Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 28 marzo 2007
Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, di un tratto del corso d'acqua «il Fossatone», ricadente nel comune di Marsciano, in provincia di Perugia, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici e paesaggistici

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006;
Visto l'art. 8, comma 2, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 febbraio 2006 «Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94, 95 e 96;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 «di incarico al segretario generale per assicurare il coordinamento e la continuita' dell'azione amministrativa del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Vista la nota prot. n. 0010085 del 18 gennaio 2006, con la quale la regione dell'Umbria, giunta regionale - Direzione regionale politiche territoriali ambiente e infrastrutture, ha trasmesso copia del provvedimento costituito dalla determinazione dirigenziale n. 8719 del 12 ottobre 2005, con la planimetria ad essa allegata, di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, di un tratto del corso d'acqua «il Fossatone» richiesta dal comune di Marsciano in provincia di Perugia ai sensi dell'art. 142, comma 3;
Considerato che, con la suddetta nota, la regione dell'Umbria, giunta regionale - Direzione regionale politiche territoriali ambiente e infrastrutture, ha richiesto la pubblicazione della citata determinazione dirigenziale e della planimetria ad essa allegata nel Bollettino ufficiale regionale;
Considerato che con ulteriore nota prot. n. 0010099 del 18 gennaio 2006 la regione dell'Umbria ha richiesto al comune di Marsciano l'affissione della determinazione dirigenziale e della relativa planimetria all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;
Vista la determinazione dirigenziale della giunta regionale dell'Umbria n. 8719 del 12 ottobre 2005 e la planimetria ad essa allegata, di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «il Fossatone» richiesta dal comune di Marsciano in provincia di Perugia ai sensi dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 6, in data 1° febbraio 2006;
Vista la nota prot. n. 9457 del 26 maggio 2006 con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria, ha comunicato alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici l'esito del sopralluogo congiunto effettuato in data 19 maggio 2006, presenti i funzionari della medesima Soprintendenza, della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e della regione Umbria;
Rilevato che con la suddetta nota, la Soprintendenza ha evidenziato come nella planimetria allegata alla citata determinazione regionale di revisione del vincolo n. 8719 del 12 ottobre 2005, tra le aree da stralciare risultano inserite non solo quelle pertinenti alla fascia di rispetto de «il Fossatone» ma anche del fiume Nestore che invece non e' citato nella suddetta determinazione regionale;
Considerato che con la medesima nota, la citata Soprintendenza ha comunicato quanto segue:
dal sopralluogo e' emersa la complessita' dell'area da indagare caratterizzata da nuove infrastrutture viarie non riportate in cartografia, da insediamenti diffusi anche se poco intensivi sulla fascia destra del corso d'acqua, da aree ancora prettamente agricole sulla fascia sinistra, da aree fortemente industrializzate e di cave estrattive subito a monte dell'immissione del fiume Nestore nelle quali il fosso risulta peraltro intubato per circa 700 metri;
lungo il corso d'acqua in esame si e' potuto constatare la presenza di consistente vegetazione ripariale che caratterizza il paesaggio della zona e nella zona a monte, all'estremita' dell'area da escludere dal vincolo ma all'interno di essa, e' stata riscontrata la presenza di un piccolo specchio d'acqua circondato da folta vegetazione e con la presenza di specie volatili;
l'area che si intende escludere dal vincolo relativo a «il Fossatone» non interessa e non si sovrappone al vincolo di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1997, relativo al centro storico di Marsciano;
Considerato che, con la suddetta nota, la Soprintendenza ha comunicato che: «per meglio valutare la complessita' delle aree interessate e' stato chiesto all'amministrazione comunale, per le vie brevi, stralcio dell'attuale PRG vigente al 6 settembre 1985 per verificare quali zone erano classificate A e B e quindi si intendono gia' stralciate, foto aree prospettiche gia' in possesso dell'amministrazione e risalenti agli ultimi anni»;
