Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 6 marzo 2007 |
Riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45, a norma dell'articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che al comma 40 dell'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' pari o superiore a lire 200.000; che per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e che per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento; Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ove si prevede che al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l'anno 2006; Rilevato che per l'attuazione della norma nell'arco temporale dalla stessa indicato la valutazione del fatturato deve essere riferita all'anno 2005; Verificato che attraverso i dati forniti da FederFarma e AssoFarm le farmacie che rientrano nella fattispecie in esame sono 1.779; Ritenuto che per l'applicazione concreta della normativa le farmacie che hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA superiore a Euro 258.228,45 potrebbero essere suddivise in due fasce: la prima fascia comprende le farmacie il cui fatturato non supera Euro 150.000 che hanno corrisposto nel 2005 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a Euro 813.054,31; la seconda fascia comprende le farmacie il cui fatturato, superiore a Euro 150.000 non raggiunge il limite fissato dalla norma in Euro 258.228,45 che hanno corrisposto nel 2005 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a Euro 4.126.013,35; Considerato che complessivamente lo sconto praticato ammonta a Euro 4.939.067,66 e che lo stesso puo' essere ridotto per un importo non superiore a Euro 2.100.000; Valutata l'opportunita' di esentare dal praticare lo sconto la prima fascia di farmacie e ridurre proporzionalmente lo sconto praticato dalle farmacie della seconda fascia; Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione, il valore assoluto delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per un totale complessivo di Euro 2.100.000, e di prevedere il rimborso alle stesse regioni degli importi cosi' determinati; Acquisito il parere della Conferenza Stato regioni, che ancorche' non richiesto dalla normativa, lo ha manifestato nella seduta del 14 dicembre 2006 (rep. n. 2704); Decreta:
Art. 1. 1. Le farmacie che nel 2005 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a Euro 150.000 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006, con una relativa spesa valutata in Euro 813.054. 2. Per le farmacie che nel 2005 hanno registrato un fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra Euro 150.000 e Euro 258.228,45, limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006 lo sconto previsto dalle norme vigenti e' ridotto del 30%, con una relativa spesa valutata in Euro 1.286.946. |
| Art. 2. Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome, di Trento e di Bolzano, l'importo di Euro 2.100.000 viene ripartito tra le stesse secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed erogato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 3. Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme loro assegnate a norma dell'art. 2, provvedera' ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perche' possano disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata a partire dal mese di marzo 2006 e, successivamente, con cadenza mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite. Roma, 6 marzo 2007
Il Ministro della salute Turco
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 37 |
| Allegato (Prospetto regionale dello sconto per farmacie)
----> Vedere Tabella a pag. 17 <---- |
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