Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2007 (vai al sommario) |
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |
DECRETO 10 aprile 2007 |
Regolamento che disciplina le modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303. |
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IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»; Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera b), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 il quale prevede che il Consiglio di amministrazione disciplini le modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto; Vista la deliberazione n. 1/2006 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 10 febbraio 2006, con la quale e' stato approvato il regolamento concernente le modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto; Vista la nota del 19 febbraio 2007 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/1.4.d.a.7/70-1132/P ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303; Emana
l'unito regolamento recante le modalita' per l'acquisto di beni, servizi e forniture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2007 Il presidente: Moccaldi |
| Allegato (alla delibera n. 1/2006 assunta dal consiglio di amministrazione in data 10 febbraio 2006)
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' PER L'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI O FORNITURE
ATTIVITA' CONTRATTUALE
Capo I Disposizioni generali
Art. 1. Normativa applicabile
1. L'attivita' contrattuale dell'Istituto, oltre che dalle norme del presente regolamento, e' disciplinata nei casi e nei limiti di valore prestabiliti dalle norme dell'Unione europea e di quella nazionale vigente in materia.
Art. 2. Norme generali sull'attivita' contrattuale
1. Il direttore generale, entro il 31 ottobre, predispone il programma triennale dei lavori, dei beni e servizi da aggiornarsi annualmente sulla base delle linee di indirizzo fissate dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio. 2. L'indizione delle procedure concorsuali che superino la soglia comunitaria e' approvata dal direttore generale il quale puo' stabilire, con propri atti di indirizzo, che per alcuni contratti inferiori a tale soglia sia ugualmente applicata la disciplina comunitaria. 3. Per le procedure concorsuali che superino la soglia comunitaria rientrano nelle attribuzioni del direttore generale la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, l'espletamento dell'eventuale gara per la scelta del contraente, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento. 4. Al di sotto della soglia comunitaria rientrano nelle attribuzioni del titolare del centro di responsabilita' la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, l'espletamento dell'eventuale gara per la scelta del contraente, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento. 5. Quando la natura e l'oggetto della spesa presentino un notevole grado di complessita', anche di natura tecnica, il direttore generale puo' costituire, con provvedimento motivato, una apposita commissione consultiva formata da personale dell'Istituto. 6. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita', puo' essere annualmente affidata dal direttore generale ad un unico centro di responsabilita'. 7. Per l'uso e l'acquisto di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati vengono seguite le procedure previste dalla pertinente normativa comunitaria e da quella nazionale 8. Su proposta dei titolari dei centri di responsabilita' il direttore generale approva gli schemi di contratto tipo e i relativi capitolati tipo. 9. Il direttore generale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, cura la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione e dei bandi di gara indicativi con i quali si comunicano, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, il totale delle forniture, per settori di prodotti, che si intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi. 10. E' vietato l'artificioso frazionamento degli appalti allo scopo di sottrarli all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
Art. 3. Responsabile del procedimento
1. Con provvedimento del direttore generale o del titolare del centro di responsabilita' competente si procede alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il responsabile sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento, dell'eventuale pubblicazione del bando di gara, alla scelta del contraente, alla conclusione del contratto, all'esecuzione dello stesso fino al collaudo. 3. Quando la natura e l'oggetto della spesa presentino un notevole grado di complessita' anche di natura tecnica il direttore generale o il titolare del centro di responsabilita' puo' costituire con provvedimento motivato apposita commissione consultiva presieduta da un dirigente e costituita da personale in servizio nell'Istituto.
Art. 4. Locazioni immobiliari
1. Per le locazioni di immobili, si applica la disciplina vigente in materia per le amministrazioni dello Stato.
Art. 5. Contratto di leasing
1. Il ricorso al contratto di leasing e' consentito quando ne e' dimostrata la convenienza economica rispetto alle altre tipologie di contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza di disponibilita' finanziarie in conto capitale, di disporre di strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali. Tali circostanze devono risultare dalla relazione del titolare del centro di responsabilita' competente, previo parere della Commissione di cui all'art. 3. 2. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario; l'importo dell'eventuale riscatto del bene, oggetto del contratto, e' a carico del competente capitolo di spesa in conto capitale.
Art. 6. Comodato
1. Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, fermo restando l'accertamento della convenienza economica. Tali circostanze devono risultare dalla relazione del titolare del centro di responsabilita' competente. 2. I beni ricevuti in comodato sono riportati in una sezione speciale dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti ai prezzi di mercato.
