Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 aprile 2007 |
Variazione della denominazione e della ragione sociale del laboratorio «Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C.», autorizzato con decreto 8 ottobre 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, in «Agrichimica Srl». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti i regolamenti (CE) con i quali sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Visto il decreto 8 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 21 ottobre 2004, con il quale al laboratorio Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C. e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione; Considerato che il laboratorio Agrichimica S.n.c. di Rallo Francesco & C. ha variato la denominazione e la ragione sociale in Agrichimica Srl; Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare la denominazione e la ragione sociale del predetto laboratorio; Decreta:
Articolo unico
Nel decreto 8 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 21 ottobre 2004, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C. al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, la denominazione e la ragione sociale variano in: Agrichimica Srl. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2007 Il direttore generale: La Torre |
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