Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 aprile 2007
Riconoscimento, al sig. Koching Thomas Gerhard, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere e ingegnere industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Koching Thomas Gerhard, nato il 4 maggio 1962 a Nurnberg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Friedrich-Alexander Universitat» di Erlangen-Nuenberg (Germania) in data 29 novembre 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, settore dell'informazione e settore industriale l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
Preso atto del tirocinio e della attivita' professionale documentate dal richiedente;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale e settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Koching non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tali settori, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che nella medesinia seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accaademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere industriale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Koching Thomas Gerhard, nato il 4 maggio 1962 a Nurnberg (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione di «ingegnere industriale» in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) fisica tecnica; 2) impianti termici.
 
Art. 3.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e settore dell'informazione, per le aioni in motivazione, e' respinta.
Roma, 24 aprile 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata eccedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore dell'informazione.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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