Vista la successiva nota prot. n. 12447 del 14 giugno 2006, con la quale la citata Soprintendenza, avendo acquisiti da parte del comune di Marsciano ulteriori elementi in merito alla revisione del vincolo di cui all'oggetto, ha inoltrato alla Direzione regionale e alla Direzione generale le seguenti valutazioni: «(... ...) Le foto aree prospettiche, (... ...) mostrano come il corso del fosso sia caratterizzato da vegetazione ripariale, siano presenti all'interno delle zone edificate appezzamenti di terreno di evidente natura agricola, siano presenti prevalentemente sul lato sinistro aree prettamente agricole, la revisione del vincolo limitatamente alla fascia di rispetto de «il Fossatone», come indicato nella cartografia della determinazione dirigenziale regionale, potrebbe portare ad un ulteriore degrado paesaggistico delle fasce di rispetto, in particolare nella zona di immissione del fosso al fiume Nestore, gia' caratterizzata da zone di cava di argilla e di degrado ambientale, dove invece sarebbe auspicabile un ritorno ad un paesaggio di qualita', e nella prospettiva di una eventuale delocalizzazione delle fornaci alla riapertura del fosso. Tutto cio' premesso si esprime il seguente parere: ad esclusione delle zone gia' delimitate come B nel PRG comunale vigente al 1985, e' opportuno che venga riconfermato il vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto del corso d'acqua «il Fossatone», al fine di preservare gli ancora presenti caratteri peculiari del paesaggio umbro.»;
Considerato che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, vista l'istruttoria della Soprintendenza, esperita con note sopraccitate, a seguito del sopralluogo congiunto, con nota prot. n. 0004477 dell'11 agosto 2006 ha espresso il seguente parere: «(... ...) dall'analisi delle fotografie, (... ...) si puo' constatare che il tratto del Fossatone verso monte, cosi' come anche riportato nelle note citate della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. dell'Umbria, e' caratterizzato da una ricca vegetazione ripariale, sia arbustiva, sia ad alto fusto e da ampie aree coltivate che definiscono paesaggi di rilevanza naturale.
Un'idea complessiva dei luoghi adiacenti il Fossatone e' fornita dalle fotografie aeree messe a disposizione dal comune di Marsciano. Nella foto aerea n. 1 il Fossatone e' visibile in alto a sinistra e ancora la vegetazione ad alto fusto ne sottolinea l'andamento e ne evidenzia il tracciato, unitamente alle zone agricole e alle aree che conservano le loro caratteristiche naturali. In fascia idrografica destra si puo' constatare la presenza di edilizia. La foto n. 3 restituisce l'immagine del Fossatone sempre verso monte, dando un'idea dell'insieme che, sebbene in alcune parti ha subito delle trasformazioni rispetto alle riprese fotografiche aeree, conserva in ogni caso il valore paesaggistico tipico degli ambiti fluviali della Regione.
Proseguendo nella foto n. 2 e' visibile l'ultimo tratto del fosso fino all'immissione con il Nestore compresa la porzione che, sotto l'area delle Fornaci Briziarelli, fu intubata per la maggior parte in tempi remoti. E' in questo tratto che, vista l'assenza materiale del Fossatone, quest'Ufficio propone a codesta Direzione generale di stralciare l'area dalle disposizioni previste dall'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004. Si sottolinea pero' che, a parere di questa Direzione, lo stralcio dovrebbe limitarsi ai tratti di fasce idrografiche del Fossatone che non intersechino la fascia di rispetto del torrente Nestore dei 150 metri dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 come da proposta redatta nella planimetria allegata; proposta che si riferisce allo stato di fatto documentato dal comune nell'estratto di P.R.G. (... ...). Si osserva per completezza, (... ...) che in prossimita' del torrente Nestore, il P.T.C.P. ha individuato "le zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale" per le quali valgono le limitazioni dell'art. 39 del P.T.C.P., comma 4). Per il successivo tratto fino all'immissione con il Nestore si condivide quanto affermato dalla Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E.
