Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 aprile 2007 |
Riconoscimento, al sig. Graffi Leonardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza del sig. Graffi Leonardo, nato il 3 maggio 1976 a Bologna (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui e' in possesso dal 21 novembre 2005, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'«Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna» in data 19 ottobre 2000 ed il titolo accademico annuale «Master of Laws» presso la «Harward Law School» di Cambridge - Massachusetts in data 10 giugno 2004; Preso atto che il sig. Graffi ha documentato, altresi', lo svolgimento della compiuta pratica forense come da certificato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina datato 6 dicembre 2006 nonche' di attivita' professionale svolta presso uno studio legale americano dal 1° ottobre 2004 al 19 settembre 2006; Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo di «ricercatore» presso l'Universita' degli studi di Verona dal 1° gennaio 2005, e' risultato vincitore di una borsa di studio per un corso di perfezionamento presso la «United Nations Commission on Intemational Trade Law» di Vienna nel 2003; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 25 gennaio 2007; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Graffi Leonardo, nato il 3 maggio 1976 a Bologna (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» per l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 24 aprile 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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