Art. 7. Acquisto di beni, fornitura di servizi e lavori pubblici
1. Per gli appalti di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' nel relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni. 2. Per gli acquisti di beni e servizi l'ISPESL puo' utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a., secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo/qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, oggetto delle stesse convenzioni. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
Art. 8. Mercato elettronico
1. L'Istituto per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria puo' far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
Capo II Attivita' contrattuale ordinaria
Art. 9. Procedure contrattuali ordinarie
1. I contratti relativi ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere sono stipulati a seguito di una delle seguenti procedure: a) procedure aperte; b) procedure ristrette; c) procedure negoziate. 2. Tali procedure sono regolate al di sotto dei limiti di valore previsti dalla normativa comunitaria dalle disposizioni del presente capo, fermo restando quanto previsto per i lavori pubblici dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni. 3. Tutti gli importi vanno considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 10. Procedure aperte
1. La scelta del contraente mediante procedura aperta e' preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara. 2. Il bando, in conformita' ed in attuazione della determinazione di contrattare, deve indicare: a) l'oggetto del contratto; b) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alla gara; c) le modalita' e i termini per la partecipazione alla gara; d) il tipo di procedura prescelta e il criterio di aggiudicazione, nell'ambito di quelli previsti dall'art. 15, comma 3. 3. Il bando, oltre che osservare le vigenti disposizioni normative in materia di pubblicita' e' affisso all'albo dell'Istituto e riportato sul sito internet. Della pubblicazione e' data notizia per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
Art. 11. Procedure ristrette
1. Se la procedura aperta e' andata deserta o per altra ragione che sia opportunamente indicata nella deliberazione di contrattare, puo' farsi ricorso alle procedure ristrette nella forma della licitazione privata o dell'appalto concorso.
Art. 12. Licitazione privata
1. La licitazione privata si svolge mediante l'invio, ai soggetti ritenuti idonei, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito. Dalla lettera di invito deve altresi' risultare il criterio di aggiudicazione della gara, prescelto fra quelli indicati dall'art. 15, comma 3.
Art. 13. Appalto-concorso
1. Qualora risulti conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire di cui siano indicate soltanto le principali caratteristiche, puo' farsi ricorso alla procedura dell'appalto-concorso. 2. In tal caso, i soggetti prescelti sono invitati a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto, con indicazione delle condizioni e del prezzo al quale sono disposti ad eseguirlo. 3. Salvo che non sia diversamente disposto nella deliberazione di contrattare, nel bando di gara o nelle lettere di invito, nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
Art. 14. Individuazione dei partecipanti alle procedure ristrette
1. Ai fini della individuazione dei soggetti da invitare alla gara, puo' essere preventivamente adottato e pubblicato, secondo le modalita' di cui all'art. 8, un bando che indica il termine entro il quale i soggetti interessati possono richiedere di essere invitati alla gara. In tal caso, i soggetti da invitare sono individuati tra quelli che ne hanno fatto richiesta in un numero che puo' essere contenuto entro un limite massimo fissato dal bando. 2. Qualora l'adozione di un preventivo bando di gara contrasti con l'urgenza di stipulare il contratto, ovvero il valore modesto del contratto non giustifichi le uscite di pubblicazione del bando, o per altra ragione opportunamente indicata nella deliberazione a contrattare, i soggetti da invitare sono comunque individuati assicurando la piu' ampia partecipazione possibile, avvalendosi, ove istituiti, di elenchi appositamente predisposti ed aggiornati con provvedimento del direttore generale.
Art. 15. Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione
1. Le gare relative alle procedure aperte e alle procedure ristrette si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando di gara o, in mancanza, dalla lettera di invito. 2. Il direttore generale o il titolare del centro di responsabilita' competente nomina con proprio provvedimento una apposita commissione. 3. La commissione di cui al comma 2 procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione in base ai seguenti criteri: a) al prezzo piu' favorevole, per i contratti da cui derivi una entrata per l'Istituto, ovvero al prezzo piu' basso per i contratti che abbiano ad oggetto prestazioni che devono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; b) all'offerta economicamente piu' vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica: in questi casi, nel bando di gara o nelle lettere di invito devono essere specificati i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. 4. Nella procedura per appalto-concorso, acquisite le offerte, la commissione di cui al comma 2 procede all'aggiudicazione in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte. Se nessuno dei progetti risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione, non si procede all'aggiudicazione; la commissione puo' in tal caso proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni. 5. Qualora talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole all'Istituto, il soggetto offerente, su richiesta scritta della commissione di cui al comma 2 e nei termini assegnati, e' tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Successivamente la commissione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide motivatamente di ammettere o meno l'offerta. 6. Sono considerate offerte anomale quelle che risultino piu' basse del 30% rispetto alla media delle offerte pervenute, calcolata escludendo l'offerta piu' vantaggiosa e quella meno vantaggiosa.
