Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 maggio 2007, n. 63 |
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto, in particolare, l'articolo 32, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, che individua i soggetti abilitati alla costitizione dei centri di assistenza fiscale; Visto il successivo articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede che il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonche' i poteri di vigilanza dell'amministrazione finanziaria, le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi e la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria; Visto l'articolo 37, comma 14-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale resta ferma la disposizione di cui al citato articolo 40, del decreto legislativo n. 241 del 1997, e che i regolamenti ivi previsti possono, comunque, essere adottati, qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente; Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale; Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi del citato articolo 40, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007, nel quale si chiede che l'Amministrazione valuti se l'operativita' graduale del nuovo sistema assicuri la corretta esecuzione degli obblighi immediatamente precettivi recati dallo schema proposto; Considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni, volte alla razionalizzazione e semplificazione del sistema di gestione dei flussi dichiarativi e alla ottimizzazione delle scadenze concernenti l'assistenza fiscale, e' stata modulata in relazione all'entita' dell'impatto sui soggetti interessati, al fine di assicurare la corretta esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-5865/UCL del 12 aprile 2007;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
1. Nell'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, di seguito denominato decreto n. 164 del 1999, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 32 e 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1997 n. 174 e' il seguente: «Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti: a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province; c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale; d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.». «Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce: a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti e' stato rilasciato il visto e l'osseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili; c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti; d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.». - Il testo dell'art. 37, comma 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153, e' il seguente: «Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario). - (Omissis). 14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato art. 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.». - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299. - L'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, «Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999, n. 15, reca: «Art. 1 (Riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale». - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, «Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1999, n. 135. - La legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000, n. 177. - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. 2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche' siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra' effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo. 3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione che: a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione; b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovra' effettuare il conguaglio. 4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3. 5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo: a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta; b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi. 6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle entrate».
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| Art. 2. Dichiarazione integrativa
1. Nell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 25 ottobre» e dopo le parole: «siano riscontrati errori,» sono inserite le seguenti: «che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto: Art. 14 (Dichiarazione integrativa). - 1. I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi, entro il 25 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.».
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| Art. 3. Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti
1. Nell'articolo 16 del decreto n. 164 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni»; 2. nella lettera b), le parole: «entro il 30 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 giugno di ciascun anno»; 3. nella lettera c), le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «25 giugno» e le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre»; b) al comma 2, le parole: «15 novembre», sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre»; c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a: a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilita' da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta; b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e' riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca; c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, provvedono a: a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni»; b) consegnare al contribuente, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 25 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche' le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di ciascun anno. 3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. 4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati. 4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a: a) fornire al CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilita' da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta; b) rendere disponibili al sostituti d'imposta, in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e' riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca; c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».
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| Art. 4. Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta
1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, nella lettera b) le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ciascun anno» e nella lettera c) le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «25 giugno».
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta). 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, entro il 31 maggio di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 25 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite all'art. 16.».
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| Art. 5. Disposizioni attuative
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 giugno 2007, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definite le modalita' per una graduale attuazione, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2007, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) e comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente regolamento.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 34, comma 4 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' il seguente: «Art. 34 (Attivita). - (Omissis). 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.». - Per il testo dell'art. 16 comma 1, lettera a) e comma 4-bis del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 si veda la nota all'art. 3.
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| Art. 6. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 4 entrano in vigore dal 1° gennaio 2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 maggio 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 176 |
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