Come anche verificato dalla citata Soprintendenza, si precisa che alcune aree limitrofe al Fossatone gia' risultavano individuate alla data del 6 settembre 1985 come zona B e pertanto rientranti nel disposto dell'art. 142, comma 2, come si puo' constatare dallo stralcio del P.R.G. vigente in quel periodo (... ...).
A parere di questa Direzione, cosi' come anche sostenuto dalla citata Soprintendenza, il Fossatone incide dunque notevolmente sul paesaggio limitrofo sia per la vegetazione ad alto fusto ed arbustiva che ne sottolinea l'andamento evidenziandone il tracciato, sia per la presenza di zone con caratteristiche naturali conserva cosi' la rilevanza paesaggistica di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004.
Per quanto relazionato, per la sua capacita' di incidere sul paesaggio e di definirlo, si ritiene che il Fossatone abbia interesse paesaggistico e pertanto, con l'eccezione delle aree che alla data del 6 settembre 1985 ricadevano nei casi previsti dall'art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modificazioni e integrazioni (si veda l'allegato P.R.G. vigente in quella data), e con l'eccezione dell'area delle Fornaci Briziarelli, ma non ricadente nei m 150 di tutela del torrente Nestore, si conferma la rilevanza paesaggistica dell'area stralciata dalla regione Umbria con D.D. n. 8719 del 12 ottobre 2005.
Si sottolinea inoltre che, secondo il P.T.C.P. vigente, a valenza paesaggistica, le attivita' sono in generale normate dall'art. 39, comma 4 - Ambiti fluviali - del citato piano.»;
Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, con relazione prot. n. DG BAP S02/34.07.l0./5811/2007 del 21 marzo 2007, visionati gli atti, le cartografie e la documentazione fotografica ad essi allegata, ha concordato con il parere espresso dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, in merito alla necessita' di confermare la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua «il Fossatone» ricadente nel comune di Marsciano, in provincia di Perugia, con l'eccezione delle aree che alla data del 6 settembre 1985 ricadevano nei casi previsti dall'art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modificazioni e integrazioni (ci si riferisce alla cartografia del P.R.G. vigente in quella in quella data), e con l'eccezione dell'area delle Fornaci Briziarelli, ma non ricadente nei m 150 di tutela del torrente Nestore, «(... ...) anche in considerazione dell'opportunita' di garantire l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate, nell'ambito dell'attivita' di pianificazione paesaggistica prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cosi' come riformato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, ripristinando le misure di conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge, al fine di evitare un'ulteriore compromissione del bene di cui trattasi»;
Considerato che il presente provvedimento di conferma della rilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua «il Fossatone» ricadente nel Marsciano, in provincia di Perugia, come riportato nell'allegata planimetria, comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;
Decreta:

Ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, con l'eccezione delle aree che alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nei casi previsti dall'art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modificazioni e integrazioni (ci si riferisce alla cartografia del P.R.G. vigente in quella data), e con l'eccezione dell'area delle Fornaci Briziarelli, ma non ricadente nei m 150 di tutela del torrente Nestore, cosi' come individuata e perimetrata nell'allegata planimetria, e' confermata la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua «il Fossatone», ricadente nel comune di Marsciano, in provincia di Perugia, secondo l'allegata planimetria, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con determinazione dirigenziale n. 8719 del 12 ottobre 2005 della giunta regionale dell'Umbria, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 6 del 1° febbraio 2006.
Con il presente decreto ministeriale si conferma, pertanto, il regime vincolistico delle suddette aree, con specifico riferimento alle norme d'uso previste dall'art. 39 del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).
La Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del comune di Marsciano e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Roma, 28 marzo 2007
Il direttore generale: Cecchi
 
Allegato

----> Vedere Planimetria a pag. 45 <----
 
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