Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Casteggio (Pavia) il 22 febbraio 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 19 aprile 2007, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «OLTREPO' PAVESE»

Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
1) Rosso;
2) Rosso riserva;
3) Rosato;
4) Rosato frizzante;
5) Buttafuoco;
6) Buttafuoco frizzante;
7) Sangue di Giuda frizzante;
8) Sangue di Giuda spumante;
9) Bianco;
10) Bonarda;
11) Bonarda frizzante;
12) Barbera;
13) Barbera frizzante;
14) Riesling;
15) Riesling frizzante;
16) Riesling spumante;
17) Cortese;
18) Cortese frizzante;
19) Cortese spumante;
20) Moscato;
21) Moscato frizzante;
22) Moscato spumante;
23) Moscato liquoroso;
24) Moscato passito;
25) Pinot nero (vinificato in bianco);
26) Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante;
27) Pinot nero (vinificato in bianco) spumante;
28) Pinot nero (vinificato in rosato);
29) Pinot nero (vinificato in rosato) frizzante;
30) Pinot nero (vinificato in rosato) spumante;
31) Pinot nero (vinificato in rosso);
32) Malvasia;
33) Malvasia frizzante;
34) Malvasia spumante;
35) Pinot grigio vinificato in bianco;
36) Pinot grigio vinificato in rosato;
37) Pinot grigio vinificato in bianco frizzante;
38) Pinot grigio vinificato in rosato frizzante;
39) Chardonnay;
40) Chardonnay frizzante;
41) Chardonnay spumante;
42) Sauvignon;
43) Sauvignon spumante;
44) Cabernet sauvignon.

Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
1) Rosso;
2) Rosato;
3) Rosato frizzante;
4) Rosso riserva;
5) Buttafuoco;
6) Buttafuoco frizzante;
7) Sangue di Giuda frizzante;
8) Sangue di Giuda spumante:
- Barbera: dal 25% al 65%;
- Croatina: dal 25% al 65%;
- Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 45%;
9) Bianco:
- Riesling e/o Riesling italico: minimo 60%;
- Pinot nero (vinificato in bianco) o altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia massimo: 40%;
10) Bonarda;
11) Bonarda frizzante:
- Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda): dall'85% al 100%;
- Barbera, Ughetta, Uva rara, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;
12) Barbera;
13) Barbera frizzante:
- Barbera dall'85% al 100%;
- Croatina, Uva rara, Ughetta e Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;
14) Riesling;
15) Riesling frizzante;
16) Riesling spumante:
- Riesling e/o Riesling italico: minimo 85%;
- Pinot nero, Pinot grigio e Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;
17) Cortese;
18) Cortese frizzante;
19) Cortese spumante:
- Cortese: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;
20) Moscato;
21) Moscato frizzante;
22) Moscato liquoroso;
23) Moscato passito;
24) Moscato spumate:
- Moscato bianco: minimo 85%;
- Malvasia di Candia aromatica massimo 15%;
25) Pinot nero (vinificato in bianco);
26) Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante;
27) Pinot nero (vinificato in bianco) spumate:
- Pinot nero: minimo 85%;
- Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;
28) Pinot nero (vinificato in rosato);
29) Pinot nero (vinificato in rosato) frizzante;
30) Pinot nero (vinificato in rosato) spumate:
- Pinot nero: minimo 85%;
- Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;
31) Pinot nero (vinificato in rosso):
- Pinot nero: minimo 100%;
32) Malvasia;
33) Malvasia frizzante;
34) Malvasia spumante:
- Malvasia di Candia aromatica: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca bianca, idoneo alla coltivazione nella provincia di Pavia, fino a un massimo del 15%;
35) Pinot grigio vinificato in bianco;
36) Pinot grigio vinificato in rosato;
37) Pinot grigio vinificato in bianco frizzante;
38) Pinot grigio vinificato in rosato frizzante:
- Pinot grigio: minimo 85%;
- Pinot nero, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;
39) Chardonnay;
40) Chardonnay frizzante;
41) Chardonnay spumante:
- Chardonnay: minimo 85%;
- Pinot nero, Pinot grigio, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;
42 Sauvignon;
43) Sauvignon spumante:
- Sauvignon: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;
44) Cabernet sauvignon:
- Cabernet sauvignon: minimo 85%;
- altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.
I conduttori interessati ai vigneti iscritti all'albo dell'«Oltrepo' Pavese» Buttafuoco e Sangue di Giuda, all'atto della denuncia delle uve possono rivendicare la denominazione di origine «Oltrepo' Pavese» rosso, qualora le uve non assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale previsto per le citate tipologie «Oltrepo' Pavese» Buttafuoco e «Oltrepo' Pavese» Sangue di Giuda.

Art. 3.
La zona di produzione dei vini «Oltrepo' Pavese» rosso, rosato o rosso riserva, con la specificazione di vitigno e «Oltrepo' Pavese» spumante Metodo Martinotti comprende la fascia vitivinicola collinare dell'«Oltrepo' Pavese» per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Rocca de Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona e cosi delimitata:
parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.
La zona di produzione del vino «Oltrepo' Pavese» Buttafuoco insita pure in quella piu' ampia dei vini «Oltrepo' Pavese», comprende i territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de Giorgi.
La zona di produzione del vino «Oltrepo' Pavese» Sangue di Giuda insita anch'essa nell'area piu' ampia dei vini «Oltrepo' Pavese» e' delimitata come segue:
dalla strada statale n. 10 al km 162+700 segue quale confine a est la strada comunale per Bosnasco, Costamontefedele Casa dei Rovati, Montu' Beccaria. Al bivio di questa, prima dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce verso sud alle frazioni: Ca de Bernardini, Borsoni, Bergamasco, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa. Da qui scende a nord per la provinciale Santa Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia a ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in localita' Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino a incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'.
Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondo valle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2. Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.000, per le tipologie Bonarda la densita' di ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.200.
4.3. Sesti d'impianto e forme d'allevamento.
I sesti d'impianto e le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4. Irrigazione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Rese ad ettaro e gradazione minima naturale.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese», ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
Tipologie |Produzione max t./ha|volumico naturale minimo =====================================================================
1) Rosso.... |11 | 11% vol. ---------------------------------------------------------------------
2) Rosso riserva.... |11 | 12% vol. ---------------------------------------------------------------------
3) Rosato.... |11 | 10% vol. ---------------------------------------------------------------------
4) Rosato | | frizzante.... |11 | 10% vol. ---------------------------------------------------------------------
5) Bianco.... |12 | 10,5% vol. ---------------------------------------------------------------------
6) Buttafuoco.... | 10,5 | 11,5% vol. ---------------------------------------------------------------------
7) Buttafuoco | | frizzante.... | 10,5 | 11,5% vol. ---------------------------------------------------------------------
8) Sangue di Giuda | | frizzante.... | 10,5 | 11,5% vol. ---------------------------------------------------------------------
9) Sangue di Giuda | | spumante.... | 10,5 | 11,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 10) Barbera.... |12 | 11% vol. --------------------------------------------------------------------- 11. Barbera | | frizzante.... |12 | 11% vol. --------------------------------------------------------------------- 12) Bonarda.... | 12,5 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 13) Bonarda | | frizzante.... | 12,5 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 14) Riesling.... | 12,5 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 15) Riesling | | frizzante.... | 12,5 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 16) Cortese.... |11 | 10% vol. --------------------------------------------------------------------- 17) Cortese | | frizzante.... |11 | 10% vol. --------------------------------------------------------------------- 18) Moscato.... | 12,5 | 10% vol. --------------------------------------------------------------------- 19) Moscato | | frizzante.... | 12,5 | 10% vol. --------------------------------------------------------------------- 20) Moscato | | passito.... | 12,5 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 21) Moscato | | liquoroso.... | 12,5 | 12,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 22) Malvasia.... | 11,5 | 9,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 23) Malvasia | | frizzante.... | 11,5 | 