Art. 16. Procedure negoziate
1. E' facolta' dell'Istituto ricorrere alle procedure negoziate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. In particolare, puo' farsi ricorso alla procedura negoziata, indipendentemente dall'importo, indicandone la ragione nella determinazione a contrattare, nelle seguenti ipotesi: a) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa puo' fornire o eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; b) per l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; in tali casi la trattativa e' preceduta da un parere di congruita' espresso da apposita commissione tecnica nominata dal direttore generale; c) per l'affidamento di studi, ricerche che non rientrino nei piani di attivita' e nei programmi di ricerca corrente e finalizzata, consulenze o prestazioni professionali a soggetti in possesso di specifica competenza tecnica o professionale; d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che si siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario; e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori potrebbe comportare per l'Istituto oggettive incompatibilita' tecniche. 3. Il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso altresi': a) quando, per qualsiasi motivo, l'esito della procedura aperta o ristretta sia stato infruttuoso; b) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture di beni e servizi non consente l'indugio dovuto allo svolgimento di una gara; c) per i contratti di assicurazione; d) per acquisire i beni e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali; e) per le spese relative alla gestione e all'utilizzo degli automezzi; f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso; g) in ogni altra ipotesi, indicata ed opportunamente motivata nella deliberazione di contrattare, in cui la difficolta' di predeterminare con sufficiente precisione la prestazione oggetto del contratto rende necessaria una previa negoziazione con i soggetti interessati. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la procedura negoziata deve svolgersi secondo modalita' concorrenziali. A tal fine, devono essere compiute indagini di mercato, interpellando i soggetti iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 14, comma 2 ed acquisendo in ogni caso non meno di cinque offerte.
Art. 17. Stipulazione e approvazione dei contratti
1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblico-amministrativa o privata entro trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ovvero dell'accettazione dell'offerta. I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ovvero in forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente. 2. Qualora entro detto termine non possa procedersi alla stipulazione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, il direttore generale o il titolare del centro di responsabilita' competente ha facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso l'Istituto incamera la cauzione eventualmente prestata dall'impresa a garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto. 3. Provvede di norma alla stipulazione, in rappresentanza dell'Istituto, un soggetto appositamente delegato dal direttore generale o dal titolare del centro di responsabilita' che approva il contratto. 4. Il direttore generale nomina per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante un funzionario dell'Istituto. 5. L'approvazione dei contratti e' di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, del direttore generale o del titolare del centro di responsabilita' competente. 6. I contratti devono avere termini, durata e condizioni in maniera certa e inequivocabile e per le spese correnti non possono superare i nove anni. 7. Nei contratti e' fatto divieto di iscrivere clausole che prevedano il rinnovo tacito. 8. Le spese di copia, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti comprese quelle di registrazione sono a carico dei contraenti. 9. I contratti stipulati con societa', enti, organismi pubblici e privati devono contenere l'indicazione del legale rappresentante. 10. Rientra nella responsabilita' del soggetto che sottoscrive il contratto accertare la capacita' del contraente ad impegnare la societa'.
Art. 18. Ufficiale rogante
1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti dal funzionario designato quale ufficiale rogante o da un funzionario in veste di pubblico ufficiale. 2. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblico amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.
Art. 19. Controlli sull'esecuzione del contratto
1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualita' delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto. 2. Il collaudo e' eseguito da personale dell'Istituto munito della competenza tecnica necessaria o, in mancanza, da soggetti estranei nominati dal direttore generale o dal titolare del centro di responsabilita'. 3. I contratti indicano le penalita' previste per il mancato o inesatto adempimento, nonche' per la ritardata esecuzione delle prestazioni.
