Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 31 gennaio 2007 |
Istituzione del Centro di supporto e sperimentazione navale (C.S.S.N.). |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa; Visti il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate; Visti il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa; Visti il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa; Visto l'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 158 del 10 luglio 2006, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais; Visto il regio decreto 7 luglio 1907, n. 611, concernente ordinamento e compiti della Commissione per gli esperimenti del materiale da guerra (Mariperman); Visto il foglio d'ordini n. 90, in data 3 novembre 1962, del Ministero della difesa - Marina, concernente l'istituzione in La Spezia del Centro missilistico della Marina militare (Marimissili), nonche' la sua dipendenza in linea tecnica e disciplinare; Vista la legge 1° ottobre 1984, n. 637, concernente istituzione e ordinamento dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar); Visto il decreto del Ministro della difesa in data 24 gennaio 1995, concernente organizzazione, compiti e dipendenza della Stazione «degaussing e deperming» di Augusta della Marina militare; Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunita' di procedere ad un accorpamento di compiti e processi produttivi di Mariperman, Marimissili e Mariteleradar, con ricorso ad una gestione unitaria, in quanto l'autonomia delle singole strutture non risulta piu' funzionalmente utile e conveniente, in un'ottica di economie gestionali e di utilizzo razionale delle risorse; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che individua in annessa tabella D gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa cui vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 459 del 1997, tra i quali figurano Mariperman, Marimissili e Mariteleradar, da accorpare in un unico centro per il supporto e la sperimentazione navale a La Spezia; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta:
Art. 1. 1. E' istituito in La Spezia il Centro di supporto e sperimentazione navale (C.S.S.N.), di seguito denominato anche Centro, cui sono attribuite per riorganizzazione ed accorpamento le funzioni della Commissione per gli esperimenti del materiale da guerra (Mariperman), nonche' quelle del Centro missilistico della Marina militare (Marimissili) di La Spezia. Contestualmente, Mariperman e Marimissili sono soppressi. Dal C.S.S.N. dipende l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno, che assume il livello ordinativo di reparto. 2. Il Centro dipende dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari della Marina militare e e' dotato di autonomia gestionale, nell'ambito delle attivita' e dei programmi di lavoro disposti dal citato Ispettorato. Il potere disciplinare nei confronti del Centro, connesso con lo svolgimento delle attivita' di presidio e' esercitato dall'alto comando militare marittimo competente per territorio. |
| Art. 2. 1. Il Centro assicura il supporto tecnico-operativo e tecnico-logistico a comandi, enti e uffici deputati a studio, acquisizione, sperimentazione, valutazione tecnico-operativa, certificazione, omologazione, impiego, mantenimento in efficienza, alienazione delle unita' navali, dei sistemi d'arma, delle apparecchiature, dei mezzi e materiali, secondo le determinazioni dell'Ispettore per il supporto logistico e dei fari della Marina militare. Esso provvede inoltre a studi, verifiche e applicazioni di specifico interesse militare nei settori dell'elettroottica, nonche' della compatibilita' elettromagnetica delle unita' navali. 2. Il Centro puo' svolgere lavori e servizi per enti a terra della Marina militare e delle altre Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche', nell'ambito delle attivita' d'istituto e previa autorizzazione del Ministro della difesa, stipulare convenzioni con enti, uffici e organismi estranei all'Amministrazione della difesa ed effettuare prestazioni in loro favore nei limiti della vigente normativa. |
| Art. 3. 1. Per l'assolvimento delle attivita' istituzionali, il C.S.S.N. e' organizzato al proprio interno in strutture dei livelli di reparto, divisione e sezione, come da organigramma in allegato 1, e dispone di contingenti di personale militare e civile secondo le piante organiche indicate in allegato 2. I compiti delle singole unita' ordinative interne sono elencati in allegato 3. Tali allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Le risorse umane impiegate nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1 sono costituite da personale militare e civile effettivo al Ministero della difesa. Alle citate strutture e' altresi' preposto il menzionato personale, di grado, ruolo e categoria indicati nella tabella in allegato 4, facente parte integrante del presente decreto. Alla copertura dei posti dirigenziali previsti si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero della difesa. 3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle dotazioni organiche di personale militare e civile dell'Amministrazione difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi di cui alle citate tabelle allegate al presente decreto sono stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi delle attivita' del Centro, in coerenza con criteri di gestione economica e sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali. |
| Art. 4. 1. Il Centro e' retto da ufficiale della Marina militare, di grado non inferiore a ammiraglio ispettore del Corpo del genio navale o delle armi navali, avente la qualifica di direttore. Egli e' responsabile dell'organizzazione dell'ente, nonche' dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. 2. L'incarico di direttore e' conferito con decreto del Ministro della difesa e ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego della Marina militare. |
| Art. 5. 1. Il direttore e' coadiuvato nell'espletamento dei compiti di istituto dal dirigente civile di seconda fascia preposto al Servizio di supporto interno, nella funzione di vice direttore, il quale lo sostituisce nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue attribuzioni, con l'esclusione di quella di comandante di corpo nei confronti del personale militare, che viene esercitata dall'ufficiale anziano piu' elevato in grado effettivo al Centro. Il vice direttore dirige i servizi posti alle sue dipendenze, ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza e gestisce i progetti affidatigli dal direttore. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 31 gennaio 2007
Il Ministro della difesa Parisi
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 3 Difesa, foglio n. 283 |
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