9,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 24) Pinot nero | | vinificato in | | bianco.... |12 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 25) Pinot nero | | vinificato in bianco | | frizzante.... |12 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 26) Pinot nero | | vinificato in | | rosato.... |12 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 27) Pinot nero | | vinificato in rosato | | frizzante.... |12 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 28) Pinot nero | | vinificato in | | rosso.... |12 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 29) Pinot grigio | | vinificato in | | bianco.... |12 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 30) Pinot grigio | | vinificato in bianco | | frizzante.... |12 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 31) Pinot grigio | | vinificato in | | rosato.... |12 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 32) Pinot grigio | | vinificato in rosato | | frizzante.... |12 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 33) Chardonnay.... |10 | 10% vol. --------------------------------------------------------------------- 34) Chardonnay | | frizzante.... |10 | 10% vol. --------------------------------------------------------------------- 35) Sauvignon.... |10 | 10% vol. --------------------------------------------------------------------- 36) Cabernet | | sauvignon.... | 10,5 | 10,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 37) Cortese | | spumante.... |11 | 9,0% vol. --------------------------------------------------------------------- 38) Riesling | | spumante.... | 12,5 | 9,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 39) Moscato | | spumante.... | 12,5 | 9,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 40) Malvasia | | spumante.... | 11,5 | 9.0% vol. --------------------------------------------------------------------- 41) Pinot nero | | vinificato in bianco | | spumante.... |12 | 9,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 42) Pinot nero | | vinificato in rosato, | | spumante.... |12 | 9,5% vol. --------------------------------------------------------------------- 43) Chardonnay | | spumante.... |10 | 9% vol. --------------------------------------------------------------------- 44) Sauvignon | | spumante.... |10 | 9% vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» per tutta la partita.
La regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.
5.1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
E' consentito, inoltre, che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'«Oltrepo' Pavese» delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling, Pinot nero, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di «Oltrepo' Pavese» Moscato liquoroso.
5.2. Resa massima uva/vino.
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

=====================================================================
Tipologie |Resa uva/vino =====================================================================
1) Rosso.... |70%
2) Rosso riserva.... |70%
3) Rosato.... |70%
4) Rosato frizzante.... |70%
5) Bianco.... |70%
6) Buttafuoco.... |70%
7) Buttafuoco frizzante.... |70%
8) Sangue di Giuda frizzante.... |70%
9) Sangue di Giuda spumante.... |70% 10) Barbera.... |70% 11) Barbera frizzante.... |70% 12) Bonarda.... |70% 13) Bonarda frizzante.... |70% 14) Riesling.... |70% 15) Riesling frizzante.... |70% 16) Cortese.... |70% 17) Cortese frizzante.... |70% 18) Moscato.... |70% 19) Moscato frizzante.... |70% 20) Moscato passito.... |45% 21) Moscato liquoroso.... |70% 22) Malvasia.... |70% 23) Malvasia frizzante.... |70% 24) Pinot nero vinificato in bianco.... |70% 25) Pinot nero vinificato in bianco frizzante.... |70% 26) Pinot nero vinificato in rosato.... |70% 27) Pinot nero vinificato in rosato frizzante.... |70% 28) Pinot nero vinificato in rosso.... |70% 29) Pinot grigio vinificato in bianco.... |70% 30) Pinot grigio vinificato in bianco frizzante.... |70% 31) Pinot grigio vinificato in rosato.... |70% 32) Pinot grigio vinificato in rosato frizzante.... |70% 33) Chardonnay.... |70% 34) Chardonnay frizzante.... |70% 35) Sauvignon.... |70% 36) Cabernet sauvignon.... |70% 37) Cortese spumante.... |70% 38) Riesling spumante.... |70% 39) Moscato spumante.... |70% 40) Malvasia spumante.... |70% 41) Pinot nero vinificato in bianco spumante.... |70% 42) Pinot nero vinificato in rosato spumante.... |70% 43) Chardonnay spumante.... |70% 44) Sauvignon spumante.... |70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante: Cortese, Riesling, Moscato, Malvasia, Chardonnay e Pinot nero dovranno essere indicate all'atto della denuncia annuale delle medesime.
5.3. Modalita' di vinificazione e di elaborazione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Oltrepo' Pavese». Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.