Art. 20. Collaudi
1. I lavori, le forniture ed i servizi sono sottoposti a collaudo in base alle vigenti disposizioni ed alle modalita' stabilite dal contratto. 2. Il collaudo di norma e' eseguito da un funzionario nominato dal direttore generale o dal titolare del centro di responsabilita'. Nei casi di lavori e forniture che comportino una competenza tecnica specifica, puo' essere nominata dal direttore generale una commissione di collaudo. 3. Per il collaudo dei lavori, l'Istituto si avvale del proprio personale avente i requisiti previsti dall'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero di qualificato personale estraneo appositamente incaricato, ove risulti che non siano presenti nell'Istituto dipendenti in possesso di idonea professionalita'. 4. Al personale estraneo all'Istituto e' attribuito un compenso determinato in conformita' alle statuizioni di cui all'art. 210 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con provvedimento del direttore generale. 5. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, puo' dettare criteri direttivi in materia. 6. Il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente. 8. Il collaudo e l'accertamento di conformita' non possono essere eseguiti dal personale che ha stipulato il contratto o al quale e' stata attribuita la sorveglianza sull'esecuzione dello stesso o che abbia svolto funzioni autorizzative, di controllo, di progettazione e di direzione. 9. Se l'importo del contratto non supera i 50.000 euro IVA esclusa, e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o dipendente dell'Istituto, nominato dal titolare del centro di responsabilita'.
Art. 21. Garanzie e coperture assicurative
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le imprese devono prestare idonea cauzione ovvero rendere fideiussione per l'importo contrattuale ai sensi delle leggi vigenti ed individuata nei contratti medesimi. 2. La cauzione puo' essere costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa con primario istituto. 3. La cauzione puo' essere omessa per i contratti di importo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
Capo III Procedure in economia
Art. 22. Spese in economia
1. Possono essere gestiti in economia, tenuto conto della loro natura, i lavori fino a 50.000, euro IVA esclusa, l'acquisto di beni e servizi fino a 130.000 euro, IVA esclusa, quando in sede di programmazione annuale non sia possibile o non risulti facilmente attuabile ovvero sia antieconomica una predefinizione analitica degli elementi necessari per l'esperimento della gara ad evidenza pubblica. 2. L'esecuzione in economia degli interventi puo' essere effettuata: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto amministrazione diretta - cottimo fiduciario. 3. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. 4. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione. 5. I lavori eseguiti mediante il cottimo fiduciario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 88 e 144 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non possono comportare una spesa complessiva superiore a 200.000 euro IVA esclusa.
Art. 23. Lavori in economia
1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle vigenti disposizioni contabili in materia di impegno di spesa, nei limiti di importo di 50.000 euro IVA esclusa, i seguenti lavori: a) lavori di manutenzione e adattamento ivi compresi i lavori necessari alle sedi dell'Istituto ed i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici centrali e territoriali; b) lavori di manutenzione ordinaria e adattamento, nonche' i lavori necessari per le sedi dell'Istituto ed i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e territoriali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario; c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti, quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994; d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonche' quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione; f) lavori necessari per la compilazione di progetti; g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori. 2. Resta ferma per l'esecuzione dei lavori in economia la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni.
Art. 24. Beni e servizi in economia
1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi: a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Istituto, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; f) lavori di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; g) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; j) spese di rappresentanza, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; k) spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; l) spese per l'acquisto e la manutenzione di hardware quali terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; m) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; o) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino 130.000 euro IVA esclusa; p) polizze di assicurazione, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; r) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; s) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; t) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; u) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; v) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa; w) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonche' di esecuzione del contratto, per un importo fino a 130.000 euro IVA esclusa. 2. Nessuna acquisizione di beni, servizi o esecuzione di lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, puo' essere artificiosamente frazionata.
Art. 25. Responsabile del servizio
1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», dal titolare del centro di responsabilita' ovvero dai responsabili delle strutture territoriali nei limiti di spesa ad essi consentiti. 2. Per l'acquisizione di beni e servizi ci si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio' preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta.
Art. 26. Forme di pubblicita'
1. L'Istituto, con avvisi pubblicati sull'albo e sul sito internet, puo' chiedere periodicamente agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alle procedure di spese in economia.
Art. 27. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi
1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 2. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato sulla base di adeguate motivazioni, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro IVA esclusa. 3. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro IVA esclusa, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere: a) l'oggetto della prestazione; b) le eventuali garanzie richieste al contraente; c) le caratteristiche tecniche; d) la qualita' e la modalita' di esecuzione; e) i prezzi; f) le modalita' di pagamento; g) le modalita' di scelta del contraente; h) il termine per la presentazione delle offerte; i) il periodo in giorni di validita' delle offerte; l) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; m) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di acquisizione di un unico preventivo; n) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta', per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento. 5. L'esame del contraente avviene, di regola, in base al prezzo piu' basso, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito previo accertamento della congruita' dei prezzi ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2.
