Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 maggio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Urayeva Olena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore dei conti.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Urayeva Olena, nata a Lutsk (Ucraina) il 30 agosto 1973, cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di economista, conseguito in Ucraina, ai fini dell'accesso all'istituto dei revisori dei conti ed esercizio in Italia della professione di revisore dei conti;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di baccelliere in economia, professore di economia, conseguito presso l'«Universita' Statale dell'economia di Kiev» il 30 giugno 1995 e del «Diploma di laurea magistrale in contabilita' e revisione dei conti» presso 1'«Universita' Statale dell'economia di Kiev» in data 30 dicembre 2000, in cui e' specificato pure lo svolgimento di tirocinio;
Considerato che il titolo accademico-professionale di cui e' in possesso l'istante, risulta come da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Kiev del 18 aprile 2006 che «in base all'ordinamento locale il predetto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di economista, revisore dei conti istituzioni bancarie»;
Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di revisore dei conti e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. Del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Treviso rinnovato in data 15 giugno 2006, con scadenza il 15 giugno 2007 per lavoro subordinato;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Urayeva Olena, nata a Lutsk (Ucraina) il 30 agosto 1973, cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'«Istituto dei revisori dei conti» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto commerciale, 2) diritto tributario.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare all'Istituto dei revisori dei conti domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
 
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