. dipendenti possono affidare ai propri soci od associati le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, nonche' le operazioni di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione.
I predetti controlli nei confronti dei centri di raccolta del C.A.F. Sud Solidale hanno evidenziato che tali strutture decentrate sono riconducibili a studi professionali di liberi professionisti i cui responsabili non avevano, al momento dell'accesso, la qualita' di sostituti d'imposta di lavoratori dipendenti, risultando, quindi, privi dei requisiti per essere soci di un C.A.F. costituito ai sensi dell'art. 32. lett. e) del decreto legislativo, n. 241 del 1997.
Al riguardo, si sono espresse la direzione centrale Audit e sicurezza e la soppressa direzione centrale Gestione tributi (rispettivamente con nota n. 124458 del 31 luglio 2003 e nota n. 3/4/117874 del 30 luglio 2003), e, da ultimo, la direzione centrale Servizi ai contribuenti e relazioni esterne, con nota del 20 febbraio 2007, prot. n. 2006/106795, emanata con riferimento ad uno specifico quesito formulato da questa direzione regionale, nella quale e' stato ribadito che «il professionista puo' essere considerato socio o associato di un C.A.F. dipendenti solo se e' un professionista del pubblico e privato impiego iscritto nella propria associazione di lavoratori dipendenti che ha costituito il C.A.F. oppure se e' un sostituto d'imposta iscritto all'associazione di sostituti d'imposta che ha costituito il C.A.F.
Cio' in quanto, ai fini dello svolgimento dell'attivita' prevista dall'art. 16 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, la definizione di socio o associato non puo' prescindere dalla natura dell'associazione cui il soggetto e' iscritto e che ha costituito il C.A.F.
Il presente provvedimento e' adottato in considerazione di tutto quanto sopra esposto ed in conformita' alle direttive impartite dalla direzione centrale Gestione tributi, ora direzione centrale Servizi ai contribuenti e relazioni esterne, con la su menzionata nota n. 3/4/117874 del 30 luglio 2003.
Copia del presente provvedimento viene inviata alla direzione centrale Audit e sicurezza, alla direzione centrale Servizi ai contribuenti e al C.A.F. interessato.
Norme e prassi citate nell'atto:
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 164;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
nota della direzione centrale Gestione tributi, n. 3/4/117874 del 30 luglio 2004;
nota della direzione centrale Audit e sicurezza, n. 124458 del 31 luglio 2003;
nota della direzione centrale Servizi ai contribuenti e relazioni esterne.

Napoli, 10 maggio 2007

Il direttore regionale: Spaziani
 
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