Art. 28. Congruita' dei prezzi
1. L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dall'impresa invitata e' effettuata dal responsabile delle spese in economia, di cui all'art. 25, ovvero dal funzionario a tal fine da lui incaricato, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi contenuti anche dalle indagini di mercato. 2. Nei casi di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi il responsabile puo' richiedere un parere all'ufficio competente per materia.
Art. 29. Ordinazione e liquidazione di beni e servizi
1. L'acquisizione di beni e servizi puo' essere effettuata mediante contratto, oppure apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito. 2. Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno: a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.; c) la qualita' e la modalita' di esecuzione; d) gli estremi contabili (capitolo); e) la forma di pagamento; f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti; g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore. 3. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'Istituto. 4. I pagamenti sono disposti entro il termine previsto dall'atto di ordinazione, di norma non superiore a trenta giorni, decorrente dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. 5. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dal responsabile del servizio. 6. I documenti di cui al comma 5 dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.
Art. 30. Verifica della prestazione
1. I beni e i servizi di cui al presente capo devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro IVA esclusa. 2. Il collaudo e' eseguito da dipendenti dell'Istituto appositamente nominati dal titolare del centro di responsabilita' o dal responsabile della struttura. 3. Il collaudo non puo' essere effettuato dai dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.
Art. 31. Lavori in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, gli stessi sono effettuati per mezzo di personale dipendente. 2. Il responsabile dei lavori provvede in tali casi all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
Art. 32. Lavori mediante cottimo fiduciario
1. L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, e' preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro IVA esclusa, si puo' procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare: 1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; 3) le condizioni di esecuzione; 4) il tempo di esecuzione dei lavori; 5) le modalita' di pagamento; 6) le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. 2. Per i lavori d'importo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto. 3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Art. 33. Contabilizzazione dei lavori
1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori: a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile delle bolle e delle relative fatture; b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, mediante annotazioni, in stretto ordine cronologico, sul registro di contabilita' come risultano dai libretti delle misure.
Art. 34. Perizia suppletiva
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile dei lavori presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli dai listini di mercato. 2. In nessun caso la spesa complessiva puo' superare il limite di 200.000 euro IVA esclusa.
Art. 35. Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuata con apposito atto del responsabile dell'ufficio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura.
Art. 36. Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
1. I lavori sono liquidati dal responsabile dell'ufficio in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro IVA esclusa e' in facolta' dell'Istituto disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti. 2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati: a) le date di inizio e fine dei lavori; b) le eventuali perizie suppletive; c) le eventuali proroghe autorizzate; d) le assicurazioni degli operai; e) gli eventuali infortuni; f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera; g) lo stato finale ed il credito dell'impresa; h) le eventuali riserve dell'impresa; i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori. 3. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, IVA esclusa, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita', puo' essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.
Art. 37. Lavori d'urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale e' compilato dal responsabile dei lavori o dal tecnico incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa al titolare del centro di responsabilita' competente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
Art. 38. Provvedimenti nei casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile dei lavori o il tecnico da questi incaricato che si reca per primo sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile dei lavori o dal tecnico da questi incaricato. 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. 4. Il responsabile dei lavori o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori. 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del direttore generale o del titolare del centro di responsabilita', si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 39. Garanzie
1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. 2. Ai sensi dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore e' tenuto a costituire cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori affidati, nonche' a stipulare polizza assicurativa che preveda garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo e che tenga indenne l'Istituto da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
Art. 40. Inadempimenti
1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. L'Istituto, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Istituto, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. 2. Nel caso d'inadempimento grave, l'Istituto puo', altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti. 3. In particolare, il responsabile delle spese con la procedura in economia determina: - il valore della penale, espresso in percentuale, che deve essere proporzionato al valore del contratto e deve essere calcolato per giorni lavorativi di ritardo; - il termine, da calcolarsi in giorni lavorativi, entro il quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale; - il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno; - la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarita' dei beni e servizi acquisiti. 4. Qualora l'ammontare complessivo della penale da applicare ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il responsabile puo' risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno. 5. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 41. Entrata in vigore
1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme dei regolamenti precedenti.
Art. 42. Norme transitorie
1. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti e dell'indizione delle gare. 2. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento vengono aggiornati sulla base dei mutamenti normativi che intervengono a livello nazionale e comunitario. 3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia. |
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