Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007
Organizzazione, composizione, funzionamento e risorse dell'Osservatorio nazionale del turismo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, che ha delegato al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Francesco Rutelli, le funzioni in materia di turismo;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 «Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto in particolare l'art. 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, che istituisce l'Osservatorio nazionale del turismo con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitivita' del sistema e che demanda ad un successivo provvedimento la definizione dell'organizzazione, della composizione, del funzionamento e delle risorse dell'Osservatorio nazionale del Turismo;
Visto l'art. 1, comma n. 1229 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo;
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 con la quale e' stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo la somma di 2 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1229 della legge finanziaria;
Considerato che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo ha competenza in materia di studi, ricerche, raccolta di dati statistici, monitoraggio degli investimenti e dell'occupazione inerenti il fenomeno turistico;
Considerato che il Comitato delle politiche turistiche nella seduta del 14 dicembre 2006 ha acquisito l'ipotesi progettuale allegata senza formulare osservazioni se non quella di prevedere idonee forme di monitoraggio dei flussi turistici che interessano le citta' d'arte particolarmente soggette al fenomeno dell'escursionismo, anche al fine di elaborare proposte per rendere disponibili risorse economiche aggiuntive per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle amministrazioni locali per taluni servizi pubblici;
Ritenuto opportuno regolare i rapporti tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e l'Unioncamere con apposita Convenzione, avendo acquisito la disponibilita' della stessa Unioncamere a partecipare, anche finanziariamente, alle attivita' di ricerca dell'Osservatorio nazionale del turismo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni recepite nel presente decreto;
Decreta:

Art. 1.
Per lo svolgimento dei compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, l'Osservatorio nazionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, ha sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.
 
Art. 2.
1. Al fine della individuazione delle strategie e del coordinamento dell'attivita' svolta dall'Osservatorio, e' istituito un Comitato direttivo presieduto dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e composto da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con funzioni di coordinatore, da tre esperti, designati dalla stessa Conferenza, da un rappresentante designato dalla Banca d'Italia e da due rappresentanti designati dall'Unioncamere. Alle riunioni del Comitato e' invitato un rappresentante dell'Istat.
2. I componenti del Comitato direttivo dell'osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Le funzioni di segreteria, organizzazione e gestione delle risorse statali dell'Osservatorio sono svolte da un Servizio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. Per le spese di funzionamento e di assistenza tecnica potranno essere utilizzate risorse non superiori al 3% della complessiva disponibilita' dell'Osservatorio.
4. La partecipazione al Comitato direttivo dell'osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
 
Art. 3.
1. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi nazionali ed internazionali, fatta salva la possibilita' di delegare i membri dello stesso Comitato.
2. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal coordinatore.
3. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
4. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, il Comitato direttivo dell'osservatorio disciplina le modalita' di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonche' le modalita' di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attivita' dell'organismo.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato direttivo delibera il programma annuale di attivita' dell'Osservatorio per l'anno seguente, anche sulla base delle indicazioni del Comitato per le politiche turistiche. In caso di necessita' l'Osservatorio ha la possibilita' di deliberare indagini o studi, anche a campione, al di fuori del predetto programma annuale.
6. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio si provvede mediante le risorse previste nel capitolo «Spese per attivita' di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione» di competenza del Dipartimento dello sviluppo e competitivita' del turismo e attraverso la stipula di apposite convenzioni con l'Unioncamere o altri enti pubblici anche territoriali.
7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Osservatorio approva i risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente che vengono trasmessi al Comitato per le politiche turistiche.
 
Art. 4.
1. Per specifiche esigenze inerenti ad attivita' comprese nel programma di cui al precedente articolo, l'Osservatorio nazionale del turismo puo' procedere all'affidamento di incarichi attraverso procedure ad evidenza pubblica a soggetti di comprovata esperienza.
2. L'affidamento di tali incarichi deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale delle attivita', assieme alla quantificazione della spesa a tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie.
 
Art. 5.
In fase di prima attuazione il programma di attivita' per l'anno 2007 e' costituito dal documento allegato al presente decreto, che potra' essere comunque modificato e integrato dal Comitato direttivo assicurando l'invarianza della spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2007

Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri
con delega al turismo
Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 385
 
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