Nella preparazione dei vini spumanti «Oltrepo' Pavese», Riesling, Cortese, Chardonnay, Moscato, Malvasia e Sauvignon deve essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclave (metodo charmat detto localmente metodo Martinotti).
5.4 Invecchiamento.
La denominazione «Oltrepo' Pavese» rosso riserva e' riservata ai vini sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
5.5. Immissione al consumo.
I Vini a D.O.C. «Oltrepo' Pavese» Buttafuoco non possono essere immessi al consumo prima del 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino «Oltrepo' Pavese» Moscato passito non puo' essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia
5.6. Vini passiti e liquorosi.
Il vino «Oltrepo' Pavese» Moscato liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo da mosto o da vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato liquoroso e' ammessa l'aggiunta, prima, durante e dopo la fermentazione, di alcol puro, acquavite, mosto concentrato.
E' consentita la produzione di «Oltrepo' Pavese» Moscato passito partendo dalle uve Moscato di cui all'art. 2, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.

Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata di «Oltrepo' Pavese» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: 1) «Oltrepo' Pavese» rosso:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. 2) «Oltrepo' Pavese» rosso riserva:
- colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
- odore: profumo intenso, etereo;
- sapore: asciutto, corposo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 3) «Oltrepo' Pavese» rosato:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: leggermente vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 per mille;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 4) «Oltrepo' Pavese» rosato frizzante:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: leggermente vinoso, caratteristico;
- sapore: vivace, asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 per mille;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 5) «Oltrepo' Pavese» bianco:
- colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
- odore: intenso,caratteristico;
- sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 6) «Oltrepo' Pavese» Buttafuoco:
- colore: rosso vivo, piu' o meno intenso;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore: asciutto, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 7) «Oltrepo' Pavese» Buttafuoco frizzante:
- colore: rosso vivo, piu' o meno intenso;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore: asciutto, di corpo;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol.; di cui almeno 11,50% effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 8) «Oltrepo' Pavese» Sangue di Giuda frizzante dolce:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: pieno, di corpo e dolce;
- spuma: vivace, evanescente;
- residuo zuccherino minimo: 90 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui almeno 7 % vol. svolto;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 9) «Oltrepo' Pavese» Sangue di Giuda spumante dolce:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: pieno, di corpo, dolce;
- spuma: vivace, persistente;
- titolo alcolometrico volumico effettivo 9,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 10) «Oltrepo' Pavese» Barbera:
- colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
- odore: vinoso, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
- sapore: sapido, di corpo, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. 11) «Oltrepo' Pavese» Barbera frizzante:
- colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
- odore: vinoso, profumo caratteristico;
- sapore: sapido, di corpo;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 10,50% effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. 12) «Oltrepo' Pavese» Bonarda:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: profumo intenso e gradevole;
- sapore: secco, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. 13) «Oltrepo' Pavese» Bonarda frizzante secco e/o amabile:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: profumo intenso e gradevole;
- sapore: secco o amabile, leggermente tannico, fresco;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 9,00% effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. 14) «Oltrepo' Pavese» Riesling:
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 15) «Oltrepo' Pavese» Riesling frizzante:
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole intenso;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 16) «Oltrepo' Pavese» Riesling spumante:
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole e intenso;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 17) «Oltrepo' Pavese» Cortese:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco, piacevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 18) «Oltrepo' Pavese» Cortese frizzante:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 19) «Oltrepo' Pavese» Cortese spumante:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- spuma: fine e persistente;
- sapore: morbido, fresco, piacevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 20) «Oltrepo' Pavese» Moscato:
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: dolce, gradevole, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,5% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 21) «Oltrepo' Pavese» Moscato spumante dolce:
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: dolce, gradevole;
- spuma: fine persistente e dorata;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 6,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 22) «Oltrepo' Pavese» Moscato liquoroso:
- colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
- odore: aromatico intenso;
- sapore: vellutato, secco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 23) Oltrepo' Pavese» Moscato passito:
- colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
- odore: aromatico, caratteristico, delicato;
- sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 15,00% vol. di cui almeno svolto 12% vol.;
