Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2004-2005. |
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In data 14 maggio 2007, alle ore 16 ha avuto luogo l'incontro tra: ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato), e le seguenti Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali --------------------------------------------------------------------- CGIL/FP.... (firmato) |CGIL.... (firmato) --------------------------------------------------------------------- CISL/FPS.... (firmato) |CISL.... (firmato) --------------------------------------------------------------------- UIL/FPL.... (firmato) |UIL.... (firmato) --------------------------------------------------------------------- CIDA/Enti locali.... (firmato) |CIDA.... (firmato) --------------------------------------------------------------------- DIRER/DIREL.... (firmato) |CONFEDIR.... (firmato) --------------------------------------------------------------------- CSA (FIADEL/CISAL, FIALP/CISAL, | CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU, CONFILL | EELL-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL FADEL).... | (firmato) |CISAL.... (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali relativo al biennio economico 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005. |
| Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2004-2005. Titolo I PARTE ECONOMICA Capo I Disposizioni generali Art. 1. Campo di applicazione, durata e decorrenza 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto regioni - autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all'area dirigenziale 2ª dell'art. 2, dell'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002-2005 del 23 settembre 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione e decorrenza espressamente prescritta dal contratto stesso. 4. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 3. 5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.N.L. relativi all'area dirigenziale 2ª, di cui al comma 1. Capo II Il trattamento economico Art. 2. Stipendio tabellare 1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito dall'art. 21, comma 3, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006, e' incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilita', con decorrenza dalle date sottoindicate: a) dal 1° gennaio 2004: Euro 60,00; b) dal 1° gennaio 2005: Euro 81,00. 2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, e' rideterminato in Euro 40.129,98 comprensivo del rateo della tredicesima mensilita'. 3. E' confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 nonche' la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita. Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi 1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2004-2005, gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato. Agli effetti della indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennita' in caso di decesso), si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto. 2. Gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio tabellare. Art. 4. Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato 1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date del 1° gennaio 2004 e del 1° gennaio 2005, nell'importo annuo per tredici mensilita', determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, e' incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilita': a) Euro 572,00 al 1° gennaio 2004; b) Euro 1.144,00 al 1° gennaio 2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, sono incrementate, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale. 2. Gli enti, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 31 dicembre 2005, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2005, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 27, comma 2, del C.C.N.L. del 23. dicembre 1999, come modificati dall'art. 23, comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di Euro 10.443,77 e nel valore massimo di Euro 44.013,47; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall'art. 27, comma 5, del citato C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, come modificato dall'art. 24 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti. 5. Le risorse di cui al comma 4, decorrenti dal 31 dicembre 2005, sono utilizzate per incrementare, a valere dal 2006, le somme destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato; la contrattazione decentrata integrativa, di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del comma 4 tra le due voci retributive, nel rispetto delle previsioni dell'art. 28, comma 1, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999. 6. Negli enti per i quali non e' prevista la contrattazione decentrata integrativa, le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due predetti compensi che gli enti definiscono, previa concertazione, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999. Art. 5. Tredicesima mensilita' 1. Gli enti corrispondono ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato una tredicesima mensilita' nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L'importo della tredicesima mensilita', fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, e' pari: a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art. 2, comma 2 e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre; b) al rateo del maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, ove acquisito; c) al rateo della retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita. 3. Il diritto alla tredicesima mensilita' matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa e' corrisposta per intero ai dirigenti in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. 4. Ai fini del computo dell'ammontare della tredicesima mensilita', sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali e' prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, prima del mese di dicembre, la tredicesima e' dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed e' calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al dirigente nell'ultimo mese di servizio. 6. Nel caso di assegnazione del dirigente, nel corso d'anno, ad altro incarico comportante una retribuzione di posizione di importo diverso da quella connessa al precedente incarico, ai fini della determinazione dell'ammontare della tredicesima mensilita', i ratei giornalieri sono computati, in relazione alla effettiva durata degli incarichi, con riferimento alla retribuzione di posizione per questi stabilita. 7. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non e' dovuta al dirigente cessato dal servizio, ai sensi dell'art. 21, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23-bis, comma 1, lettera d), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, oppure a seguito dell'adozione nei suoi confronti degli atti previsti dall'art. 27, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996; nel caso di sospensione dagli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 23-ter, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, in relazione alla durata della stessa, i ratei giornalieri della tredicesima mensilita' sono computati sulle voci retributive di cui al comma 2, con esclusione della retribuzione di posizione. 8. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternita', trovano applicazione le regole stabilite nel decreto legislativo n. 151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima mensilita' spettano, comunque, per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali e' prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell'art. 5 del C.C.N.L. 12 febbraio 2002. 9. Per i periodi temporali di assenza che comportino una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita', relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico. 10. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilita' nei casi in cui ricadano all'interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilita', ai sensi del comma 7. 11. E' disapplicata la disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2002. Art. 6. Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 1. In occasione del prossimo rinnovo del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009, le attuali modalita' di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato contenute nell'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, saranno oggetto di una complessiva ed approfondita riconsiderazione in relazione all'obiettivo di pervenire a meccanismi piu' semplici e certi di determinazione delle risorse finanziarie da destinare agli istituti del trattamento economico accessorio dei dirigenti. Art. 7. Disposizioni specifiche per le camere di commercio 1. Allo scopo di assicurare la miglior diffusione di logiche e sistemi di gestione coerenti con il sistema a rete delle camere di commercio e favorire il confronto gestionale tra le stesse, la definizione dei criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilita', rilevanti ai fini della retribuzione di posizione, avverra' tenendo anche conto del posizionamento degli indicatori di efficienza e qualita' dei servizi in base alle metodologie di cui al regolamento di amministrazione e contabilita' vigente. Conseguentemente, la definizione dei criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione, rilevanti ai fini della retribuzione di risultato, avverra', anche tenendo conto dell'andamento dinamico dei suddetti indicatori. Le aree di valutazione, oltre alle scelte specifiche di ciascuna camera di commercio, si articoleranno con riferimento: 1) al livello di conseguimento degli obiettivi, considerando in via prioritaria gli obiettivi connessi al programma annuale, comuni a tutte le posizioni dirigenziali; 2) ad obiettivi specifici per ciascuna di tali posizioni; 3) ai comportamenti organizzativi, considerando in particolare quelli legati allo sviluppo professionale delle risorse umane ed all'attuazione dei sistemi di valutazione delle stesse. L'applicazione del presente articolo avviene nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente. Dichiarazione congiunta n. 1. Le parti congiuntamente dichiarano che gli incrementi della retribuzione di posizione e di risultato derivanti dall'applicazione dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, essendo finanziati con risorse previste ed utilizzate direttamente dal C.C.N.L., non incidono sugli eventuali aumenti delle medesime voci retributive disposti dagli enti, sulla base di risorse decentrate legittimamente rese disponibili, nel rispetto delle regole stabilite nell'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 e dell'art. 23 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006. Dichiarazione congiunta n. 2. Le parti congiuntamente dichiarano che, in occasione del prossimo rinnovo del C.C.N.L. dell'area della dirigenza II, relativo al quadriennio normativo 2006-2009, si procedera' ad uno specifico approfondimento delle problematiche attinenti alla disciplina del trattamento economico del dirigente cui sia stato conferito un incarico ad interim. Le parti, inoltre, concordano che si procedera' ad una revisione della attuale disciplina concernente l'onnicomprensivita' del trattamento economico del dirigente, con riferimento alla correlazione tra retribuzione di risultato e i compensi aggiuntivi previsti dalla vigente disciplina contrattuale e normativa. Dichiarazione a verbale n. 1. La DIRER/DIREL ritiene che la disciplina prevista dall'art. 8, comma 1 del C.C.N.L. 19 dicembre 1996 sia applicabile anche al presente contratto. Dichiarazione a verbale n. 2. L'organizzazione sindacale CSA ritiene che nel prossimo rinnovo contrattuale della dirigenza del comparto regioni - autonomie locali per il quadriennio 2006/2009, debba essere affrontato anche il problema gia' evidenziato nel corso della presente trattativa, della estensione della disciplina della «risoluzione consensuale» anche alle ipotesi di mobilita' per il quale sottopone la seguente proposta: proposta di integrazione dell'art. 17 «Indennita' di risoluzione consensuale» del C.C.N.L. del 1° aprile 1999. La risoluzione consensuale puo' essere proposta altresi' dall'amministrazione o dal dirigente anche in caso di mobilita' volontaria di quest'ultimo, purche' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendogli con cio' il diritto ad una indennita' concordata volta a compensare gli svantaggi derivanti dal cambiamento affrontato e consentendo all'amministrazione di poter disporre autonomamente di tale vacazione nella dotazione organica o di perseguire il contenimento dei costi per le spese di personale. Tale indennita' deve rimanere nell'ambito della effettiva capacita' di spesa dei bilanci dell'ente. La misura dell'indennita' puo' variare fino ad un massimo di ventiquattro mensilita'. |
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