L'attivita' di emissione e gestione di assegni ha registrato nel tempo significativi sviluppi, sia sul piano regolamentare sia su quello operativo, che rendono opportuna una revisione delle disposizioni contenute nelle Istruzioni di vigilanza per le banche (titolo IV, capitolo 11, sezione V, circolare n. 229 del 21 aprile 1999), le quali individuano alcune cautele che le banche devono osservare per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto dell'assegno. Oltre alle novita' intervenute sui servizi di tipo bancario esercitabili da Poste Italiane S.p.a., rileva, in particolare, l'entrata a regime della cosiddetta «Centrale d'allarme interbancaria» (CAI), ovvero dell'archivio informatizzato in cui confluiscono, tra l'altro, le generalita' dei traenti assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o presentati al pagamento in tempo utile in difetto di provvista. Al fine di assicurare il corretto funzionamento della CAI, anche in ragione delle conseguenze per i soggetti iscritti (cd. «revoca di sistema»), la relativa disciplina (legge n. 386/1990, e successive modificazioni) pone a carico degli intermediari specifici obblighi di segnalazione e consultazione dell'archivio, la cui inosservanza puo' essere fonte di responsabilita' patrimoniale. Anche l'esperienza applicativa maturata dalla Banca d'Italia nell'attivita' di vigilanza sollecita una revisione delle suddette Istruzioni nella prospettiva di ricondurre le specifiche prescrizioni in materia di assegni nell'ambito delle disposizioni concernenti il contenimento del rischio e l'organizzazione e i controlli interni degli intermediari, accentuando il profilo «prudenziale» della normativa, anche ai fini sanzionatori. Con le accluse disposizioni in tema di «emissione e gestione di assegni bancari e postali», si richiede agli intermediari l'adozione di soluzioni organizzative, procedurali e operative idonee ad assicurare la piena osservanza della normativa in materia di assegni e a fronteggiare i rischi - di credito, operativi, reputazionali - cui possono essere esposti in relazione all'emissione e alla gestione di tali strumenti di pagamento. I piu' rilevanti obblighi in materia - ivi compresi quelli legati al funzionamento della CAI e alle norme antiriciclaggio - vengono opportunamente richiamati. Le Istruzioni si basano sull'art. 53 del testo unico bancario e sulla conseguente deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 2 agosto 1996 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni; tale provvedimento attribuisce alla Banca d'Italia la competenza a dettare disposizioni concernenti le cautele e i requisiti organizzativi che le banche sono tenute a osservare nell'emissione e nella gestione dei mezzi di pagamento, anche a fini di salvaguardia della correttezza e della trasparenza dei rapporti con la clientela. Le disposizioni in oggetto trovano applicazione anche nei confronti di Poste Italiane S.p.a., limitatamente all'attivita' di bancoposta, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2002, n. 298, e del conseguente rinvio operato dal titolo VII, capitolo 4, sez. III, delle Istruzioni di vigilanza (Bancoposta), al titolo IV, capitolo 11 dello stesso testo normativo. Cio' posto, la sezione V, del capitolo 11, del titolo IV delle Istruzioni di vigilanza per le banche, di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999, e' integralmente sostituita dalle allegate disposizioni in materia di «emissione e gestione di assegni bancari e postali». |