- acidita' totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
- acidita' volatile massima: 1,5 g/l. 24) «Oltrepo' Pavese» Malvasia:
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- sapore: secco, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 25) «Oltrepo' Pavese» Malvasia frizzante:
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- sapore: gradevole, morbido;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 7,0 % effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 26) «Oltrepo' Pavese» Malvasia spumante secco e/o amabile e/o dolce:
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- spuma: fine e persistente;
- sapore: secco, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 6,0 % effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 27) «Oltrepo' Pavese» Pinot nero (vinificato in bianco):
- colore: giallo paglierino, verdognolo;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 28) «Oltrepo' Pavese» Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante:
- colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole e vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di cui almeno 10,5 % effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 29) «Oltrepo' Pavese» Pinot nero (vinificato in bianco) spumante:
- colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 30) «Oltrepo' Pavese» Pinot nero spumante rosato:
- colore rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 31) «Oltrepo' Pavese» Pinot nero rosato:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 32) «Oltrepo' Pavese» Pinot nero frizzante rosato:
- colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
- odore: caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole, e vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; di cui almeno 10,0 % effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 33) «Oltrepo' Pavese» Pinot nero:
- colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
- odore: intenso, ampio, speziato;
- sapore: secco, caldo, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidita' totale minima: 4,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. 34) «Oltrepo' Pavese» Pinot grigio:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso o leggermente ramato;
- odore: caratteristico, fruttato;
- sapore: fresco, sapido, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 35) «Oltrepo' Pavese» Pinot Grigio frizzante:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso o leggermente ramato;
- odore: caratteristico, fruttato;
- sapore: fresco, sapido, gradevole e vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 10,5 % effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 36) «Oltrepo' Pavese» Chardonnay:
- colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
- odore: caratteristico, strutturato con vena aromatica;
- sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; 37) «Oltrepo' Pavese» Chardonnay frizzante:
- colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
- odore: caratteristico, strutturato con vena aromatica;
- sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole, vivace;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di cui almeno 10,0 % effettivo;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 38) «Oltrepo' Pavese» Chardonnay spumante:
- colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
- odore: caratteristico, strutturato con vena aromatica;
- sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 39) «Oltrepo' Pavese» Sauvignon:
- colore: giallo paglierino;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: asciutto, fresco e piacevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 40) «Oltrepo' Pavese» Sauvignon spumante:
- colore: giallo paglierino;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: asciutto, fresco e piacevole;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 41) «Oltrepo' Pavese» Cabernet Sauvignon:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: leggermente erbaceo, caratteristico;
- sapore: armonico, pieno, lievemente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.
Alla denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E' altresi' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, in conformita' al decreto ministeriale 22 aprile 1992.
7.2. Etichettatura.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Oltrepo' Pavese» puo' essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione e' obbligatoria per i tipi «Bianco», «Rosso», «Rosso riserva», «Sangue di Giuda», «Buttafuoco», «Pinot Nero» (vinificato in rosso) e «Moscato passito».
7.3. Caratteri e posizioni in etichetta.
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettattura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.
Nella tipologia «Oltrepo' Pavese» Pinot nero (vinificato in rosato) spumante e' consentito per la tipologia rosato l'uso in etichetta del termine Rose'.
Il nome di vitigno le menzioni specifiche tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie debbono essere indicate nella designazione del prodotto seguendo immediatamente a cascata le diciture «Oltrepo' Pavese» denominazione di origine controllata.

Art. 8.
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in contenitori di qualunque capacita' previsti dalla legge, ad esclusione delle tipologie Bianco, Rosso, Rosso riserva, Pinot nero (vinificato in rosso) e Buttafuoco, che devono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacita' non superiore a litri 5. La tipologia Bonarda soltanto in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 1,5.
Per la tappatura dei vini spumanti e' obbligatorio il tappo di sughero a fungo munito del tradizionale ancoraggio a gabbietta, ad eccezione dei recipienti di volume nominale uguale o inferiore a ml 200 per i quali sono consentite le chiusure ammesse dalla vigente normativa in materia.
Inoltre a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela puo' essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'utilizzo dei contenitori di capacita' di litri 6-9 e superiori.
 
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