Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 aprile 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Merlin Isabella, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Merlin Isabella, nata il 22 agosto 1976 a Bovolone (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Solicitor» conseguito in Gran Bretagna e di cui e' in possesso dal 1° ottobre 2004, come attestato da «The Supreme Court of England and Wales», ai fini dell'accesso all'albo degli «avvocati» ed esercizio in Italia della omonima professione»;
Considerato che la richiedente e' in possesso dei seguenti titoli accademici: «Dottore in scienze internazionali e diplomatiche» conseguito presso l'Universita' di Trieste in data 6 luglio 2000, «Postgraduate diploma in Law» conseguito presso il «College of Law» nel giugno 2001;
Considerato che la sig.ra Merlin ha concluso in data 29 luglio 2002 il «Legal Practice Course» presso il «College of Law» ed ha superato il «Professional Skills Course» in data 9 settembre 2003;
Considerato che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attivita' professionale presso uno studio legale inglese;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Merlin Isabella, nata il 22 agosto 1976 a Bovolone (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 24 aprile 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta, in considerazione degli esami svolti presso l'Universita' di Trieste, consiste nello svolgimento di un elaborato su diritto penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone