Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE |
DECRETO 15 marzo 2007 |
Approvazione del programma promozionale 2007. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la promozione degli scambi
Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante «modifiche delle procedure amministrative e contabili in materia di attivita' promozionale delle esportazioni italiane»; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero»; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, e successiva modificazione, concernente «approvazione del regolamento recante statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.)» ed, in particolare, l'art. 13, riguardante il procedimento relativo al programma promozionale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, in particolare l'art. 4, comma 2, recante «norme in materia di indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilita»; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2006, n. 242, con il quale sono state emanate le linee direttrici in materia di attivita' promozionale per il 2007 ed e' stata prevista l'approvazione del relativo piano promozionale da parte della competente Direzione generale del Ministero; Vista la delibera n. 015/07, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'I.C.E. il 30 gennaio 2007, concernente il programma promozionale 2007, articolato in progetti settoriali aventi termini temporali estensibili al 31 marzo 2008 e con proiezione tendenzialmente triennale; Visto il parere favorevole del Comitato consultivo, acquisito a seguito della riunione del 22 febbraio 2007; Considerato che l'Istituto ha predisposto il programma promozionale previa consultazione dei soggetti portatori di interessi, di cui ha selezionato i progetti settoriali prioritari; Considerato che il programma promozionale 2007 prevede una spesa di parte pubblica di Euro 60.900.000,00 cui l'I.C.E. fara' fronte con lo stanziamento del Capitolo 2531 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2007 e, per la differenza, con le economie derivanti dai precedenti programmi promozionali; Considerata la rispondenza del programma proposto alle Linee direttrici di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2006 sopra citato, anche secondo una logica di continuita' con l'attivita' posta in essere nell'anno corrente; Decreta:
Art. 1. E' approvata la delibera n. 015/07, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero il 30 gennaio 2007, relativa al programma promozionale 2007. |
| Art. 2. Il Ministero trasferisce all'Istituto nazionale per il commercio estero, secondo le procedure in vigore, la somma necessaria alla realizzazione del programma suddetto a valere sullo stanziamento del Cap. 2531 del proprio stato di previsione delle spese per il 2007. |
| Art. 3. L'Istituto informa anticipatamente il Ministero sullo stato di elaborazione e sulla realizzazione dei progetti e delle singole iniziative. Le modifiche da apportare al programma promozionale - relativamente agli obiettivi dei progetti ed alle iniziative in essi comprese, nonche' ai relativi costi - sono sottoposte all'approvazione di questo Ministero in piani di adattamento infrannuali, che tengono conto delle previe indicazioni del Ministero. |
| Art. 4. L'Istituto promuove la partecipazione, anche finanziaria, alla realizzazione dei progetti promozionali dei soggetti del «sistema Italia» comunque interessati, sulla base di quanto indicato nelle Linee direttrici del Ministero. |
| Art. 5. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 marzo 2007 Il direttore generale: Caprioli IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 351 |
|
|
|